Appalti – Norme

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.

Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.

Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.

Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.

SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA

Appalti Istruzioni per l’uso / 31

di Gabriella Sparano

L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.

Progetto Corale/3

di Maria Cristina Fregni

Esiste un luogo, a Modena, lontano dal marmo bianco dei monumenti UNESCO e dal rombante rosso delle Ferrari, in cui il tempo sembra sospeso e la dimensione dell’esplorazione e degli spazi di quiete sembra reimpossessarsi della città.

Siamo al Villaggio Artigiano di Modena ovest, poco più di un kilometro di distanza dal centro storico, lungo la via Emilia.

Il Villaggio ha una genesi peculiare, che lo ha trasformato in un caso-studio nazionale e nel “padre” di un modo, molto emiliano, di fare programmazione territoriale con e a sostegno della comunità locale.

Il villaggio artigiano Modena Ovest, primo in Italia, nasce infatti a partire dal 1949 per volontà del sindaco Alfeo Corassori, ex bracciante e militante del Partito comunista, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pucci, ingegnere professionalmente legato al mondo del rinnovamento urbanistico milanese.

In un periodo in cui ancora più del 50% della popolazione modenese viveva di agricoltura, l’urgenza a Modena era rappresentata dalla necessità di fornire casa e lavoro ai molti operai dell’industria siderurgica e meccanica, licenziati dopo la fine del “boom” dovuto alle necessità belliche. Al sindaco comunista, per far fronte agli oltre 30.000 disoccupati, con le casse comunali semivuote, viene allora un’idea coraggiosa quanto rischiosa, ovvero usare, in un periodo di grandi scontri ideologici, gli strumenti del mercato e le risorse dei privati per inventare una inedita via di sviluppo.

Dentro il cerchio/9

La Voce dei Geometri

di Marco Vignali

Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Regioni in ordine sparso sulle variazioni essenziali, sperequazione nell’accesso alla regolarizzazione di difformità. Intervenga la riforma del TU edilizia

La revisione del Testo Unico dell’Edilizia, ormai da anni al centro del dibattito politico, dovrà senza dubbio affrontare con attenzione anche il tema della legislazione concorrente Stato-Regioni  fissato dal Titolo V della Costituzione.

Con riguardo al governo del territorio, l’articolo 117 lascia all’autonomia regionale la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati a quella statale.

Sotto questo profilo uno degli aspetti più dibattuti del Dpr 380/2001 è contenuto all’articolo 32, che tratta la determinazione delle variazioni essenziali.

Attualmente la norma assegna alle Regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, limitandosi a disporre che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verificano specifiche condizioni.

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