APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il prossimo 2 febbraio 2026 entreranno in vigore i nuovi CAM Edilizia adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 e pubblicati al link https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti. Non si tratta di un semplice restyling dell’edizione precedente del 2022 (adottata con Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 e modificata col successivo Decreto 5 agosto 2024), ma di una riforma sostanziale e necessaria per allinearsi non solo al sopravvenuto nuovo Codice 36/2023, ma anche alle stringenti direttive europee sull’economia circolare. I nuovi CAM rafforzano, infatti, il ruolo dei criteri ambientali lungo l’intero ciclo dell’affidamento, dalla fase di programmazione e progettazione, fino all’esecuzione e al collaudo, prevedendo requisiti ambientali minimi, clausole contrattuali e specifici mezzi di prova. Per le stazioni appaltanti ciò comporta la necessità di presidiare in modo sistematico tutte le fasi dell’intervento, assicurando la coerenza tra la progettazione, la documentazione di gara, l’esecuzione e la verifica finale.
Vediamo, dunque, come i nuovi criteri impattano concretamente sull’operato delle stazioni appaltanti.
L’approvazione all’unanimità della legge regionale 1/2026 ha destato grande clamore e un dibattito non solo a livello locale, prefigurando un’evoluzione della figura anche a livello nazionale, nel vuoto di una normativa chiara sulla professione del RUP. L’analisi della legge regionale. Il rischio di depauperamento dell’ente di appartenenza è elevato.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Pubblicato dall’Autorità l’aggiornamento della roadmap ufficiale del progetto NPA con una serie di attività programmate per quest’anno (nella foto il presidente Giuseppe Busìa).
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La digitalizzazione dei contratti pubblici sta vivendo una fase di consolidamento fondamentale. Mentre perdura la proroga sine die disposta dall’ANAC (Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025), che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma PCP per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro (AD5), i contratti esclusi (P3_1, P3_2, P3_3) e i contratti a “sola tracciabilità” (P5) in caso di difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, l’AgID ha parallelamente approvato le nuove Regole Tecniche 2.0 per le PAD.
Queste regole, adottate con la Determinazione DG n. 267 del 31/12/2025, impongono ai gestori delle piattaforme l’implementazione di standard più elevati per rendere le gare ancora più semplici, sicure e trasparenti.
Una digitalizzazione, dunque, ancora a “doppio binario” e, mentre, da un lato, l’ANAC ha richiamato le PAD a semplificare i procedimenti per i micro-affidamenti nel rispetto delle nuove regole riservandosi di monitorare l’attività prima di dismettere definitivamente la PCP web, le stazioni appaltanti devono ora assicurarsi che i propri strumenti digitali evolvano verso la piena conformità al nuovo schema di certificazione, venendo in qualche modo coinvolte esse stesse nel processo di completa digitalizzazione dei contratti pubblici.
Vediamo quali sono le implicazioni operative e le attività specifiche poste a carico delle stazioni appaltanti.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La clausola sociale è ormai pacificamente intesa dalla giurisprudenza non come un meccanismo automatico di conservazione dell’organico dell’appaltatore uscente, bensì come uno strumento di equilibrio tra la tutela occupazionale, la libertà di iniziativa economica, il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e le esigenze concorrenziali. La sua concreta attuazione, pertanto, richiede una valutazione elastica, proporzionata e coerente con la realtà organizzativa del nuovo affidamento. Vi sono, tuttavia, alcuni profili applicativi dell’istituto peculiari, ma tutt’altro che astratti, che richiedono un approfondimento specifico.
Vediamoli insieme.
Nella legge delega per la redazione del Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni vi sono alcuni passaggi che alludono in maniera esplicita alla digitalizzazione. In particolare, vi è un primo passaggio che menziona i «processi di digitalizzazione dei procedimenti edilizi fondati sull’interoperabilità delle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche funzionali all’istituzione e progressiva attuazione di un’anagrafe e di un fascicolo digitale».
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
Il principio resta ciò che suggerisce il latino, la cosa perisce a danno del proprietario, ma negli appalti pubblici la regola convive con la possibilità, scritta e proporzionata, di riallocare porzioni di rischio oggettivo sul fornitore.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
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