Appalti – Norme
La temporanea sospensione dell’anticipazione nei contratti pubblici va richiesta dall’appaltatore e approvata dalla stazione appaltante: contribuirà ad alleggerire le tensioni finanziarie di numerosi operatori economici
Sospensione del recupero dell’anticipazione, bagarre sulle opere Pnrr. Ciucci (Ance): notizia positiva per le imprese, ma è sbagliato escludere i cantieri Pnrr
Durante l’esame dell’Assemblea presentato un emendamento firmato da Lega, FI, Autonomie e Liberaldemocratici per reincludere le opere del Piano europeo nel meccanismo che consente alle imprese di chiedere alla stazione appaltante di non procedere al recupero. Prima l’assenso del MIT, poi l’altolà del MEF che ha paventato rischi di ritardo nella rendicontazione delle opere, nonostante fosse stato richiamato nella proposta proprio il rispetto degli obblighi di rendicontazione come condizione per procedere.
RUP in prestito, una riforma rimasta sulla carta
La qualificazione semplificata negli appalti pubblici
La cosiddetta qualificazione semplificata, la cui disciplina è oggi contenuta nell’articolo 28 dell’Allegato II.12 al Dlgs. n. 36/2023, costituisce un istituto di fondamentale importanza pratica. Essa permette agli operatori economici di partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (sia per l’intero appalto che per singole lavorazioni scorporabili) svincolandosi dall’obbligo del possesso dell’attestazione SOA, a patto di dimostrare il possesso di specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di fatto.
Tuttavia, l’applicazione concreta dell’articolo 28 da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici presenta frequenti insidie procedimentali.
Vediamo, dunque, come procedere per evitare errori.
La conformità all’inverso
Ciò che, ad esempio, la verifica dei progetti ai fini della validazione nei contratti pubblici o il rilascio del permesso di costruire digitale nell’edilizia privata hanno progressivamente cercato di conseguire è l’accertamento semi-automatico della conformità di un progetto rispetto ai vincoli e ai requisiti definiti da un quadro regolamentare condiviso. L’obiettivo consiste nel rafforzare la digital compliance, trasformando prescrizioni formulate in linguaggio naturale in strutture informative disambiguate, verificabili e interpretabili automaticamente, riducendo in misura significativa le discrezionalità applicative.
L’esenzione dal collocamento delle persone con disabilità negli appalti di sicurezza
Ance: serve una “seria riflessione” sul PPP e una norma chiarificatrice per salvare le procedure già concluse. “Per fare un salto bisogna sciogliere due nodi: chiara allocazione dei rischi e capacità amministrativa che oggi la PA non ha”
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Obblighi dichiarativi nei contratti pubblici: il Consiglio di Stato contro la Corte di Cassazione
L’organismo di diritto pubblico alla luce del caso della Fondazione Milano Cortina 2026
La linea di confine tra ciò che è pubblico e ciò che è privato nell’ordinamento italiano è spesso fluida, specialmente quando lo Stato decide di creare enti con forme privatistiche (come le fondazioni) per perseguire scopi di rilevante interesse generale (quali l’organizzazione di grandi eventi internazionali). Ciò può far sorgere dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile a tali enti, specie sotto il profilo della sottoposizione al Codice dei contratti pubblici e delle connesse responsabilità, anche penali.
La recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 129 depositata il 16 luglio 2026) relativa alla Fondazione Milano Cortina 2026 ne è un esempio e ci dà l’occasione per fare il punto sul concetto di organismo di diritto pubblico, che è l’emblema di come un soggetto strutturalmente e giuridicamente privato possa essere equiparato ad un soggetto pubblico nell’applicazione del Codice dei contratti pubblici e nei connessi risvolti penali (come il reato di turbata libertà degli incanti).
Vediamo insieme.
Divieto di pantouflage: per l’ANAC anche gli atti endoprocendimentali rientrano nel potere autoritativo o negoziale che vale l’esclusione
La futura “open-negotiated procedure” nella bozza di regolamento europeo
Contrattazione collettiva nazionale, contrattazione collettiva aziendale e contrattazione individuale: per il CdS vale solo la prima per il giudizio di equivalenza dell’art. 11 del Codice
Nel regolamento appalti Ue BIM obbligatorio sopra i 25 milioni (e non sempre). Delega alla Commissione per abbassare la soglia
La bozza di regolamento europeo sugli appalti messa a punto dgli uffici del vicepresidente Stéphane Séjourné è piena di sorprese: una di quelle che farà discutere in Italia è la soglia di importo dei lavori pubblici al di sopra della quale scatta l’obbligo di progettazione in BIM: è fissata dall’articolo 64 in 25 milioni, quando in Italia è fissata dal codice appalti a due milioni.
Le priorità strategiche UE guidano le scelte dei public buyers. Fra le novità obbligo di indicare i subappaltatori e procedure di aggiudicazione ridotte. PPP, spazio per le norme nazionali. Revisione prezzi non obbligatoria, decidono le stazioni appaltanti
Era previsto ed è arrivato. La bozza di Regolamento europeo che sostituisce le Direttive 23, 24 e 25 del 2014 è trapelata, anche se l’uscita ufficiale è prevista per il 9 settembre.
Ad una prima lettura e si potrebbe dire a caldo, ma il testo merita ben più approfondita disamina, la sensazione è che ci sia – almeno su alcuni aspetti – una svolta.
E la svolta si legge da subito nella volontà, che emerge chiara dall’incipit del Regolamento, che la normativa sugli appalti e concessioni pubbliche, sia uno strumento potente per realizzare le priorità strategiche della UE, come indicate all’art. 5.
Quando un servizio o una fornitura hanno caratteristiche standardizzate
Specifiche tecniche, come impostarle e interpretarle correttamente per evitare illegittime esclusioni
Nell’ambito degli appalti pubblici, le stazioni appaltanti tendono spesso a inserire nei capitolati descrizioni estremamente minuziose delle caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio. Ciò induce i concorrenti e le stesse stazioni appaltanti a ritenere che qualsiasi minima difformità descrittiva dell’offerta ne comporti l’automatica esclusione dalla gara. Tuttavia, le specifiche tecniche non devono trasformarsi o essere utilizzate come tagliole anticoncorrenziali, ma vanno intese e utilizzate soprattutto in chiave funzionale, ossia per il migliore raggiungimento del risultato finale a cui tende l’amministrazione.
Vediamo, quindi, fin dove si possono legittimamente spingere.