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DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri

La revisione del Testo Unico dell’Edilizia, ormai da anni al centro del dibattito politico, dovrà senza dubbio affrontare con attenzione anche il tema della legislazione concorrente Stato-Regioni  fissato dal Titolo V della Costituzione.

Con riguardo al governo del territorio, l’articolo 117 lascia all’autonomia regionale la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati a quella statale.

Sotto questo profilo uno degli aspetti più dibattuti del Dpr 380/2001 è contenuto all’articolo 32, che tratta la determinazione delle variazioni essenziali.

Attualmente la norma assegna alle Regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, limitandosi a disporre che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verificano specifiche condizioni.

DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri

L’esercitazione Discussion Based Exercise (DBX) tenutasi a Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida Bacoli il 28 maggio scorso non è stata una semplice simulazione. È stata un banco di prova per un’idea di scuola che va ben oltre l’ordinaria funzione educativa: un ambiente consapevole del proprio ruolo strategico nelle fasi di emergenza, capace di decisioni rapide, fondate e condivise, a tutela della collettività.

Il terremoto del 13 maggio 2025 ha riacceso l’urgenza di dotare i territori – in particolare quelli ad alta vulnerabilità come l’area flegrea – di modelli operativi solidi, capaci di integrare prontezza tecnica e sensibilità gestionale. L’incontro tra la Protezione Civile nazionale, le amministrazioni locali, la Prefettura di Napoli, i dirigenti scolastici e la Struttura Tecnica Nazionale (STN) ha offerto una rara occasione di confronto multilivello.

ALLA CAMERA

Il protocollo prevede l’istituzione di un Comitato congiunto che definirà un piano operativo condiviso, aggiornato ogni sei mesi. L’accordo è aperto all’adesione di altre realtà associative. L’appello congiunto all’esecutivo: “serve un piano straordinario per la digitalizzazione degli appalti pubblici, centrato sulla formazione continua dei Rup, sulla standardizzazione dei processi openBim e sull’adozione obbligatoria di strumenti interoperabili. Non basta un software o una piattaforma”.

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L’operatività di cui possiamo usufruire noi Professionisti ordinistici nell’ambito delle attività tecniche volte alla produzione di atti di aggiornamento catastale usufruisce ormai da quasi un ventennio di una costante attività di investimento e sviluppo da parte prima dell’Agenzia del Territorio, poi dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata inglobata.

Siamo di fronte a un chiaro percorso volto, oltre che a uniformare le prassi a livello nazionale, anche a innalzare lo standard qualitativo del dato che viene trattato e introdotto negli atti: percorso richiesto anche da noi Professionisti Geometri per poter dare un nostro contributo alla costruzione di un nuovo modo di operare in ambito catastale.

Sappiamo dove si indirizzano le aspettative del mondo economico e della politica ogni qualvolta si parli di patrimonio immobiliare (sia privato che pubblico); al centro del discorso c’è sempre la necessità puntuale di un sistema archiviale aggiornato, aggiornabile in tempo reale e disponibile alla consultazione con altrettanta tempestività di riscontro.

Si è già trattato, nel precedente intervento del 17 aprile, di come un dato economicamente misurabile senza approssimazioni rappresenti il punto di arrivo di un nuovo sistema estimale catastale che dovrà necessariamente aggiornarsi e costantemente attualizzarsi.

Per realizzarlo non basta, però, attuare rivoluzioni copernicane da fermi. Le politiche delle Agenzie dell’ultimo ventennio hanno giustamente cercato in ogni modo di dotare il sistema, che soprassiede a questo fondamentale traguardo, di ogni operatività utile a guidarne un percorso di avvicinamento.

Gli ultimi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate – volti alla liberalizzazione della consultazione del dato catastale – e la migrazione delle funzionalità di aggiornamento al servizio anche dei Cittadini (Volturaweb e a breve Istanzeweb), sul portale istituzionale, quindi fruibili semplicemente tramite le funzionalità di accesso regolato, mostrano una decisa accelerazione che sorprende per efficacia comunicativa e potenzialità in sviluppo anche noi Geometri che ormai da decenni operiamo quotidianamente tramite i servizi di accesso federato della Società Geoweb (partecipata con una quota di maggioranza dal nostro Consiglio Nazionale).

La giornata

  • Pnrr,  ok alla risoluzione della maggioranza. Foti: “cambiato solo 24 miliardi su 194”
  • Draghi: “L’Europa deve puntare sull’innovazione per aumentare la produttività”
  • Dalla Ue misure di semplificazione per fare risparmiare alle imprese 400 milioni
  • Ponte sullo Stretto, via libera dal Mase. Salvini: “fondamentale passo”
  • Fs: entro il 2026 i nuovi collegamenti in Frecciarossa tra Italia, Germania e Austria

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La sanabilità degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, prima dell’entrata in vigore del Dl 69/2024, è completamente affidata al Codice dei beni culturali e del paesaggio. In realtà, in un primo momento l’articolo 146 del Dlgs 42/2004 esclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Solo con il Dlgs 157/2006 vengono introdotti fondamentali correttivi al codice, modificando l’articolo 146 e sostituendo l’articolo 167, consentendo così la sanabilità di alcune limitate categorie d’intervento attraverso l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre e comunque per gli interventi che non abbiano determinato creazione di superficie utili o volumi, o l’aumento di quelli legittimamente realizzati.

L’introduzione dell’articolo 36-bis nel Dpr 380/2001 operata dal decreto salva-casa, determina importanti modifiche all’accertamento di conformità paesaggistica per le parziali difformità e le variazioni essenziali al permesso di costruire o alla SCIA. Lo stesso dicasi per gli interventi soggetti all’articolo 34-ter (regolarizzazione delle parziali difformità per titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977).

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Dietro la fondatezza di ogni decisione politica c’è spesso un dato tecnico. E nel caso di un evento emergenziale, è rappresentato da un rilievo, da una analisi ed una verifica che il professionista mette a disposizione delle autorità istituzionali e, indirettamente, della collettività. Un operato silenzioso e determinante, che si svolge dietro le quinte, quando i riflettori sono ancora puntati sulle conseguenze delle scosse e sul soccorso alla popolazione.

Questo è il cuore della Struttura Tecnica Nazionale (STN), il sistema di supporto alla Protezione Civile costituito dalle professioni tecniche di geometri, ingegneri, architetti e geologi nel 2020 (di recente si sono aggiunti Agronomi e Forestali, Periti agrari e Periti industriali). Un presidio che si caratterizza per la unicità del modello, l’affidabilità del metodo e l’impatto del ruolo svolto.

Il bilancio

L’esercizio 2024 si chiude per la Cassa Geometri con una crescita del patrimonio netto a oltre 2.893 milioni di euro e con un risultato economico positivo di quasi 132 milioni. Si consolidano i redditi della categoria e il volume d’affari in crescita, rispettivamente, dell’8,4% e dell’8,1% rispetto al 2023. Si conferma il trend positivo degli indici di produttività spinti dagli effetti benefici dei bonus per l’edilizia. Gli investimenti della Cassa sono sempre più orientati all’economia reale all’insegna dei valori ESG. Continua il trend di calo degli iscritti.

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Per il catasto fabbricati, il sistema estimale catastale italiano nasce e prende forma tra la fine degli anni trenta e il corso degli anni quaranta del secolo scorso e a tutt’oggi è regolato dalle medesime norme costitutive, salvo minime integrazioni di prassi e procedurali (per lo più riconducibili alle naturali implementazioni operativo-funzionali di carattere informatico e digitale).

Nel corso degli ultimi trent’anni, diversi sono stati gli appuntamenti dell’agenda politica che hanno condotto a porsi il quesito, se il sistema così creato potesse rappresentare ancora uno strumento valido considerando la sempre maggior centralità della fiscalità immobiliare rispetto ai processi economici e di bilancio del nostro Paese, in correlazione alla necessità di plasmare un sistema fiscale sempre più efficiente.

La giornata

  • Per A2A crescono utili semestrali e investimenti,  in calo i ricavi
  • Per Leonardo utile a 555 milioni con la plusvalenza di Telespazio
  • Eni sigla un accordo di cooperazione con l’azera Socar
  • Hera perfeziona l’acquisto di Trs  Ecology e consolida la leadership nel settore ambiente
  • Partono gare Aspi per ricarica di veicoli elettrici in 60 aree di servizio
  • Piano Transizione 5.0, certificazioni energetiche a ingegneri e periti

IL NUOVO PRESIDENTE DEL CNGeGL

30 giugno

IL DECRETO ALLA CAMERA

Gli emendamenti di Rpt, la Rete dei Professionisti Tecnici, annunciati in audizione giovedì scorso verranno presentati entro mercoledì. Dal sindacato ecco una prima significativa apertura, seppur con riserve.

Appalti Istruzioni per l’uso / 31

di Gabriella Sparano

L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.

Progetto Corale/3

di Maria Cristina Fregni

Esiste un luogo, a Modena, lontano dal marmo bianco dei monumenti UNESCO e dal rombante rosso delle Ferrari, in cui il tempo sembra sospeso e la dimensione dell’esplorazione e degli spazi di quiete sembra reimpossessarsi della città.

Siamo al Villaggio Artigiano di Modena ovest, poco più di un kilometro di distanza dal centro storico, lungo la via Emilia.

Il Villaggio ha una genesi peculiare, che lo ha trasformato in un caso-studio nazionale e nel “padre” di un modo, molto emiliano, di fare programmazione territoriale con e a sostegno della comunità locale.

Il villaggio artigiano Modena Ovest, primo in Italia, nasce infatti a partire dal 1949 per volontà del sindaco Alfeo Corassori, ex bracciante e militante del Partito comunista, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pucci, ingegnere professionalmente legato al mondo del rinnovamento urbanistico milanese.

In un periodo in cui ancora più del 50% della popolazione modenese viveva di agricoltura, l’urgenza a Modena era rappresentata dalla necessità di fornire casa e lavoro ai molti operai dell’industria siderurgica e meccanica, licenziati dopo la fine del “boom” dovuto alle necessità belliche. Al sindaco comunista, per far fronte agli oltre 30.000 disoccupati, con le casse comunali semivuote, viene allora un’idea coraggiosa quanto rischiosa, ovvero usare, in un periodo di grandi scontri ideologici, gli strumenti del mercato e le risorse dei privati per inventare una inedita via di sviluppo.

Dentro il cerchio/9

La Voce dei Geometri

di Marco Vignali

Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Regioni in ordine sparso sulle variazioni essenziali, sperequazione nell’accesso alla regolarizzazione di difformità. Intervenga la riforma del TU edilizia

La revisione del Testo Unico dell’Edilizia, ormai da anni al centro del dibattito politico, dovrà senza dubbio affrontare con attenzione anche il tema della legislazione concorrente Stato-Regioni  fissato dal Titolo V della Costituzione.

Con riguardo al governo del territorio, l’articolo 117 lascia all’autonomia regionale la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati a quella statale.

Sotto questo profilo uno degli aspetti più dibattuti del Dpr 380/2001 è contenuto all’articolo 32, che tratta la determinazione delle variazioni essenziali.

Attualmente la norma assegna alle Regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, limitandosi a disporre che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verificano specifiche condizioni.

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