SS LAZIO
Il patron Claudio Lotito è pronto a presentare lo studio di pre-fattibilità in Comune al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore per lo Sport, Alessandro Onorato, il prossimo 15 dicembre. A sostenere l’ipotesi progettuale di recupero della storica arena calcistica vi sarebbe anche il colosso del settore trasporti Emirates, mentre un assist potrebbe arrivare dal Senato. Nel frattempo è in arrivo, in questi giorni, anche la pronuncia definitiva della conferenza dei servizi sul progetto della Roma Nuoto che il 9 dicembre scorso ha protocollato in Campidoglio la sua proposta sull’impianto sportivo, con le integrazioni documentali richieste al progetto presentato lo scorso settembre
IL PROGETTO
Con la riapertura della conferenza dei servizi, che sarà monitorata dall’Anac, quello della Roma Nuoto è ora l’unico progetto incardinato in una procedura amministrativa, pubblica e ufficiale. Di quello del presidente biancoceleste Claudio Lotito si conosce solo qualche rendering. Slitta a fine novembre parere della Conferenza dei servizi
LA NOTIZIA
Grande professionista, animo nobile
di Giorgio Santilli
Sergio Bruno ci ha lasciati sabato 11 gennaio. Ne ha dato notizia l’Autorità di regolazione dei Trasporti di cui Sergio era il responsabile della comunicazione e stampa fin dal 2014, anno successivo a quello della sua costituzione. Aveva accettato la sfida difficile della comunicazione di un’Autorità che era allora tutta da costruire e che, se oggi è nota a gran parte degli italiani, è anche per merito suo. Con Andrea Camanzi prima e con Nicola Zaccheo poi aveva soprattutto spiegato ai media e all’opinione pubblica come una buona ed efficiente regolazione dei trasporti potesse portare benefici non solo al sistema della mobilità, ma anche e soprattutto agli utenti.
Il bando
PROVINCIA DI PIACENZA
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 11
di Gabriella Sparano
Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
Editoriale
L'editoriale
di Giorgio Santilli
Nell’agenda dell’anno nuovo ci potrebbe stare un correttivo-bis entro aprile per risolvere il nodo dei servizi. Salvini pensa anche alla riforma della legge urbanistica. Meglio una riflessione sul testo unificato per la rigenerazione urbana, per cui serve anche un laboratorio nuovo
L'intervento
di Angelo Ciribini
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 12
di Salvatore Di Bacco
In giurisprudenza e in dottrina si è affermato il principio secondo cui nel caso di totale demolizione di un fabbricato e di una sua ricostruzione con diversa area di sedime non sia possibile derogare alle distanze previste per le nuove costruzioni, in quanto il costruendo edificio costituisce un’entità completamente nuova, anche se realizzata nel regime della ristrutturazione; quindi, la totalità dell’intervento presuppone il rispetto delle norme urbanistiche per i nuovi fabbricati, comprese quelle sulle distanze dal confine e da altri edifici previste dallo strumento urbanistico generale.
Invece, nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, è altrettanto pacifico il principio in base al quale il ricostruendo edificio può sottrarsi al rispetto della disciplina sulle distanze minime fra costruzioni, qualora il precedente manufatto già non rispettasse dette distanze (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. III, 19.05.2020, n. 9189; Cass. Civ., sez. II, 10.02.2020, n. 3043; Cons. Stato, sez. IV, 12.10.2017, n. 4728; Cons. Stato, sez. IV, 14.09.2017, n. 4337).
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