APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene non sia un istituto nuovo o recente, e peraltro sia da tenere in considerazione fin dall’inizio dell’iter negoziale ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto (articolo 14 del Codice), il rinnovo contrattuale è ancora fonte di dubbi e incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti.
Le criticità più frequenti che emergono riguardano, ad esempio, la sua sovrapposizione con istituti al contrario differenti (la proroga), le corrette tempistiche e modalità di attivazione, e la natura del rapporto giuridico che viene a crearsi con il contratto originario rinnovato, appunto.
Vediamo insieme, dunque, cos’è e cosa non è il rinnovo contrattuale, e cosa consente e cosa non consente di fare per garantire la regolarità dei contratti pubblici.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La proroga dei termini per la presentazione delle offerte non è un mero rinvio cronologico o un atto di cortesia amministrativa, ma è un istituto previsto a tutela della parità di trattamento e della massima partecipazione. La sua funzione, infatti, è quella di riequilibrare il rapporto tra stazione appaltante e operatore economico qualora fattori oggettivi alterino il tempo necessario a formulare un’offerta seria e competitiva. Tuttavia, proprio perché la proroga serve a garantire una partecipazione effettiva e consapevole, va concessa solo in presenza di reali ostacoli, che per il Codice (incentrato peraltro sul principio del risultato) possono essere di tipo normativo o informativo. Non può, e non deve, invece trasformarsi in uno strumento arbitrario o distorsivo volto a concedere o, comunque, a determinare una “seconda chance” a operatori negligenti o ritardatari, finendo per allungare illegittimamente i tempi della procedura, anche se in buona fede.
Vediamo, dunque, come il Codice disciplina la proroga e quando le stazioni appaltanti devono, o al contrario non possono, concederla.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’attivazione, ad opera del Decreto del MIT n. 743 del 30/03/2026, del sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici basato sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 del Codice, se da un lato è stata accolta con entusiasmo per la sua maggiore aderenza alla realtà del mercato rispetto al sistema finora utilizzato, dall’altro lato ha suscitato anche grandi perplessità legate alla maggiore complessità del nuovo metodo di calcolo. Se, fino ad oggi, infatti, gli indici revisionali erano riferiti a intere tipologie d’opera (Fabbricato residenziale, Capannone industriale e Tronco stradale con tratto in galleria), col Decreto del MIT sono stati adottati 20 indici mensili di costo elaborati dall’ISTAT, attivando così un sistema che scompone l’appalto in TOL, ossia categorie di lavorazioni simili per natura e dinamiche di costo. Questo permette una revisione dei prezzi estremamente più precisa e sensibile alle fluttuazioni del mercato, ma a prima vista anche più complessa. La presente Istruzione si propone, pertanto, di illustrare in maniera semplice e schematica le modalità di applicazione del nuovo sistema di revisione dei prezzi per i lavori pubblici.
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Come ribadito anche dalla giurisprudenza, con l’entrata in vigore del Dlgs. 36/2023, le clausole sociali hanno subito un significativo “mutamento di paradigma sostanziale” rispetto alla disciplina previgente, in particolare del Dlgs. 50/2016. Mentre nel quadro normativo anteriore esse erano considerate meri impegni formali da verificare nella fase esecutiva del contratto, oggi, ai sensi dell’articolo 57 del Codice, esse costituiscono “requisiti necessari dell’offerta”, di cui sono diventate elemento strutturale e imprescindibile.
In questo nuovo contesto normativo, il progetto di assorbimento assume una funzione tecnica ben precisa: esso è lo strumento mediante il quale l’operatore economico declina concretamente l’impegno alla stabilità occupazionale (articolo 102). Tale documento consente alla stazione appaltante di valutare, sin dalla fase di gara, la serietà, l’attendibilità e la sostenibilità economica della proposta contrattuale, garantendo una tutela effettiva — e non meramente formale — ai lavoratori impiegati nell’appalto uscente. Per tale ragione, la sua produzione è obbligatoria già in sede di presentazione dell’offerta. Vediamone di seguito la rilevanza specifica, i contenuti, le modalità di presentazione e le conseguenze della sua omissione.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel sistema delineato dal Dlgs. 36/2023, le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono una fattispecie di esclusione, che richiede alla stazione appaltante un’analisi tecnica specifica e l’esercizio di un potere valutativo discrezionale. A differenza delle violazioni definitive, che determinano un’esclusione automatica, le violazioni non definitive rientrano tra le cause di esclusione non automatica, previste dall’articolo 95, comma 2, del Codice. Questo significa che la stazione appaltante non può limitarsi a una mera acquisizione e presa d’atto del debito, ma deve farsi carico di una valutazione multidimensionale che metta in equilibrio il dato fiscale con l’effettiva affidabilità dell’operatore economico. Il tutto ispirato al principio della fiducia. Il ricorrere delle condizioni normative che configurano una siffatta violazione fiscale, dunque, non è la ghigliottina della procedura, ma l’inizio di un’istruttoria approfondita che, per la stazione appaltante, implica l’onere di motivare rigorosamente l’esclusione, e, per gli operatori economici, significa avere lo spazio giuridico per dimostrare la propria correttezza gestionale nonostante la pendenza di contenziosi con l’Erario.
Vediamo insieme, dunque, quando ricorre detta fattispecie e come va gestita correttamente.
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L’affidamento diretto è una procedura semplificata soggetta a precisi limiti economici stabiliti dal Codice all’articolo 50 e pari ad un importo inferiore a 150mila euro per i lavori e ad un importo inferiore a 140mila euro per i servizi e le forniture. Pertanto, le modifiche in corso di esecuzione, possibili e fisiologiche anche per l’affidamento diretto, richiedono particolare attenzione, in quanto, se, da un lato, l’articolo 120 del Dlgs. 36/2023 permette una certa flessibilità per garantire la prosecuzione del contratto, dall’altro lato, è necessario evitare che tali modifiche diventino uno strumento per superare le predette soglie di legge ed eludere la norma. Vediamo, dunque, cosa bisogna sapere per una corretta gestione delle modifiche contrattuali negli affidamenti diretti.
Le Linee Guida del 20 febbraio 2026 sulla gestione informativa digitale delle costruzioni segnano un passaggio strutturale nell’attuazione dell’articolo 43 del Dlgs 36/2023, come modificato dal Dlgs 209/2024. Non confermano soltanto un obbligo tecnico operativo già dal 1° gennaio 2025 per le opere sopra i 2 milioni di euro. Introducono un cambio di paradigma: l’opera pubblica non è più un insieme di elaborati, ma un sistema di dati strutturati che accompagna il progetto dalla sua concezione fino alla gestione e, se necessario, alla sua demolizione o riuso. È qui che la questione diventa decisiva per gli enti locali. (…)
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Le recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, pubblicate dal MIT lo scorso 23 febbraio (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/valutazione-della-maturita-digitale-proporzionalita-capitolato-informativo-sa-alle-prese-con-le-linee-guida/) hanno evidenziato come la gestione informativa digitale (articolo 43 e Allegato I.9 del Codice), spesso identificata con il termine BIM, non è solo una metodologia tecnica di modellazione, ma un vero mutamento del modello organizzativo. Essa, infatti, incide, mirando a migliorarla, sulla governance della stazione appaltante, accelerandone i processi decisionali e riducendo i rischi lungo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla gestione. Ciò richiede, però, che l’amministrazione debba innanzitutto dotarsi di una struttura organizzativa e digitale adeguata già prima di avviare le singole procedure.
Vediamo insieme come tutto questo si traduce nella pratica e cosa deve fare nel concreto la stazione appaltante.