APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Dal 1° luglio 2026 prende ufficialmente il via il sistema informatico dell’ANAC per il monitoraggio dell’efficienza decisionale. Dopo il preavviso ai RASA di qualche giorno fa (ne abbiamo parlato qui), l’ANAC ne ha dato comunicazione ufficiale all’interno del servizio dedicato alla “qualificazione delle stazioni appaltanti”. L’obbligo, che grava sulle stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate, attua le previsioni dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (Dlgs. 209/2024). In questo modo, l’Autorità introduce una procedura interamente digitalizzata e standardizzata per misurare i tempi della macchina pubblica, unendo il controllo della performance all’assegnazione di punteggi premiali.
Vediamo in che modo.
Sembra quasi il titolo di un film futuristico o di fantascienza, e invece la cosiddetta “riserva di umanità” indica un principio reale e concreto, sancito dallo stesso Codice dei contratti pubblici all’articolo 30, commi 3 e 4, e strettamente connesso con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Contratti pubblici – ormai completamente digitalizzati – e IA rappresentano infatti un binomio sempre più attuale. Ma cosa significa, in concreto, questo principio per l’attività delle stazioni appaltanti? La risposta arriva da una recente sentenza del TAR Marche (Ancona, 1° giugno 2026, n. 758), che ha affrontato un caso emblematico.
Una questione che presenta rilevanti implicazioni pratiche riguarda gli effetti derivanti dall’affidamento di prestazioni in favore della pubblica amministrazione al di fuori delle regole di evidenza pubblica, senza un valido contratto e senza il necessario presidio contabile della spesa. Il tema non è meramente civilistico, né può essere ridotto alla sola domanda se la prestazione sia stata effettivamente resa o se l’amministrazione ne abbia tratto una qualche utilità. La decisione della Corte di Cassazione n. 19743 del 14 giugno 2026 consente infatti di ribadire un principio molto più netto e allo stesso tempo preoccupante: quando l’attività viene acquisita dall’ente senza il rispetto delle forme pubblicistiche e contabili che presidiano l’assunzione della spesa, non si genera automaticamente un’obbligazione dell’amministrazione verso il prestatore, né l’azione di arricchimento senza causa può essere utilizzata come strumento ordinario per recuperare a posteriori ciò che non è stato correttamente affidato a monte.
PROSSIMITÀ
La vicenda della Torre Milano si è chiusa, almeno per ora, con una sentenza che farà discutere a lungo. Non perché abbia stabilito che il fatto non esisteva. Al contrario. Il fatto c’era. Il Tribunale di Milano qualche giorno fa, ha assolto gli imputati con la formula “il fatto non costituisce reato“, riconoscendo l’assenza dell’elemento soggettivo. Tradotto: costruttori, professionisti e funzionari pubblici hanno operato seguendo un sistema interpretativo che per anni era stato considerato corretto, consolidato e legittimo. Tutti assolti. Fine della storia? In realtà no. Perché la vera domanda non riguarda gli imputati. Riguarda tutti noi.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Una questione che continua a generare incertezze operative riguarda il modo in cui la clausola sociale di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 debba essere considerata nella verifica di anomalia dell’offerta. Il tema è delicato perché si colloca in un punto di equilibrio non sempre facile da governare.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
In materia di funzioni tecniche, il Codice vigente consente una flessibilità gestionale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nella valorizzazione del proprio personale, determinante effetti e implicazioni pratiche, che richiedono un approfondimento. L’articolo 45, al comma 2, infatti, contiene una specifica clausola che consente alle amministrazioni, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse percentuali stanziate nella commessa, di esercitare la facoltà di prevedere una “modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”. La presente istruzione analizza le caratteristiche, le corrette modalità procedurali, le implicazioni operative e contabili che l’adozione di tale percorso facoltativo comporta sia per l’amministrazione che per il suo personale, offrendo un supporto strutturato per una corretta applicazione della facoltà da parte dell’una nei confronti dell’altro, anche alla luce degli orientamenti e chiarimenti espressi dalle pronunce della magistratura contabile.
Vediamo meglio.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’entrata in vigore dell’articolo 110 del Dlgs. 36/2023 ha modificato la scansione temporale del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Fin dalle prime applicazioni delle nuove norme, infatti, si è discusso del passaggio dalla vecchia formulazione del 50/2016 (che prevedeva un termine non inferiore a quindici giorni, all’articolo 97) all’attuale previsione di un termine “non superiore a quindici giorni” per la presentazione delle giustificazioni. Quello che prima era un termine minimo era diventato un termine massimo con conseguenti dubbi interpretativi circa la sua perentorietà, con inevitabili effetti sugli operatori economici. In tal modo, si aggiungeva un ulteriore grado di difficoltà ad un subprocedimento già di per sé impegnativo per la stazione appaltante, che lo compie, e per gli operatori economici, che lo subiscono. Con la recente sentenza del 10/06/2026, n. 4666, il Consiglio di Stato è intervenuto in modo molto dettagliato sulla natura e sulla gestione del suddetto nuovo termine, fornendo chiarimenti che la presente istruzione si propone di analizzare, per offrire alle stazioni appaltanti una sorta di linea guida d’azione e agli operatori economici una chiara consapevolezza dei propri diritti e doveri procedurali.
Vediamo meglio.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Una questione che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha riportato al centro del dibattito riguarda il modo in cui deve essere gestito il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, in particolare, la natura del termine assegnato all’operatore economico per rendere le proprie spiegazioni.
INFRASTRUCTURE LAW ITALY DELLO STUDIO LEGALE ADVANT NCTM
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato, come noto, con la sentenza 5 febbraio 2026, Causa C-810/24, l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito del procedimento di project financing di cui all’art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione.
Sebbene siano definite linee guida, quelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e pubblicate lo scorso 5 giugno per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture non si limitano a fornire meri orientamenti teorici. Al contrario, il documento pone a carico delle stazioni appaltanti precisi adempimenti.
LA REVISIONE PREZZI ORDINARIA PER SERVIZI E FORNITURE
Possiamo tranquillamente affermare che, da sempre, la contrattualistica pubblica evidenzia una asimmetria regolatoria e culturale, caratterizzata da una cura, una attenzione quasi totale per la fase competitiva della selezione del contraente, a fronte invece di una tendenziale minore attenzione per la successiva fase della esecuzione.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene il MIT le abbia solo annunciate sul suo sito (peraltro con un messaggio laconico) e incomprensibilmente non ancora pubblicate in via ufficiale, le sue linee guida “per regole più chiare su revisione prezzi in servizi e forniture” stanno di fatto circolando capillarmente sotto forma di bozza accreditata, suscitando discussioni e interesse. Si tratta, infatti, di un documento che, lungi dall’illustrare e chiarire il meccanismo revisionale complessivamente previsto dal Codice, si concentra precipuamente su una distinzione introdotta dal Decreto Correttivo (Dlgs. 209/2024), ma finora poco analizzata o passata quasi inosservata, quella cioè tra revisione straordinaria e revisione ordinaria. Contrariamente a quanto si potrebbe istintivamente pensare, la revisione ordinaria non è quella del comma 2, lettera b), dell’articolo 60 (ossia, la pluricommentata variazione superiore al 5% con riconoscimento dell’80% dell’eccedenza), ma è quella introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 60, che parla appunto di “meccanismi ordinari”. Due tipologie di revisione che però non sono alternative tra loro, ma anzi sono dichiaratamente complementari.
Con questa istruzione, pertanto, vogliamo offrire una lettura spiegata del documento MIT che delinea un vero e proprio percorso per le stazioni appaltanti, dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto, e supporta gli stessi operatori economici per una partecipazione consapevole.
Le Linee guida MIT sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture del 30 maggio 2026 hanno il merito di affrontare un tema che, dopo il correttivo al Codice, rischiava di restare sospeso tra formula normativa e gestione concreta. L’articolo 60, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 consente infatti, per servizi e forniture, di affiancare alla revisione straordinaria un meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo all’indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti. La novità è significativa, perché sposta il tema della revisione dal solo evento eccezionale alla fisiologia dei contratti di durata, cioè a quei rapporti nei quali il tempo non è un dato neutro ma incide direttamente sulla tenuta economica della prestazione.
L’introduzione del Digital Building Permit come pilastro per la modernizzazione del settore dell’ambiente costruito, superando la semplice dematerializzazione burocratica. La trasformazione della normativa e della legislazione in regole computazionali permette verifiche di conformità automatizzate e simulazioni preventive degli impatti urbani. Questo ecosistema digitale non solo aumenta l’efficienza della amministrazione pubblica, ma funge anche da strumento strategico per ridurre l’incertezza nei mercati finanziari e immobiliari.