Partenariato Pubblico Privato – Norme

FNC SISMA CENTRO ITALIA

Arrivano in Gazzetta Ufficiale i nuovi allegati che aggiornano l’ordinanza pubblicata a novembre scorso per istruire gli enti territoriali sull’installazione di impianti rinnovabili condivisi. Oltre ai costi, pubblicata anche la scheda di prefattibilità per la modifica dei progetti finanziati. Aggiornato l’avviso per la manifestazione di interesse

IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 18

di Salvatore Di Bacco

Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.

Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al Dm 1444/1968, sia alla legge 1150/1942.

La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul Ddl. Nelle sedute del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio la Commissione di Palazzo Madama ha ascoltato sul provvedimento di  interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia, tra cui il sottoscritto in qualità di coordinatore del comitato scientifico UNITEL, l’associazione dei Tecnici degli Enti Locali.

Il mio intervento si è concentrato sulle criticità della normativa vigente e sulle necessità di una revisione complessiva del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), al fine di superare le incertezze interpretative che caratterizzano il settore, ed ho sottolineato la necessità di una riforma organica del TUE, evidenziando come le continue modifiche e stratificazioni normative abbiano generato confusione e incertezza applicativa.

L'intervento

DAL BLOG

di Dario Costi

Nella stagione che stiamo vivendo emerge in tutta evidenza un bisogno da affrontare urgentemente: il soddisfacimento sempre più difficile del Diritto costituzionale alla Casa. Se lo osserviamo bene e lo analizziamo nelle sue varie ricadute ci possiamo rendere conto facilmente che la risposta a questo problema urgente potrebbe essere una occasione preziosa.
Intanto dobbiamo dire che quel diritto essenziale si intreccia e si sovrappone con quello che abbiamo di recente scoperto essere anch’esso costituzionale del Diritto alla Città nella riflessione di Giovanni Maria Flick come luogo di formazione dell’individuo.

Lo è anche però nel dibattito pubblico di questi giorni quando si discute delle connessioni tra costo della vita, emergenza abitativa e fuga dal centro. Appare allora evidente che l’accesso per tutti ad un alloggio è una condizione essenziale di cittadinanza.

Nel 2024 con il prof. Francesco Manfredi abbiamo seguito i tavoli di confronto attivati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ragionato a lungo sui modelli da applicare e aperto uno sguardo sullo scenario europeo per comprendere come allineare l’Italia (il cui patrimonio di Casa sociale è un decimo dell’Olanda) alle migliori pratiche contemporanee e alle grandi tradizioni di Social Housing del continente. Negli incontri e nei dialoghi che abbiamo avuto mi ha abbastanza impressionato una verifica sul campo fatta con i responsabili di Legacoop abitanti in Lombardia (e che ho riscontrato nella collaborazione con le realtà modenesi) nell’ambito della proprietà indivisa e dell’affitto permanente.

Editoriale

di Giorgio Santilli

Abbiamo scritto, a più riprese, che il correttivo del codice appalti è un buon provvedimento e che il codice esce rafforzato dal correttivo, che agisce in continuità, risolvendo i due problemi più seri (equo canone e revisione prezzi per i lavori) e modificando con il cacciavite molti aspetti di funzionamento del sistema. Una valutazione guidata, come sempre, dai dati di fatto, fuori da qualunque pregiudizio politico.

Confermiamo quella valutazione. E in nome dello stesso pragmatismo apprezziamo le analisi svolte la scorsa settimana dai due “padri” del codice: il ministro Salvini e il coordinatore della commissione del Consiglio di Stato che elaborò il primo testo, Luigi Carbone (si veda l’articolo su Diario DIAC del 12 febbraio scorso).

Non apprezziamo, però, quella che appare come una deriva oltranzista di queste analisi che si può riassumere nel motto “blindare il codice”.  Carbone lo ha detto esplicitamente al convegno Assorup, Salvini lo ha detto con i fatti bloccando tutti gli emendamenti al decreto Milleproroghe che intervenivano su norme del codice.

Il correttivo è complessivamente buono, ma non è esente da errori, anche gravi, che rischiano di fare danni seri se non si interviene a correggerli. Tralasciamo qui il tema molto complesso del partenariato pubblico-privato, su cui torneremo,  e quello sulla revisione prezzi per forniture e servizi che ha il veto del Mef: concentriamoci invece sui certificati di esecuzione lavori nel subappalto.

Appalti Istruzioni per l’uso / 16

di Gabriella Sparano

Disciplinate dal codice 36 in maniera differente a seconda se riferite al sopra o al sotto-soglia, le garanzie, provvisoria e definitiva, sono state oggetto di revisione ad opera del correttivo (Dlgs. 209/2024) che, in parte, vi ha finalmente recepito indirizzi interpretativi extra codice e, in parte, ne ha accentuato la matrice digitale. Vediamo, allora, come vanno costituite le garanzie e a cosa devono prestare attenzione stazioni appaltanti ed operatori economici.

Come vanno costituite le garanzie?

Sia nel sotto che nel sopra soglia, le garanzie si distinguono in provvisoria e definitiva, laddove:
– la provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
– la definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

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