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LA CAPITALE AL BIVIO

La Capitale è bloccata dai numerosi cantieri per il Giubileo 2025 che si aprirà tra poco più di cento giorni, il prossimo 24 dicembre 2024, con tantissimi lavori in corso che saranno ben lungi dall’essere completati. Da Piazza Pia a piazza dei Cinquecento, ecco il punto sullo stato dei lavori nella Capitale con alcuni pesanti rinvii nella consegna dei cantieri e conseguentemente della data di fine lavori

Appalti Istruzioni per l’uso / 31

di Gabriella Sparano

L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.

Progetto Corale/3

di Maria Cristina Fregni

Esiste un luogo, a Modena, lontano dal marmo bianco dei monumenti UNESCO e dal rombante rosso delle Ferrari, in cui il tempo sembra sospeso e la dimensione dell’esplorazione e degli spazi di quiete sembra reimpossessarsi della città.

Siamo al Villaggio Artigiano di Modena ovest, poco più di un kilometro di distanza dal centro storico, lungo la via Emilia.

Il Villaggio ha una genesi peculiare, che lo ha trasformato in un caso-studio nazionale e nel “padre” di un modo, molto emiliano, di fare programmazione territoriale con e a sostegno della comunità locale.

Il villaggio artigiano Modena Ovest, primo in Italia, nasce infatti a partire dal 1949 per volontà del sindaco Alfeo Corassori, ex bracciante e militante del Partito comunista, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pucci, ingegnere professionalmente legato al mondo del rinnovamento urbanistico milanese.

In un periodo in cui ancora più del 50% della popolazione modenese viveva di agricoltura, l’urgenza a Modena era rappresentata dalla necessità di fornire casa e lavoro ai molti operai dell’industria siderurgica e meccanica, licenziati dopo la fine del “boom” dovuto alle necessità belliche. Al sindaco comunista, per far fronte agli oltre 30.000 disoccupati, con le casse comunali semivuote, viene allora un’idea coraggiosa quanto rischiosa, ovvero usare, in un periodo di grandi scontri ideologici, gli strumenti del mercato e le risorse dei privati per inventare una inedita via di sviluppo.

Dentro il cerchio/9

La Voce dei Geometri

di Marco Vignali

Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Regioni in ordine sparso sulle variazioni essenziali, sperequazione nell’accesso alla regolarizzazione di difformità. Intervenga la riforma del TU edilizia

La revisione del Testo Unico dell’Edilizia, ormai da anni al centro del dibattito politico, dovrà senza dubbio affrontare con attenzione anche il tema della legislazione concorrente Stato-Regioni  fissato dal Titolo V della Costituzione.

Con riguardo al governo del territorio, l’articolo 117 lascia all’autonomia regionale la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati a quella statale.

Sotto questo profilo uno degli aspetti più dibattuti del Dpr 380/2001 è contenuto all’articolo 32, che tratta la determinazione delle variazioni essenziali.

Attualmente la norma assegna alle Regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, limitandosi a disporre che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verificano specifiche condizioni.

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