APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 62

La guida BIM per le stazioni appaltanti

27 Feb 2026 di Gabriella Sparano

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Le recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, pubblicate dal MIT lo scorso 23 febbraio (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/valutazione-della-maturita-digitale-proporzionalita-capitolato-informativo-sa-alle-prese-con-le-linee-guida/) hanno evidenziato come la gestione informativa digitale (articolo 43 e Allegato I.9 del Codice), spesso identificata con il termine BIM, non è solo una metodologia tecnica di modellazione, ma un vero mutamento del modello organizzativo. Essa, infatti, incide, mirando a migliorarla, sulla governance della stazione appaltante, accelerandone i processi decisionali e riducendo i rischi lungo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla gestione. Ciò richiede, però, che l’amministrazione debba innanzitutto dotarsi di una struttura organizzativa e digitale adeguata già prima di avviare le singole procedure.

Vediamo insieme come tutto questo si traduce nella pratica e cosa deve fare nel concreto la stazione appaltante.

Quando l’uso del BIM è obbligatorio e quando è facoltativo?

Dalla combinata lettura dell’Allegato I.9 del Codice e delle Linee Guida emerge come l’applicazione delle regole BIM sia articolata secondo un:

  • regime di obbligatorietà: a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale è obbligatorio per gli appalti di lavori con importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro e per gli interventi su beni tutelati (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio), con importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice (coincidente con la soglia europea per gli appalti di lavori);
  • regime di facoltatività: per gli appalti di importo inferiore a 2 milioni di euro, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di adottare i metodi digitali. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto rigoroso degli adempimenti preliminari strutturali (articolo 1, comma 2, Allegato I.9);
  • regime di esclusioni e deroghe: le Linee Guida, ai paragrafi 1.2.6 e 1.2.7, chiariscono che:
    • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono esclusi, in via generale, dall’obbligo di adozione del BIM, a meno che non riguardino opere o parti di esse che siano state già realizzate (progettate ed eseguite) attraverso metodi e strumenti di gestione informativa digitale. In tal caso, la gestione digitale rimane obbligatoria per preservare la continuità della banca dati dell’opera;
    • gli interventi di puro adeguamento tecnologico degli impianti che non comportino modifiche strutturali o architettoniche significative, sono parimenti esclusi dall’obbligo, salvo diversa determinazione della stazione appaltante;
  • regime transitorio: le Linee Guida, al paragrafo 1.2.4 chiariscono che, per determinare se un appalto ricada o meno nell’obbligo, occorre guardare alla data di pubblicazione del bando o dell’avviso con cui si indice la gara. Se la gara è stata indetta dopo il 1° gennaio 2025 e supera i 2 milioni di euro, il BIM è obbligatorio; per i progetti i cui bandi sono stati pubblicati prima di tale data, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della pubblicazione (principio del tempus regit actum), a meno che la stazione appaltante non decida volontariamente di migrare il progetto in BIM, rinegoziando i termini con l’appaltatore.

In estrema sintesi, quindi, l’obbligatorietà è legata a una soglia dimensionale e a una soglia temporale, con un’eccezione per la manutenzione, dove l’obbligo dipende dalla natura digitale o meno dei dati preesistenti dell’opera.

 

Quali sono gli adempimenti preliminari di carattere organizzativo che la stazione appaltante deve adottare a livello strutturale e quali sono, invece, gli obblighi specifici da osservare per l’avvio di ogni singolo procedimento in BIM?

La normativa distingue nettamente tra le attività che la stazione appaltante deve compiere per rendere la propria struttura idonea alla gestione digitale e le attività operative legate alla specifica gara, laddove gli adempimenti strutturali servono ad abilitare l’amministrazione al digitale, mentre gli obblighi specifici servono a governare tecnicamente il progetto e la gara.

Per quanto concerne gli adempimenti strutturali (a livello di ente/organizzazione), infatti, l’articolo 1, comma 2 dell’Allegato I.9 prevede che, prima di poter gestire qualsiasi procedimento in BIM, la stazione appaltante deve adottare tre misure obbligatorie, che hanno carattere generale e non vanno ripetute per ogni appalto:

  • piano di formazione specifica: l’amministrazione deve definire e attuare un programma di addestramento per il proprio personale, differenziato in base ai ruoli (tecnici, amministrativi, gestionali) e ai profili di responsabilità. L’obiettivo è garantire che il personale coinvolto possieda le competenze professionali necessarie (articolo 1, comma 2, lett. a);
  • piano di acquisizione e manutenzione hardware e software: l’amministrazione deve dotarsi delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti di modellazione e gestione necessari per operare in ambiente digitale (articolo 1, comma 2, lett. b);
  • atto di organizzazione: è l’adempimento più rilevante sotto il profilo della governance, in quanto si tratta di un provvedimento formale che deve definire:
    • l’assetto organizzativo interno per la gestione digitale;
    • le procedure di controllo e gestione dei flussi informativi;
    • la nomina dei responsabili per la gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (CDE Manager) e per la gestione dei processi digitali dell’ente (BIM Manager).

Per quanto concerne gli obblighi specifici per il singolo procedimento (a livello di singolo appalto), una volta che la struttura è abilitata, per ogni appalto di importo superiore a 2 milioni di euro (o per quelli facoltativi), la stazione appaltante deve espletare i seguenti adempimenti operativi:

  • nomina del Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator): per ogni singolo intervento, il RUP deve essere supportato da una figura tecnica che coordini l’integrazione dei modelli e verifichi i requisiti;
  • predisposizione del Capitolato Informativo (CI): è il documento tecnico di gara, che definisce i requisiti informativi minimi, gli obiettivi, gli standard di interoperabilità e le regole di scambio dati all’interno dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat);
  • messa a disposizione dell’Ambiente di Condivisione Dati: la stazione appaltante deve fornire la piattaforma digitale (basata su formati aperti) dove avverrà lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti;
  • inserimento dei criteri premianti nel bando: la stazione appaltante deve definire punteggi specifici per valorizzare le offerte che propongono soluzioni digitali migliorative per la sicurezza, la sostenibilità e la cybersecurity;
  • verifica e approvazione del Piano di Gestione Informativa (pGI): dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve analizzare e approvare il piano operativo presentato dall’appaltatore per assicurarsi che rispetti quanto richiesto nel Capitolato Informativo.

 

Cosa si intende per piattaforma interoperabile a mezzo di formati aperti non proprietari e in che relazioni si pone questa rispetto alle piattaforme di e-procurement (pad) utilizzate dalla stazione appaltante?

Come chiarito dalle Linee Guida, la “piattaforma BIM” coincide con l’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) e deve possedere specifiche caratteristiche tecniche e giuridiche, quali:

  • interoperabilità e formato aperto: la piattaforma deve utilizzare formati aperti non proprietari (come lo standard IFC – Industry Foundation Classes) per garantire che i dati siano leggibili e scambiabili tra diversi software. L’obiettivo è evitare il confinamento tecnologico (lock-in) e assicurare che la stazione appaltante mantenga la piena proprietà e disponibilità dei dati nel tempo;
  • neutralità tecnologica: l’interoperabilità permette a soggetti diversi (progettisti, imprese, collaudatori) di operare con i propri strumenti informatici, confluendo però in un unico ambiente digitale comune che parla un linguaggio universale;
  • sicurezza e conservazione: la piattaforma deve garantire la protezione dei dati, la gestione della proprietà intellettuale e, soprattutto, la conservazione sostitutiva a norma di legge, conferendo valore legale ai modelli e ai documenti digitali scambiati.

Le piattaforme di e-procurement (PAD), invece, sono lo strumento deputato alla gestione formale e giuridica della gara (pubblicazione, ricezione offerte, comunicazioni certificate, generazione del CIG).

Quindi, in estrema sintesi, possiamo dire che mentre l’ACDat custodisce il “gemello digitale” dell’opera in formato aperto, la pad garantisce la legittimità amministrativa del processo di acquisto.

 

Quali figure professionali devono essere coinvolte?

Come già anticipato, la gestione informativa digitale richiede il coinvolgimento di figure professionali specifiche, distinte tra profili di livello organizzativo (per l’intera stazione appaltante) e profili di livello operativo (per il singolo appalto).

A livello strutturale, le figure di livello organizzativo sono definite dall’atto di organizzazione della stazione appaltante (articolo 1, comma 2, lett. c, Allegato I.9), operano trasversalmente su più procedimenti e sono:

  • il BIM Manager (gestore dei processi digitali):
  • cosa fa: definisce la strategia digitale dell’amministrazione, redige l’atto di organizzazione, sceglie le tecnologie e supervisiona la coerenza dei flussi informativi tra i diversi uffici;
  • quando: viene coinvolto nella fase preliminare di strutturazione dell’amministrazione e supporta la programmazione degli appalti;
  • da chi è nominato: dai vertici amministrativi della stazione appaltante nell’ambito dell’atto di organizzazione generale.
  • il CDE Manager (gestore dell’Ambiente di Condivisione Dati):
  • cosa fa: gestisce e amministra la piattaforma ACDat, occupandosi della sicurezza dei dati, degli accessi dei diversi utenti (interni ed esterni) e della conservazione sostitutiva dei modelli e dei documenti;
  • quando: opera costantemente per garantire l’efficienza dell’infrastruttura digitale dell’ente;
  • da chi è nominato: dalla stazione appaltante, solitamente contestualmente alla configurazione dell’ambiente digitale.

A livello di singolo appalto, invece, le figure di livello operativo operano specificamente nell’ambito di una singola commessa o intervento e sono:

  • il BIM Coordinator (coordinatore dei flussi informativi):
  • cosa fa: supporta il RUP nella gestione tecnica del singolo appalto, nello specifico, collaborando alla redazione del Capitolato Informativo, verificando la conformità dell’Offerta di Gestione Informativa in fase di gara, controllando il Piano di Gestione Informativa (pGI) e la qualità dei modelli consegnati e coordinando i flussi di dati tra la stazione appaltante e l’operatore economico;
  • quando: dalla fase di programmazione/progettazione fino al collaudo dell’opera;
  • da chi è nominato: dal RUP. Le Linee Guida specificano che per ogni singolo intervento il RUP deve essere supportato da un coordinatore dei flussi informativi;
  • il BIM Coordinator/BIM Specialist (lato Appaltatore):
  • cosa fanno: redigono materialmente l’offerta e il piano operativo, gestiscono la modellazione e il coordinamento delle interferenze tecniche durante la progettazione o l’esecuzione dei lavori;
  • quando: durante la gara e per tutta la durata del contratto;
  • da chi sono nominati: dall’operatore economico che partecipa alla gara.

Le suddette figure all’interno della stazione appaltante possono essere ricoperte da personale interno adeguatamente formato (secondo il piano di formazione obbligatorio) o, in caso di carenza di organico, affidate a professionisti esterni mediante procedure di appalto di servizi, ferma restando la responsabilità di supervisione in capo al RUP.

 

Quali documenti devono essere prodotti? 

La produzione documentale per un appalto in BIM non è solo una formalità tecnica, ma costituisce l’ossatura del processo di gestione dell’informazione.

I documenti si articolano in due fasi distinte: la fase di gara e la fase di esecuzione, secondo il seguente dettaglio:

  1. documenti della stazione appaltante (fase di gara): prima della pubblicazione del bando, l’amministrazione deve redigere il documento che stabilisce le “regole del gioco”, ossia il Capitolato Informativo (CI). È il documento fondamentale redatto dalla stazione appaltante, che definisce i requisiti informativi strategici, i modelli attesi, gli standard tecnici, i formati aperti (IFC) da utilizzare e i livelli di definizione dei dati, e contiene inoltre le regole di gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat);
  2. documenti dell’operatore economico (fase di gara): i partecipanti alla gara devono dimostrare come intendono soddisfare le richieste del Capitolato, con l’Offerta di Gestione Informativa. È il documento che l’operatore economico presenta in sede di offerta tecnica. In esso vengono descritte le modalità metodologiche, organizzative e tecnologiche con cui l’offerente intende rispondere ai requisiti del Capitolato Informativo. L’Offerta di Gestione Informativa è oggetto di valutazione per l’attribuzione dei punteggi premianti;
  3. documenti post-aggiudicazione (fase contrattuale ed esecutiva): una volta individuato l’aggiudicatario, l’offerta tecnica deve trasformarsi in un piano operativo dettagliato, con il Piano di Gestione Informativa. Esso viene redatto dall’aggiudicatario dopo l’affidamento e prima della sottoscrizione del contratto (o comunque prima dell’avvio delle prestazioni), e specifica nel dettaglio operativo quanto proposto nell’offerta. Deve contenere i processi di coordinamento e verifica della modellazione, i report delle risultanze dei controlli sulle interferenze, l’equivalenza tra contenuti informativi dei modelli ed elaborati grafici tradizionali. Il Piano di Gestione Informativa deve essere verificato e approvato dalla stazione appaltante (tramite il BIM Coordinator e il RUP);
  4. documenti finali e di gestione: al termine delle attività, devono essere prodotti i documenti per la gestione dell’opera, ossia:
  • modelli informativi “as-built”: modelli digitali che rispecchiano fedelmente quanto realizzato, comprensivi di tutte le schede tecniche e dei dati per la manutenzione;
  • corredo informativo per la gestione: insieme dei dati e modelli utili all’avvio del funzionamento dell’opera e alle attività di manutenzione nel tempo.

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