Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
Il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti solleva interrogativi sulle implicazioni future di un possibile aumento delle tensioni commerciali al livello globale. L’Agenda 47, il programma economico e politico di Donald Trump per il suo secondo mandato, ha come pilastro il ritorno a politiche commerciali protezionistiche, che prevedono l’innalzamento delle tariffe doganali per incentivare la produzione interna e ridurre il deficit commerciale. In un contesto in cui l’Unione Europea è tra i principali partner degli Stati Uniti, le nuove misure tariffarie rischiano di ridurre la competitività delle esportazioni europee verso il mercato americano, aumentando i costi e scoraggiando gli scambi bilaterali. In questo intervento, cercheremo di quantificare l’esposizione delle merci europee e italiane verso il mercato statunitense e di individuare i settori più a rischio.
LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
La controversia analizzata dal tribunale di Genova riguardava l’applicazione della proroga delle concessioni demaniali marittime introdotta dal legislatore, estesa fino al 2027. La ricorrente sosteneva che le recenti modifiche normative e alcune interpretazioni giurisprudenziali avessero inciso sui principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria, giustificando così la legittimità della proroga. Tuttavia, il TAR ha respinto tali argomentazioni, sottolineando come le “sopravvenienze” invocate non siano sufficienti a superare i principi consolidati.
Energy Performance Contract
Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.
Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.
Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.
Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
UN'ANALISI DELLE CAUSE
Il settore delle costruzioni non è più il motore dell’economia mondiale, e la ragione è la crisi del suo mercato più rappresentativo, quello residenziale. Si tratta di una crisi prolungata e diffusa; basti dire che nell’ultimo biennio quasi la metà dei paesi ha registrato una flessione degli investimenti abitativi, con numeri eccezionali in Nord Europa, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada e Cina. Le cause sono molteplici, tra cui sovraproduzione, aumento del costo del credito, crollo del mercato immobiliare, esaurimento dei generosi incentivi pubblici per la riqualificazione energetica. Ma il fattore più significativo, in dimensione e portata, è sicuramente la crisi del mercato residenziale cinese, con implicazioni che travalicano l’ambito settoriale specifico e che coinvolgono molteplici aspetti dell’economia mondiale, dai corsi delle commodity, alla crescita del commercio internazionale. Sullo scenario di medio-breve termine, inoltre, incombe lo spettro del nuovo corso presidenziale di Donald Trump, che propone un mix di politiche espansionistiche e protezionistiche, con implicazioni sul settore delle costruzioni e sullo scenario macroeconomico internazionale.
Non chiamatela più edilizia. Chiamatela industria della trasformazione urbana e, se ne sarà capace, della rigenerazione umana. Una industria – quindi una capacità di fare e di dare risposte concrete, puntuali ed efficienti alle domande – che rifondi l’economia della trasformazione urbana mettendo al centro, come obiettivi fondamentali, l’ambiente e la persona. Il rispetto dell’ambiente e la vita delle persone.
Si dirà che non sono una novità, l’edilizia verde e l’edilizia sociale, la città verde e la città sociale, ne sentiamo parlare da tempo, al punto di rischiare di approdare a slogan logori e consunti. Ma per fare questo passaggio decisivo verso la rigenerazione umana, per mettersi alla testa di un cambiamento, questa industria, questa economia, questa cultura hanno bisogno di guardare alla città con occhi nuovi. Devono poter entrare dove non sono mai entrate, devono guardare ciò che non hanno visto finora, devono soffermarsi a pensare di cose che sono state intraviste solo di sfuggita. Come già successo con la rivoluzione digitale, che è entrata dentro le case e non ha più consentito di vedere le case solo da fuori. Come già successo all’architettura che non è più solo una bella facciata, ma ha imparato a catturare la vita delle persone dietro quella facciata.
Milano, una delle città più dinamiche e in continua evoluzione d’Italia, ha visto negli ultimi anni un aumento significativo delle attività edilizie. Tuttavia, questo sviluppo non è stato esente da controversie, in particolare riguardo a presunti abusi edilizi. Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce numerosi casi di irregolarità che hanno avuto un impatto significativo sul settore immobiliare e sulla fiducia dei cittadini. In risposta a queste problematiche, è iniziato un percorso legislativo introdotto prima con il salva-casa, poi trasfuso nel decreto infrastrutture e in ultimo nella proposta di legge AC1987 della commissione ambiente e territorio della Camera, subito etichettato dalla stampa come “salva-Milano”, un provvedimento legislativo che è sfociato negli emendamenti approvati alla Camera il 21 novembre come interpretazione autentica di alcuni articolati delle normative oggetto di “attenzione”. Tale proposta di legge era mirata a risolvere le ambiguità normative e a sbloccare i cantieri bloccati.
SUGGERIMENTI FINALI PER LA NORMA SALVA-MILANO E DINTORNI
L’art. 36 bis TUE, introdotto dal salva-casa, opera per la prima volta una netta separazione di un binomio precedentemente inscindibile, che è sempre stato un unicum in quasi tutte le normative di settore: cioè la disciplina urbanistica/edilizia.
Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)
In questi anni edilizia e urbanistica hanno avuto una lunga, pacifica e serena convivenza.
Una disciplina complessa come quella dell’urbanistica, che ha contenuti ampi, inerendo alla trasformazione del territorio nel suo complesso, è riuscita a convivere con la disciplina edilizia.
Nessuno fino al momento del decreto ha mai sentito la necessità di operare una chiara distinzione tra le norme che riguardavano i due profili.
La disciplina edilizia e urbanistica rappresentano un aspetto cruciale nella gestione del territorio e nello sviluppo urbano. Nel contesto del salva-casa tali discipline assumono un ruolo ancora più significativo, poiché mirano a garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni, nonché a preservare il patrimonio edilizio esistente.
Il presente articolo esplorerà in dettaglio la definizione di disciplina edilizia e urbanistica, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e l’importanza di una corretta definizione del loro perimetro, ora che è avvenuta la “separazione”.
AL MOMENTO NIENTE PROROGA
Mentre l’attenzione di tutti è concentrata sullo schema di correttivo e sulle modifiche a cui porterà nel prossimo futuro, si sta avvicinando la fine del periodo transitorio disposto dall’ANAC lo scorso giugno per accompagnare le stazioni appaltanti nel processo di piena digitalizzazione dei contratti pubblici a mezzo dell’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
A meno di ulteriori proroghe, infatti, il prossimo 31 dicembre scade la proroga prevista dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, con cui, appunto, è stato prorogato alla suddetta data l’originario termine fissato al 30 giugno per l’utilizzo della Piattaforma PCP dell’Autorità a mezzo l’accesso diretto invece che attraverso le Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PAD) esclusivamente in interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).
La complessa tessitura del diritto pubblico italiano è caratterizzata da un sistema di fonti normative che si intrecciano e sovrappongono, creando un quadro giuridico dinamico e talvolta controverso. Un aspetto particolarmente interessante di questo sistema è il rapporto tra la normativa statale e quella delle regioni a statuto speciale, soprattutto quando si verifica una sopravvenienza normativa statale che incide sulla legislazione regionale preesistente. In questo articolo affrontiamo il tema del rapporto intercorrente tra la norma statale (il decreto salva-casa convertito in legge 105/2024) e le normative regionali a statuto speciale di cui all’art. 116 della costituzione, ove le stesse siano in contrasto.
CODICE APPALTI
Sarà possibile ora nominare Responsabile unico del Progetto qualunque dipendente pubblico senza più distinzioni di inquadramento. Una disamina delle principali modifiche suddivise per le quattro fasi del ciclo di vita degli appalti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
Il coordinamento tra il decreto salva-casa e le leggi regionali, sia a statuto speciale che ordinario, rappresenta una sfida davvero complessa nel panorama legislativo italiano. Il decreto legge 69/2024 mira a fornire soluzioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ma il suo recepimento e coordinamento nelle realtà regionali si scontra con una variegata disomogeneità.
Questa disomogeneità emerge chiaramente, ad esempio, nel nuovo procedimento di cui all’art. 36 bis, che contiene un riferimento alle variazioni essenziali, rientranti nel genus delle patologie edilizie. Tali variazioni essenziali, per le quali la normativa nazionale in esame non detta una precisa definizione, non trovano sempre una disciplina omogenea nelle leggi regionali (in taluni casi le leggi sono addirittura assenti), lasciando spazio a contenziosi.
Le regioni a statuto speciale e ordinario sono chiamate a confrontarsi con le disposizioni del decreto senza una differenziazione specifica, il che implica un obbligo di adeguamento alle norme statali, pur mantenendo la possibilità di introdurre semplificazioni normative proprie. Tuttavia, solo alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, la Sicilia e da ultimo l’Umbria, hanno finora emanato circolari provvisorie per il recepimento del decreto, evidenziando così la necessità di un approccio più uniforme e coordinato a livello nazionale.
VERSO IL xxxvii RAPORTO CRESME
Le opere pubbliche stanno trainando il mercato delle costruzioni. Come previsto si è verificato il passaggio di testimone tra il mercato della riqualificazione privata e quello delle opere pubbliche: “scendere per salire su un altro treno” era lo slogan che avevamo usato guardando avanti nel XXXIII Rapporto Congiunturale del CRESME. E così le cose stanno. Ma una corretta lettura di quello che sta succedendo necessita di due metafore di riferimento per capire meglio: la prima è quella delle “montagne russe”; la seconda è quella della “forza inerziale”.
Che le costruzioni stiano vivendo una fase ciclica fuori scala ce lo dicono i dati, sia quelli delle opere pubbliche sia quelli della riqualificazione privata. Pochi numeri ci aiutano a comprendere. Dal 2014 al 2020, la media annua degli importi delle gare di opere pubbliche aggiudicate è stata di 15 miliardi di euro; nel 2021 si sale a 50 miliardi in un solo anno, nel 2022 a 59, nel 2023 a 95. Il mercato delle opere pubbliche del 2023 è grande 6,3 volte quello della media annua dei nove anni che vanno dal 2012 al 2020. Nei primi sei mesi del 2024 il calo delle aggiudicazioni è del -64%.
Oggi, per molte città italiane, il prelievo fiscale immobiliare è inferiore di quanto dovrebbe essere, per altrettante è superiore. Di conseguenza, per citarne solo alcuni, in comuni come Milano, Venezia, Bolzano, Napoli, il gettito erariale e i tributi locali sono fortemente sottodimensionati. In altre realtà locali quali, sempre ad esempio, Vercelli, Biella, Pordenone, Padova, sono pagate più tasse di quanto spetterebbe in realtà ai relativi proprietari immobiliari. Se il tutto, naturalmente, fosse realmente commisurato alla ricchezza immobiliare effettiva e non, come oggi, alle distorsioni causate da una Catasto arretrato.
Quattro mesi fa ho avuto l’onore di essere ospitato sul primo numero del DIAC con un contributo che faceva un punto sul rinnovamento (energetico e non solo) degli edifici in Italia. Era stato pubblicato da poco l’ennesimo decreto, il “blocca cessioni”, che aveva posto nuovi gravi ostacoli all’ordinato funzionamento del mercato con pesanti limitazioni retroattive alla possibilità di liquidare i crediti d’imposta. Segnali preoccupanti di imminente declino delle attività di riqualificazione, causato dall’esaurimento degli incentivi e dalla sfiducia indotta nel settore da anni di instabilità (ostilità) normativa, si accompagnavano alla mancanza di interesse mostrata dall’Esecutivo ad affrontare la tematica, sottolineata dal mancato coinvolgimento dei portatori d’interesse per l’approfondimento del disegno di nuove misure valide per il futuro.
Quattro mesi dopo: il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) è stato aggiornato dal Governo in carica, senza significative variazioni per quel che riguarda il settore degli immobili. La nuova presidenza della Commissione europea ha mostrato di voler mantenere una sostanziale continuità nell’attuazione del Green Deal, chiaramente illustrata nelle lettere di incarico ai commissari designati: “Mi aspetto che tutti voi contribuiate al conseguimento dei nostri obiettivi climatici concordati, in particolare quelli fissati per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”.
Oggi primo giorno di applicazione
La Direttiva NIS2, entrata ufficialmente in vigore oggi, 15 ottobre 2024, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza informatica in Europa. La scadenza di oggi segna il termine per gli Stati membri della UE per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Le aziende, tuttavia, avranno tempo fino al 18 gennaio 2025 per adeguarsi completamente alle nuove normative. Questo periodo consente alle organizzazioni di implementare le misure necessarie per essere conformi, come il miglioramento delle infrastrutture di sicurezza e l’adozione di sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi.
Per molte aziende, l’adeguamento alla NIS2 rappresenta una sfida significativa. Alle organizzazioni è richiesto di investire in nuove tecnologie, rivedere i propri processi interni e assicurare che il personale sia adeguatamente formato per rispondere alle crescenti minacce informatiche.
Nel panorama normativo italiano, l’efficienza e la semplificazione delle procedure amministrative rappresentano un obiettivo fondamentale per garantire la trasparenza e la celerità degli interventi edilizi. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’obbligo della modulistica unica nazionale, che comprende la comunicazione di inizio dei lavori (CIL), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIAPDC), il permesso di costruire (PDC) e la segnalazione certificata di agibilità (SCA o SCAGI).
Il decreto legislativo 222/2016, noto come decreto SCIA 2, ha introdotto importanti novità in materia di edilizia, stabilendo, tra le altre cose, che gli enti locali debbano adottare una modulistica unificata per l’intero territorio nazionale. Questo significa che, per ogni tipo di intervento edilizio, si deve utilizzare lo stesso modulo, indipendentemente dalla regione in cui si opera. Tale uniformità di procedura è volta a ridurre gli oneri burocratici e a facilitare i cittadini e i professionisti nel processo di presentazione delle pratiche.
il dominio degli incentivi ai privati
Interessante l’editoriale di Angelo Vaccariello su Il Riformista del 9 ottobre. Il sottotitolo dell’articolo non lascia spazio alle interpretazioni: “Tanti fondi, pochi risultati: la solita Italia fallisce la prova del Pnrr”.
Questo tema si può affrontare da diversi punti di vista. Il primo, e direi più interessante, fa riferimento alla qualità degli interventi. Si tratta di un Fondo per il rilancio di medio-lungo periodo che, giustamente ed efficacemente, si sarebbe dovuto affiancare a riforme di sistema legate a norme e funzionamenti della PA. Insomma, non era tanto importante l’effetto di impatto della spesa sulle dinamiche di breve periodo quanto l’innovazione e l’efficienza strutturale che avrebbe generato in seguito agli Investimenti e alle Riforme.
In un’edizione recente di Diario Diac è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica la suddivisione della significativa dote economica destinata alla Rigenerazione Urbana dalla Regione Campania. Scorrendo l’elenco degli interventi emergeva la logica frammentaria e disorganica delle scelte e la mancanza di una strategia d’insieme. Campetti da calcio e piccoli interventi senza la capacità di generare alcun effetto sistemico.
Per chi studia e progetta la rigenerazione, questo recente episodio è la conferma della mancata comprensione del suo significato potenziale e la tattica elusione degli obiettivi alti che essa delinea e propone.
LA NOTIZIA
Grande professionista, animo nobile
di Giorgio Santilli
Sergio Bruno ci ha lasciati sabato 11 gennaio. Ne ha dato notizia l’Autorità di regolazione dei Trasporti di cui Sergio era il responsabile della comunicazione e stampa fin dal 2014, anno successivo a quello della sua costituzione. Aveva accettato la sfida difficile della comunicazione di un’Autorità che era allora tutta da costruire e che, se oggi è nota a gran parte degli italiani, è anche per merito suo. Con Andrea Camanzi prima e con Nicola Zaccheo poi aveva soprattutto spiegato ai media e all’opinione pubblica come una buona ed efficiente regolazione dei trasporti potesse portare benefici non solo al sistema della mobilità, ma anche e soprattutto agli utenti.
Il bando
REGIONE SICILIANA
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 11
di Gabriella Sparano
Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
Editoriale
L'editoriale
di Giorgio Santilli
Nell’agenda dell’anno nuovo ci potrebbe stare un correttivo-bis entro aprile per risolvere il nodo dei servizi. Salvini pensa anche alla riforma della legge urbanistica. Meglio una riflessione sul testo unificato per la rigenerazione urbana, per cui serve anche un laboratorio nuovo
L'intervento
di Angelo Ciribini
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 13
di Salvatore Di Bacco
Il Ddl salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo ricostruito la storia delle indagini ed inchieste della magistratura che è intervenuta emettendo una serie di ordinanze di sospensione dei lavori con innumerevoli sequestri dei cantieri dove sono state realizzati interventi di presunta natura abusiva: https://diariodiac.it/milano-capitale-delle-costruzioni-in-italia-storia-e-cronistoria-del-caso-milano/. Al fine di fornire un quadro normativo chiaro e di certezza giuridica, che consenta di superare le ambiguità interpretative e di rilanciare lo sviluppo urbanistico della città, il Parlamento ha introdotto una serie di disposizioni con il carattere di interpretazione autentica. Ne ho parlato in quest’articolo: https://diariodiac.it/labirinti-9/. Per comprendere l’evoluzione normativa della tipologia ricostruttiva in Italia e del perché si è arrivati al DDL “salva Milano/Italia”, abbiamo ripercorso la storia delle definizioni di “ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva” in Italia: https://diariodiac.it/il-salva-milano-e-salva-italia-evoluzione-normativa-del-concetto-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-ricostruttiva/. Ed abbiamo illustrato i motivi del perché la magistratura penale ed amministrativa sia giunta all’epilogo della vicenda Milano con l’emissione di una serie di ordinanze che hanno portato ai vari sequestri dei cantieri giudiziari: https://diariodiac.it/salva-milano-italia-il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-dellarticolo-3-comma-1-lettera-d-del-tue/.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio delle motivazioni per cui i GIP di Milano hanno ritenuto emanare ordinanze di sequestro dei cantieri edili in corso di costruzione.
Newsletter DIAC / Ricevi in email gli aggiornamenti sulle ultime novità e sui temi più importanti.
Direttore responsabile: Giorgio Santilli
In redazione: Maria Cristina Carlini, Mauro Giansante
Progetto grafico: Cinzia Leone
Web design: No Digital Brain
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma.
Iscrizione n°65/2024.
ISSN 3035-0735
Copyright 2024 CRESME Europa Media – Tutti i diritti riservati
Argomenti