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Il rinnovo contrattuale

15 Mag 2026 di Gabriella Sparano

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Sebbene non sia un istituto nuovo o recente, e peraltro sia da tenere in considerazione fin dall’inizio dell’iter negoziale ai fini del calcolo dell’importo stimato dell’appalto (articolo 14 del Codice), il rinnovo contrattuale è ancora fonte di dubbi e incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti.

Le criticità più frequenti che emergono riguardano, ad esempio, la sua sovrapposizione con istituti al contrario differenti (la proroga), le corrette tempistiche e modalità di attivazione, e la natura del rapporto giuridico che viene a crearsi con il contratto originario rinnovato, appunto.

Vediamo insieme, dunque, cos’è e cosa non è il rinnovo contrattuale, e cosa consente e cosa non consente di fare per garantire la regolarità dei contratti pubblici.

Che cos’è il rinnovo contrattuale e perché e in cosa si distingue dalla proroga?

Sebbene spesso, nel linguaggio comune, i termini rinnovo e proroga siano intesi e usati come sinonimi, nel diritto dei contratti pubblici essi invece identificano due fattispecie con presupposti e conseguenze radicalmente differenti, seppure accomunate dall’articolo 14 dall’essere entrambe valutate a monte nella stima del valore dell’appalto.

Per quanto concerne il rinnovo, infatti, esso non è la semplice continuazione del rapporto originario, ma la nascita di un nuovo vincolo contrattuale. Giuridicamente, si configura come un nuovo negozio che interviene alla scadenza del contratto originario.

Perché si fa? Si ricorre al rinnovo quando la stazione appaltante, avendo previsto – si ribadisce – tale facoltà nel bando iniziale, valuta che sia ancora rispondente all’interesse pubblico e conveniente economicamente proseguire il rapporto con l’operatore uscente, anziché indire una nuova procedura.

Come chiarito dalla giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenza n. 1635/2023), il rinnovo presuppone, quindi, una “novazione” del rapporto: le parti sottoscrivono un nuovo atto negoziale che, pur ricalcando il precedente, è autonomo.

E proprio in questa novazione ne è racchiusa la differenza con la proroga, che consiste invece nel mero differimento del termine finale di un contratto ancora in corso.

Pertanto, con la proroga, cambia solo la data di scadenza originariamente stabilita, mentre il rapporto rimane identico o, almeno, questa è la regola generale: l’articolo 120, comma 10, del Codice, infatti, prevede che, laddove nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o, solo se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Si tratta di una differenza sostanziale, che va oltre il nomen iuris utilizzato dall’amministrazione: se l’amministrazione impone la prosecuzione alle stesse condizioni in modo unilaterale, si è in presenza di una proroga, indipendentemente dal nome dato all’atto (TAR Bolzano, sentenza n. 3/2026).

 

Esiste il rinnovo tacito e il rinnovo espresso: che differenza c’è e perché il primo è vietato nei contratti pubblici?

Nel diritto dei contratti pubblici, la distinzione tra rinnovo tacito ed espresso non è una mera questione di forma, ma riguarda la legittimità stessa dell’azione amministrativa e il rispetto dei principi comunitari di concorrenza.

Il rinnovo tacito ricorre quando un contratto, giunto alla sua scadenza naturale, prosegue automaticamente per un ulteriore periodo di tempo senza che le parti debbano manifestare alcuna volontà, ma semplicemente per effetto del silenzio o della mancata disdetta entro un certo termine. La clausola di rinnovo tacito ad infinitum è una costante, ad esempio, negli schemi contrattuali preconfezionati che molti operatori economici somministrano alle stazioni appaltanti, come se fossero committenti privati, nell’ambito di consultazioni finalizzate ad affidamenti diretti.

Tuttavia, tale forma di rinnovo è vietata nei contratti pubblici dall’articolo 23 della Legge 62/2005, nonché dalla giurisprudenza costante e dalla stessa ANAC (si veda da ultimo la Relazione Illustrativa del Bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornata in questi giorni al Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026).

I motivi principali sono:

  • la tutela della concorrenza: il rinnovo automatico sottrae l’appalto al mercato in modo surrettizio;
  • la trasparenza: non possono impegnarsi fondi pubblici attraverso una forma di silenzio-assenso, ma è necessario un atto formale che ne attesti la copertura finanziaria e l’attualità dell’interesse pubblico;
  • la negazione della natura stessa del rinnovo: avvenendo in maniera automatica, vengono meno le caratteristiche del rinnovo analizzate al quesito precedente, e cioè la nuova valutazione dell’interesse pubblico, la stipula di un nuovo atto negoziale tra le parti, la modificabilità di alcune condizioni originarie.

Di conseguenza, qualsiasi clausola di rinnovo automatico inserita in un contratto pubblico è considerata nulla per contrasto con norme imperative e la prosecuzione del rapporto in via di fatto è priva di titolo giuridico e può configurare ipotesi di danno erariale.

Il rinnovo espresso è, quindi, l’unico istituto legittimo per dare continuità a un rapporto negoziale oltre la scadenza originaria. Esso non avviene da solo, ma richiede un’attività istruttoria e provvedimentale precisa da parte della stazione appaltante.

 

Qual è il momento in cui il rinnovo espresso previsto a monte deve essere attivato per non incorrere in irregolarità e quali sono le conseguenze di una gestione tardiva?

Il tempismo nell’attivazione del rinnovo non è un dettaglio secondario o irrilevante, ma una condizione di validità del rinnovo stesso. E, a tal fine, la linea di demarcazione è dettata dalla vigenza del rapporto originario, ossia il momento in cui il rinnovo deve essere formalizzato è inderogabilmente prima della scadenza del contratto originario. 

Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (ad esempio, Consiglio di Stato, sentenza n. 8838/2024), il rinnovo (come, peraltro, la proroga) devono intervenire mentre il rapporto è ancora pendente, in corso di esecuzione. Una volta che il contratto ha esaurito i suoi effetti (ovvero è arrivato al termine finale fissato), il vincolo giuridico si estingue e non è possibile rinnovare ciò che non esiste più.

Se, al contrario, l’amministrazione attiva il rinnovo dopo che il contratto è scaduto (anche solo di un giorno), si verifica una soluzione di continuità, dando luogo a un nuovo affidamento, diretto, per il quale si possono configurare criticità legate al rispetto del principio di rotazione o delle norme sull’evidenza pubblica.

 

In caso di rinnovo contrattuale va riconosciuta una nuova anticipazione del prezzo all’appaltatore?

Secondo un parere dell’ANAC (Funz. Cons. n. 66/2024), in caso di rinnovo contrattuale, deve essere riconosciuta una nuova anticipazione del prezzo all’appaltatore, a condizione che il rinnovo si configuri effettivamente come un nuovo atto negoziale.

Secondo l’Autorità, infatti, il rinnovo (ove espressamente previsto negli atti di gara) non è una mera prosecuzione automatica, ma segue alla stipula di un nuovo atto negoziale tra le parti. Questo può comportare la modifica di alcune condizioni e segna l’inizio di una nuova fase esecutiva. Poiché si tratta di un nuovo vincolo contrattuale, l’Autorità ritiene consentito e, anzi, doveroso il riconoscimento dell’anticipazione del prezzo. Laddove sussistano le condizioni di legge, il riconoscimento dell’anticipazione costituisce un obbligo per la stazione appaltante.

 

In caso di rinnovo va richiesto un nuovo CIG?

A differenza della proroga, in cui il CIG rimane invariato poiché il rapporto contrattuale resta il medesimo (e il valore della proroga stessa è già stato computato nel CIG iniziale), nel rinnovo la procedura è differente. Poiché il rinnovo dà vita a un nuovo rapporto contrattuale, seppur derivante da un’opzione prevista nel contratto originario, la stazione appaltante deve richiedere un nuovo CIG.

In fase di acquisizione del nuovo codice tramite le piattaforme digitali, andrà compilata la scheda riferita al nuovo contratto, avendo cura di attivare il collegamento tra il nuovo CIG e quello del contratto originario. In questo modo, indicando il CIG di partenza — nel quale deve essere stato precedentemente valorizzato l’importo stimato del rinnovo ai sensi dell’art. 14 del Codice — si garantisce la piena trasparenza della procedura e la tracciabilità della copertura finanziaria. Tale adempimento certifica che l’affidamento al medesimo operatore non è un nuovo affidamento diretto senza gara, ma l’esercizio legittimo di una facoltà già programmata e verificata a monte.

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