IL COMMENTO
Più passi indietro che passi avanti nel passaggio dal codice appalti italiano al regolamento UE. Un primo elenco, ma la partita è tutta da giocare
E regolamento sia. Questo era stato annunciato e la Commissione non si è smentita, come avevamo sempre sostenuto.
Non ci sono particolari novità almeno sui punti centrali rispetto al testo circolato.
La vera novità, nonostante l’opposizione degli Stati è che c’è un regolamento e non una direttiva, con le conseguenze più volte ricordate.
Dovendo la Commissione tener conto dei diversi livelli di normazione dei singoli Sati membri, per creare una strategia comune degli appalti in Europa, è chiaro che qualcosa per strada si è perso, rispetto a Stati, come l’Italia, dove il livello di regolazione è molto avanzato e in parte anche “copia” dalla Commisisone UE.
Lo spirito è giusto, creare regole comuni per favorire la concorrenza e consentire maggiore circolazione di capitali e ampliamento del mercato anche per le imprese che non si limitino a partecipare ad appalti nazionali.
Il problema è che qualcosa si perde se le regole devono essere uniformi, tenendo conto di regolazioni meno avanzate.
Abbiamo individuato alcuni punti critici, su cui si fa un passo indietro, da una parte e punti positivi, su cui si fa un passo avanti.
A una preliminare analisi, emergono le seguenti norme:
- Principi (art. 4 e 5): bene l’introduzione dei principi del procurement a livello UE, che devono contemplare gli obiettivi strategici, tra cui anche la giustizia sociale, le condizioni di lavoro eque, la sicurezza, intesa come indipendenza da paesi terzi dell’Europa, oltre che la tutela dell’ambiente; ma questo vuol dire tornare indietro rispetto ai principi del nostro codice che stavano funzionando, come quello del risultato
- Motivi di esclusione obbligatori e facoltativi (artt. 25.26) e mezzi di prova (art. 28): bene introdurre una piattaforma unica europea cui si collegano le banche dati con i concetti (tutti italiani) di interoperabilità e di once only, sempre che si riesca a farlo (e viste le difficoltà in un solo Paese, sia consentito avere dei dubbi); si torna molto indietro con l’indicazione dei motivi di esclusione sia obbligatori che facoltativi che, nonostante la richiesta forte nell’ambito del SEGPP da tutti i componenti, non sono stati semplificati, anzi, il testo appare arretrare sul self cleaning inapplicabile alle cause di esclusione obbligatorie e non indicare come in Italia dei mezzi di prova specifici, quindi troppa incertezza e confusione sul punto;
- Criteri di aggiudicazione (art. 98): indicare come criterio standard il miglior rapporto qualità/prezzo (Best Price- Quality Ratio) è sicuramente un passo avanti decisivo, tuttavia riduttiva è la ponderazione della qualità a partire dal 30%. Anche se è un dato di partenze, oggi in Italia al contrario c’è un limite del 30% per il prezzo ma solo per appalti labour intensive (il Regolamento prevede al 50%); la previsione di un 30% per la qualità rischia di livellare le amministrazioni in basso e oggi le amministrazioni italiane, memori della normativa del decreto 50/2016, pongono la qualità con una ponderazione ben superiore e comunque non si risolve il tema che va oltre: come i criteri qualitativi possano effettivamente selezionare l’offerta migliore e non ridursi a criteri che di fatto non premiano l’offerta migliore ma quella con il prezzo più basso?
- Procedure per l’aggiudicazione degli appalti (artt. 30-45): bene la semplificazione e la riduzione delle procedure a due tipologie, una aperta e una semplificata dinamica, cui si aggiunge una specifica dedicata all’innovazione; da valutare positivamente anche l’introduzione di una negoziazione per ogni procedura, perché dà maggiore flessibilità, come sempre richiesto dalle imprese e come presente nei paesi anglosassoni, ma qui occorre una amministrazione preparata e consapevole e un privato che sappia gestire la relazione con il pubblico, direi non facile in Italia e ci si espone a diversi rischi.
- Subappalto art. 24: la norma è stata leggermente migliorata rispetto al testo che era circolato e aggiunge il divieto del subappalto integrale, tuttavia impone di indicare nelle offerte chi sono i subappaltatori e questo era stato superato nella nostra normativa interna, mentre rimangono gli obblighi sociali e il rispetto dei contratti collettivi, come indicato dall’art. 4
- Revisione prezzi (art. 105): si torna indietro con la clausola facoltativa di adeguamento delle condizioni del contratto, tra cui anche meccanismi di adeguamento dei prezzi – prevalendo il regolamento, questa norma spazza via la revisione prezzi obbligatoria di cui all’art. 60 del Codice e quindi tutto il lavoro svolto al riguardo in quanto le SA, non essendo più obbligate, non metteranno queste clausole nei contratti, con tutte le conseguenze del caso
Non mi soffermo sulla regolazione degli appalti verdi e sugli appalti socialmente responsabili che meritano un ulteriore approfondimento, così come il meccanismo della preferenza europea, che non esclude i paesi del GPA e mantiene fermo il principio di reciprocità, che costituisce una importante novità della regolazione e il manifesto di questo nuovo regolamento, che vuole una Europa più resiliente e indipendente.
Se è vero che un Regolamento oggi può essere visto come una “forzatura” e un parziale “passo indietro” per l’Italia, è vero anche che l’Europa e i suoi valori vanno tutelati e la frammentazione va superata, anche con una presa di posizione e di principio e uno sforzo comune.
Quello che però è imprescindibile è lavorare sulle norme per renderle al livello dei paesi più avanzati, come l’Italia, garantendo il miglior risultato possibile nell’interesse comune, senza arroccarsi in sterili posizioni difensive.