IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 89
L’attività edilizia libera nel nuovo testo unico rinnovabili (Dlgs 190/2024): guida integrale e operativa
L’evoluzione normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili (FER) è stata storicamente segnata da un paradosso burocratico: un “crescendo rossiniano” di norme che, pur professandosi semplificatorie, hanno generato un vero e proprio “labirinto” autorizzativo. Il precedente assetto, frammentato in cinque regimi (AU, PAS, DILA, Attività Libera con comunicazione e CILA), ha alimentato una “complessificazione” che il D.lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) mira oggi a eradicare. La razionalizzazione del sistema, che riduce i regimi amministrativi a soli tre pilastri — Attività Libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU) — non è un mero esercizio tassonomico, ma una scelta strategica volta a garantire la certezza dei tempi per gli operatori, elemento essenziale per la transizione ecologica.
In questo nuovo quadro, l’attività libera si pone come il cardine della micro-generazione diffusa, operando secondo un principio di semplificazione che deve però confrontarsi con rigorosi presupposti di legittimità.
- Analisi dettagliata degli interventi di nuova realizzazione (Allegato A, Sezione I)
La qualificazione di “attività libera” è subordinata al rispetto millimetrico dei parametri tecnici dell’allegato A. Di seguito, la sintesi operativa integrale:
| Tipologia Intervento | Soglie di Potenza / Dimensione | Condizioni Obbligatorie |
| Fotovoltaico su Tetti/Pertinenze | < 12 MW | Stessa inclinazione/falda; superficie ≤ copertura; no modifica sagoma. |
| Fotovoltaico aree Industriali/Cave | < 5 MW | In zone industriali, commerciali, discariche ripristinate o cave esaurite. |
| Fotovoltaico flottante | < 10 MW | Su bacini artificiali non vincolati; occupazione specchio d’acqua < 20%. |
| Agrivoltaico | < 5 MW | Deve garantire la continuità dell’attività agricola e pastorale. |
| Eolico (Micro-generatori) | ≤ 20 kW | Due casi: 1) Fuori zone A e B; 2) Altezza ≤ 5 metri. |
| Idroelettrico | < 500 kW | Su condotte esistenti; no incremento portata/prelievo; no alterazione volumi edificio. |
| Sonde geotermiche (Circuito chiuso) | ≤ 50 kW | Profondità ≤ 2m (orizzontali) o ≤ 80m (verticali); a servizio edifici esistenti. |
| Biomassa / Gas residui | ≤ 50 kW | Operanti esclusivamente in assetto cogenerativo. |
| Sistemi termici (Solare/PdC) | PdC: per ACS; Solare: ≤ 10 MW | A servizio edifici (PdC); Solare: fuori zona A se a terra/adiacente. |
| Accumulo elettrochimico | ≤ 10 MW | Sistemi di storage energetico. |
| Elettrolizzatori | ≤ 10 MW | Inclusi compressori e depositi; senza modifiche estensive. |
Si evidenzia il particolare favore per il fotovoltaico sotto i 12 MW su edifici esistenti, che gode di una liberalizzazione quasi totale a patto di non alterare la sagoma. Per l’agrivoltaico, il requisito della “continuità pastorale” (oltre che agricola) sottolinea la volontà di preservare l’uso multifunzionale del suolo.
- Modifiche, ripotenziamento e rifacimento di impianti esistenti (Allegato A, Sezione II)
L’economia circolare energetica trova nel repowering il suo pilastro. Il legislatore facilita il rinnovamento tecnologico su aree già “antropizzate” e dunque pre-valutate come idonee.
- Fotovoltaico a terra: Modifiche libere se non aumenta l’area e l’altezza massima non varia oltre il 50%.
- Rifacimento integrale in aree industriali: Ammesso per impianti solari a prescindere dalla potenza risultante, purché l’impianto resti nel perimetro originario. La potenza finale è irrilevante poiché l’impatto ambientale è già stato assorbito dalla destinazione industriale dell’area.
- Eolico: Modifiche ammesse con variazioni volumetriche o delle pale ≤ 20%, mantenendo l’area planimetrica complessiva (tolleranza 20% su più direttrici).
- Accumulo ed Elettrolizzatori: Incrementi di potenza (≤ 20%) e volumetrici (≤ 30%) ammessi senza aggravio di impatti acustici o elettromagnetici.
- Principi cardine e presupposti di legittimità dell’attività libera
In base al D.lgs. 190/2024, l’ambito dell’attività libera è delimitato da una serie di esclusioni tassative. Qualora un intervento ricada in una di queste fattispecie, non può beneficiare del regime semplificato dell’attività libera e richiede l’attivazione della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o, nei casi più complessi, dell’Autorizzazione Unica.
Le principali esclusioni riguardano interventi che interessano:
- Beni Culturali: Impianti che ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali.
- Aree Naturali e Siti Protetti: Interventi situati in aree naturali protette o all’interno di siti della Rete Natura 2000.
- Vincoli di “interesse sensibile”: Aree sottoposte a vincoli che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.
- Interferenze con opere pubbliche: Progetti che realizzano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico.
- Fascia di rispetto stradale: Interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto delle strade.
- Accessi viari: Casi che comportano la modifica di accessi esistenti o l’apertura di nuovi accessi.
- Effetto cumulo: Le Regioni possono disporre il passaggio dall’attività libera alla PAS qualora la realizzazione di più impianti della medesima tipologia nello stesso contesto territoriale generi un “effetto cumulo” che richiede valutazioni più approfondite.
Inoltre, per gli interventi su aree o immobili classificati come ville, giardini, parchi o centri storici (art. 136 del D.lgs. 42/2004), l’attività non è propriamente libera ma richiede la preventiva acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se gli impianti non sono visibili dagli spazi esterni e punti vista panoramici o se, nel caso del fotovoltaico, le coperture utilizzano materiali della tradizione locale.
Infine, un ulteriore limite operativo è rappresentato dalla compatibilità urbanistica: se l’intervento non rispetta le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, l’attività libera non è applicabile e deve essere richiesta l’Autorizzazione Unica, l’unica in grado di operare come variante urbanistica.
- Regole particolari
Secondo il D.lgs. 190/2024, le regole per l’installazione di impianti FER in centri storici e parchi (o aree protette) sono più stringenti rispetto alle zone ordinarie, comportando spesso l’esclusione dal regime di attività libera a favore della PAS o dell’Autorizzazione Unica (AU).
- Centri Storici (Zone A e beni ex art. 136)
I centri storici e i nuclei storici sono classificati come Zone A o beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali.
- Necessità di Autorizzazione Paesaggistica: Per gli interventi in queste aree, è generalmente necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (Soprintendenza).
- Deroghe all’Autorizzazione: L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta se ricorrono le seguenti condizioni:
- Gli interventi non sono visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.
- Per i soli impianti fotovoltaici, qualora le coperture e i manti siano realizzati con materiali della tradizione locale.
- Regimi amministrativi specifici:
- Fotovoltaico: Mentre fuori dalle zone A molti impianti sono in attività libera, l’installazione su edifici nei centri storici può richiedere la PAS o l’autorizzazione specifica.
- Solare Termico: Se l’impianto è a servizio di edifici situati all’interno della zona A, il regime applicabile è quello della PAS (anziché l’attività libera prevista per le zone esterne).
- Eolico: Piccoli impianti eolici (potenza ≤ 20 kW) sono considerati attività libera solo se situati fuori dalle zone A e B.
4.2 Regole per Parchi e Aree Protette
Gli interventi che ricadono in aree naturali protette o in siti della Rete Natura 2000 presentano vincoli ambientali significativi.
- Esclusione dall’Attività Libera: La ricaduta in aree protette è una delle cause tassative di esclusione dal regime di attività libera. In questi casi, il proponente deve attivare la PAS o, se necessario, l’Autorizzazione Unica.
- Regimi Amministrativi specifici:
- Eolico: Gli impianti eolici con potenza tra 60 kW e 300 kW situati in aree protette o Rete Natura 2000 sono soggetti ad Autorizzazione Unica (AU) di competenza regionale. Se fossero fuori da tali aree, potrebbero beneficiare della PAS.
- Fotovoltaico flottante: Gli impianti su superfici d’acqua in attività libera devono insistere su bacini non soggetti a vincoli.
4.3. Zone di Accelerazione
Una particolarità riguarda le future zone di accelerazione (da individuare entro il 2026). In queste aree, se l’intervento è in attività libera o PAS, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ma l’autorità competente esprime solo un parere obbligatorio ma non vincolante.
In sintesi, la presenza di un vincolo storico o ambientale sposta l’intervento verso regimi autorizzativi che prevedono un controllo preventivo della pubblica amministrazione, a meno che l’opera non sia totalmente integrata o invisibile.
- Adempimenti procedurali, SUER e rapporto con il T.U. Edilizia
La libertà edilizia non esime dalla “tracciabilità”. Il proponente deve utilizzare il Modello Unico tramite lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) gestito dal GSE. Il mancato utilizzo della piattaforma digitale può pregiudicare l’accesso agli incentivi e la connessione alla rete.
Persiste tra i tecnici il dubbio sulla necessità di un titolo edilizio ulteriore. La posizione corretta, basata sulla natura di “normativa speciale” del D.lgs. 190/2024, è la seguente:
- I regimi del Testo Unico sono onnicomprensivi per quanto riguarda l’impianto in sé (Principio di massima semplificazione).
- Il titolo edilizio separato (Permesso di Costruire/Scia/Cila) resta necessario esclusivamente per le “costruzioni” e “opere edilizie” costituenti infrastrutture indispensabili o opere connesse (es. cabine primarie di dimensioni strutturali, edifici di controllo) che presentino i tratti di una vera costruzione edile, e non per i componenti tecnologici dell’impianto.
- Il nuovo modello unico per le comunicazioni al SUER
Un pilastro fondamentale per l’operatività del nuovo regime è il Modello Unico Parte III, adottato con il D.M. 223 del 15 luglio 2026 in attuazione del Testo Unico Rinnovabili. Tale modello è specificamente destinato alla comunicazione digitale al SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) delle informazioni riguardanti gli interventi in attività libera elencati nell’Allegato A, coprendo una gamma di tecnologie molto più vasta rispetto al passato e includendo sia singoli interventi che impianti ibridi (come i sistemi fotovoltaici con accumulo).
A differenza delle procedure autorizzative classiche, la trasmissione del Modello Parte III deve avvenire obbligatoriamente entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, assumendo una funzione di censimento e uniformazione dei dati piuttosto che di titolo abilitativo preventivo. Il proponente o l’installatore delegato devono provvedere all’invio telematico, fermo restando che per gli impianti già operativi prima della disponibilità del modulo sulla piattaforma è concesso un periodo transitorio di 6 mesi per la regolarizzazione.
È fondamentale notare che questo nuovo strumento integra ma non sostituisce i precedenti Modelli Unici Parte I e II, i quali continuano a disciplinare la fase preliminare e l’iter di connessione per gli impianti fotovoltaici su edifici e pertinenze con potenza fino a 200 kW.
- Conclusioni: la sfida della chiarezza tra semplificazione e complicazione
In conclusione, il regime dell’attività libera delineato dal D.lgs. 190/2024 rappresenta la massima espressione dello sforzo di semplificazione per la transizione energetica, ma non deve essere interpretato come un’assenza di regole o controlli. Sebbene l’ allegato A ampli significativamente il catalogo degli interventi realizzabili senza titoli abilitativi espressi — includendo impianti fotovoltaici su coperture fino a 12 MW, sistemi agrivoltaici sotto i 5 MW e numerosi interventi di rifacimento — tale “libertà” rimane condizionata al rigoroso rispetto dei requisiti tecnici, della compatibilità urbanistica e della disponibilità delle superfici.
Il successo operativo di questo regime dipenderà dalla capacità dei professionisti di navigare tra le esclusioni tassative: la presenza di vincoli legati ai beni culturali, alle aree protette (Rete Natura 2000) o a rischi idrogeologici e di pubblica sicurezza sposta infatti l’intervento verso regimi autorizzativi più onerosi. Inoltre, l’introduzione di nuovi adempimenti, come l’ obbligo di cauzione per l’occupazione di suoli non antropizzati e la necessaria interazione con la piattaforma digitale SUER, dimostra che alla celerità procedurale corrisponde una maggiore responsabilità del proponente nel garantire il ripristino ambientale e la correttezza dell’istanza.
In definitiva, l’attività libera non è un semplice esonero burocratico, ma uno strumento di accelerazione che richiede un’analisi tecnica preventiva impeccabile. Solo un’interpretazione rigorosa dei parametri dell’Allegato A potrà evitare il rischio di “complicazioni della semplificazione”, trasformando la riforma in un’opportunità reale per instaurare relazioni più chiare e certe tra amministrazione e cittadino.
Anticipazione del prossimo articolo della rubrica
Il regime dell’attività libera introdotto dal D.lgs. n. 190/2024 rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità di accelerazione per la transizione energetica, riducendo gli oneri burocratici per una vasta gamma di impianti medio-piccoli.
Tuttavia, come abbiamo visto, questa liberalizzazione non è un “liberi tutti”: essa esige un’elevata responsabilità da parte dei progettisti, chiamati a verificare rigorosamente i limiti di potenza, i requisiti di compatibilità urbanistica, gli obblighi di cauzione per i suoli non antropizzati e la corretta trasmissione telematica del nuovo Modello Unico Parte III tramite la piattaforma SUER.
La vera “bussola” per gli operatori risiede nell’analisi preventiva dei vincoli territoriali, poiché la minima interferenza con un’area protetta o un interesse sensibile è sufficiente a far decadere il regime semplificato.
Ma cosa succede quando l’esigenza di installare impianti di produzione di energia pulita si scontra con il delicatissimo patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei nostri borghi?
Ne parleremo la settimana prossima nella nostra rubrica, nell’articolo che sarà interamente dedicato a: “L’installazione di impianti FER nei Centri Storici: il criterio della non visibilità secondo il D.lgs. 190/2024”.
In questo spazio andremo ad analizzare nel dettaglio i percorsi tipologici e i procedimenti amministrativi previsti dal nuovo decreto. In particolare, sviscereremo i rigorosi criteri oggettivi e tridimensionali che definiscono la “non visibilità” dell’impianto dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici, e analizzeremo la specifica deroga per i moduli fotovoltaici integrati complanari su coperture realizzate con materiali della tradizione locale. Un focus essenziale per comprendere quale documentazione tecnica e asseverata sia indispensabile produrre per escludere l’autorizzazione della Soprintendenza senza rischiare bloccanti contenziosi.
FER Fonti di Energia Rinnovabili. La nostra inchiesta:
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