Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
I MICROAFFIDAMENTI
Sollievo presso molte stazioni appaltanti per l’ennesimo rinvio della piena ed effettiva digitalizzazione per gli importi sotto 5mila euro e gli affidamenti in house (e altro), ora spostata al prossimo 1° luglio. Il correttivo cambia le carte per la fase esecutiva, anche rispetto alle aspettative, prevendo l’automatica “promozione” per le AS che abbiano già conseguito la qualificazione per la fase precedente. In attesa di istruzioni Anac più dettagliate, già online il Manuale aggiornato sulla qualificazione.
LE NOVITà INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024
Significativo passo avanti verso una maggiore chiarezza e coerenza normativa, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di flessibilità e semplificazione con la necessità di garantire rigore nella qualificazione dei consorzi. Ora, alla prova applicativa, bisogna verificare se questi interventi riusciranno a superare le criticità operative e a favorire una più efficiente partecipazione dei consorzi nel sistema degli appalti pubblici
IL NUOVO CORRETTIVO
Mazzetti (Forza Italia): “Opportuno ascoltare le indicazioni della filiera. Bisogna andare sempre di più verso una distinzione tra lavori e servizi, ma, fino a quando saranno disciplinati dallo stesso codice, dovranno averne norme comuni e uniformi, senza penalizzazioni”
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO APPALTI
L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
RESPONSABILI PREVENZIONE
42.358 bandi rispetto ai circa 20mila resi pubblici ogni anno in GU. A dirlo, ieri in occasione della decima Giornata dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, organizzata dall’Autorità, è stato Michele Pizziconi, funzionario dell’Ufficio Servizi IT per i contratti pubblici di Anac. Quanto alle Attestazioni degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, Rosario Riccio, dirigente dell’Ufficio Servizi infrastrutturali informatici e sicurezza IT dell’Autorità, ha detto che “sono state ricevute 22.021 schede di rilevazione, 16.615, pari a circa il 75%, ci dicono che le amministrazioni hanno denunciato un grado di completezza di contenuto delle pubblicazioni inferiore al 100% e sono quindi tenute al monitoraggio”.
L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.
Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?
A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).
LA GIORNATA
INFRASTRUTTURE URBANE
La sindaca di Firenze ha presentato al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, una prima ipotesi del cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dello stadio viola. Termine dei lavori ipotizzato per la primavera del 2029, una capienza di posti a crescere nelle varie fasi e centenario del 29 agosto 2026 da festeggiare in un impianto per 34 mila spettatori. Nei prossimi giorni si riuniranno i primi tavoli operativi, nei quali i tecnici del Comune e della Fiorentina valuteranno i vari aspetti dei lavori. Con lo sguardo già all’Europeo 2032.
PROTOCOLLO CON ACEA
Firmato l’accordo di collaborazione tra l’Autorità e la multiutility romana per il vaglio preventivo dei documenti relativi all’appalto dei lavori di progettazione e realizzazione del nuovo tronco superiore dell’acquedotto. L’infrastruttura garantisce acqua potabile a Roma, Fiumicino, Civitavecchia. Busìa (presidente Anac): “Obiettivo è assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure, di prevenire ogni forma di malaffare e corruzione”. L’avvio dei lavori è previsto per il 2025, sullo sfondo il dibattito ambientalista su maggior captazione d’acqua.
ROMA CAPITALE
Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 30 ottobre. Previste tre nuove fermate ed un tram ogni cinque minuti. L’inizio dei lavori è previsto entro la prima metà del 2025, mentre l’entrata in servizio entro la fine del 2026. Il costo dell’opera supererà i 19 milioni di euro
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
IL PARCO DEL MARE
Risorse per Roma ha avviato una procedura aperta in ambito europeo per selezionare il progettista a cui affidare la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica. La riqualificazione partirà dal porto a Piazza Magellano, con la pedonalizzazione dell’area e la creazione di nuovi spazi verdi lungo la costa e la realizzazione di una serie di parcheggi “green” oltre ad un nuovo ponte carrabile che attraversi il Canale dei Pescatori. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 23 settembre 2024. Valore complessivo: oltre 1 milione di euro.
LA CAPITALE AL BIVIO
La Capitale è bloccata dai numerosi cantieri per il Giubileo 2025 che si aprirà tra poco più di cento giorni, il prossimo 24 dicembre 2024, con tantissimi lavori in corso che saranno ben lungi dall’essere completati. Da Piazza Pia a piazza dei Cinquecento, ecco il punto sullo stato dei lavori nella Capitale con alcuni pesanti rinvii nella consegna dei cantieri e conseguentemente della data di fine lavori
I DATI DI ACCREDIA
Verso il 1° gennaio 2025, quando diventerà obbligatorio digitalizzare metodi e informazioni nell’ambito delle costruzioni
I DATI E LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI
9 agosto
LA GIORNATA
Il governo impugna la moratoria della Regione Sardegna alla Corte costituzionale
8 agosto
LA NOTIZIA
Grande professionista, animo nobile
di Giorgio Santilli
Sergio Bruno ci ha lasciati sabato 11 gennaio. Ne ha dato notizia l’Autorità di regolazione dei Trasporti di cui Sergio era il responsabile della comunicazione e stampa fin dal 2014, anno successivo a quello della sua costituzione. Aveva accettato la sfida difficile della comunicazione di un’Autorità che era allora tutta da costruire e che, se oggi è nota a gran parte degli italiani, è anche per merito suo. Con Andrea Camanzi prima e con Nicola Zaccheo poi aveva soprattutto spiegato ai media e all’opinione pubblica come una buona ed efficiente regolazione dei trasporti potesse portare benefici non solo al sistema della mobilità, ma anche e soprattutto agli utenti.
Il bando
PROVINCIA DI PIACENZA
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 11
di Gabriella Sparano
Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
Editoriale
L'editoriale
di Giorgio Santilli
Nell’agenda dell’anno nuovo ci potrebbe stare un correttivo-bis entro aprile per risolvere il nodo dei servizi. Salvini pensa anche alla riforma della legge urbanistica. Meglio una riflessione sul testo unificato per la rigenerazione urbana, per cui serve anche un laboratorio nuovo
L'intervento
di Angelo Ciribini
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 12
di Salvatore Di Bacco
In giurisprudenza e in dottrina si è affermato il principio secondo cui nel caso di totale demolizione di un fabbricato e di una sua ricostruzione con diversa area di sedime non sia possibile derogare alle distanze previste per le nuove costruzioni, in quanto il costruendo edificio costituisce un’entità completamente nuova, anche se realizzata nel regime della ristrutturazione; quindi, la totalità dell’intervento presuppone il rispetto delle norme urbanistiche per i nuovi fabbricati, comprese quelle sulle distanze dal confine e da altri edifici previste dallo strumento urbanistico generale.
Invece, nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, è altrettanto pacifico il principio in base al quale il ricostruendo edificio può sottrarsi al rispetto della disciplina sulle distanze minime fra costruzioni, qualora il precedente manufatto già non rispettasse dette distanze (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. III, 19.05.2020, n. 9189; Cass. Civ., sez. II, 10.02.2020, n. 3043; Cons. Stato, sez. IV, 12.10.2017, n. 4728; Cons. Stato, sez. IV, 14.09.2017, n. 4337).
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