APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 83

Il nuovo formulario per l’invio del piano di riorganizzazione: cosa cambia e quali interrogativi pone

31 Lug 2026 di Gabriella Sparano

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Manca esattamente 1 mese (ferie comprese) per trasmettere all’ANAC il piano di riorganizzazione previsto dall’articolo 11, comma 4-bis, dell’Allegato II.4 al Codice, laddove il valore di efficienza decisionale — calcolato automaticamente dal sistema dell’Autorità sulla base dei dati in BDNCP — risulti superiore a 160 giorni.

Per venire incontro alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza qualificate nella redazione di tale piano, l’Autorità ha predisposto lo scorso 24 giugno un formulario in formato Excel, utilizzabile per adempiere all’obbligo e disponibile al link https://www.anticorruzione.it/en/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1.

Il successivo 21 luglio, tuttavia, ad attivazione già avviata del sistema di monitoraggio dell’efficienza decisionale (avvenuta il 1° luglio), l’ANAC — probabilmente per gestire le perplessità di chi non si ritrovava con i conteggi dell’Autorità e aveva aperto appositi ticket — ha pubblicato un nuovo formulario. Questo nuovo modulo prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare un diverso valore dell’efficienza decisionale da esse rilevato, inferiore ai 160 giorni, dettagliandone le ragioni. Un’indicazione che le esonererebbe dal suddetto obbligo del piano di riorganizzazione.

Ma proprio perché pubblicato successivamente alle indicazioni operative fornite dall’Autorità per l’utilizzo del sistema di monitoraggio (del 24/06/2026) e consegnate al suo stesso Contact Center, tale nuovo modulo non è corredato da alcuna istruzione operativa relativa a questa nuova opzione (né ai suoi effetti e conseguenze), peraltro non contemplata neppure dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 11 dell’Allegato II.4.

Tale carenza di informazioni, unita ad alcuni aspetti del sistema di monitoraggio ANAC ancora legati alla vecchia versione del formulario, può creare perplessità nelle stazioni appaltanti.

Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza insieme.


Qual è la modifica del formulario ripubblicato il 21/07/2026?

La versione originaria del formulario (v1.0) era composta da:

  1. una preliminare sezione “Note” che, attraverso 4 punti, forniva indicazioni su come compilare e inviare il modulo, specificava le procedure prese in considerazione e richiamava l’attenzione sulla responsabilità di quanto dichiarato;
  2. una sezione “1) Ambito di applicazione”;
  3. una sezione “2) Analisi delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti”;
  4. una sezione “3) Misure di riorganizzazione necessarie al superamento delle principali cause del ritardo negli affidamenti”;
  5. una sezione “4) Obiettivi temporali di riduzione del tempo medio”;
  6. una sezione “5) Eventuali osservazioni”.

La nuova versione del formulario (v1.1), invece, pur mantenendo immutate le sezioni 1, 2, 3, 4 e 5, presenta le seguenti novità:

  1. ha modificato la sezione “Note”, riducendola a soli 3 punti ed eliminando quello relativo alla responsabilità delle dichiarazioni rese, sostituito da una dichiarazione a sé stante riportata in apertura, che richiama gli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000;
  2. ha aggiunto, subito dopo, due nuove sezioni che rappresentano la novità sostanziale citata in introduzione:

 

Nella prima parte, il formulario consente di rappresentare l’eventuale difformità riscontrata dalla stazione appaltante rispetto al monitoraggio effettuato dall’ANAC, qualora abbia rilevato una media inferiore ai 160 giorni.

Nella seconda parte, il formulario traccia un bivio:

  • se c’è difformità, la stazione appaltante dovrà semplicemente indicare le proprie ragioni nel box dedicato e inviare il documento senza compilare le sezioni 1, 2, 3, 4 e 5;
  • se non c’è difformità, confermando nei fatti il dato rilevato dall’ANAC, la stazione appaltante dovrà compilare tutte le sezioni successive (1, 2, 3, 4 e 5).

 

Quindi, cosa accade nel primo caso?

È evidente che, nella prima casistica, per la stazione appaltante non vi è alcuna compilazione né invio del piano di riorganizzazione: mancano infatti tutte le dichiarazioni e gli impegni esplicitamente richiesti dal Codice per tale piano.

Infatti, laddove la stazione appaltante selezioni l’opzione “Sì”, dovrà unicamente motivare la scelta nel box sottostante, caricare il file Excel all’interno del servizio “Qualificazioni delle stazioni appaltanti” dell’ANAC (nella sezione dedicata “Efficienza decisionale”) e cliccare su “Invio”.

Ed è proprio qui che emerge un limite operativo del portale ANAC: il sistema, infatti, non distingue se il file caricato sia o meno un effettivo piano di riorganizzazione, poiché la doppia opzione del formulario non trova una corrispondenza nei processi del portale. Per l’ANAC, quindi, il file caricato viene sempre gestito come un piano di riorganizzazione. Di conseguenza, prima di poter cliccare su “Invio”, il sistema richiede obbligatoriamente la compilazione del campo relativo al termine di riduzione temporale indicato nel piano: un’informazione che, per questa specifica ipotesi, non esiste. Per aggirare efficacemente l’ostacolo, è possibile inserire come data di rientro quella dell’invio stesso.

 

E cosa accade nel secondo caso?

Nella seconda casistica prevista dalla nuova sezione del formulario, si procede con la regolare compilazione e invio del piano di riorganizzazione. Si apre così una fase successiva ben delineata, nelle sequenze e nelle conseguenze, dallo stesso Codice. Tale fase, con una durata che può variare da stazione appaltante a stazione appaltante, prevede:

  • una valutazione da parte dell’ANAC, in contraddittorio con la stazione appaltante, sull’efficacia delle misure proposte per ridurre il tempo medio di svolgimento delle procedure e sui relativi obiettivi temporali, con un’eventuale rimodulazione del piano;
  • alla scadenza dell’obiettivo temporale indicato nel piano, una verifica dell’ANAC con l’attribuzione di un punteggio premiale alla stazione appaltante che sia riuscita a contenere il tempo medio entro i 115 giorni.

Cosa accade dopo l’invio del formulario compilato secondo la prima opzione (media inferiore ai 160 giorni)?

Come si è detto, in questo caso non si configura né la compilazione né l’invio del piano di riorganizzazione. Tuttavia, se si possa parlare o meno di una vera e propria esenzione dall’obbligo, non è dato saperlo con certezza: l’ANAC e il suo Contact Center non hanno fornito indicazioni sulla procedura che si attiva a seguito dell’invio del formulario, né sulle relative tempistiche o sugli esiti.

È facile ipotizzare che l’ANAC verificherà quanto dichiarato dalla stazione appaltante. 

Laddove condivida il monitoraggio comunicato, la esenterà definitivamente dall’obbligo del piano; qualora invece non lo condivida, è verosimile che reiteri l’obbligo di trasmettere il piano di riorganizzazione. Quest’ultimo, di fatto, rimarrebbe quindi “congelato” o sospeso in attesa delle verifiche dell’ANAC. 

Si ritiene improbabile, infatti, che l’ANAC rettifichi il dato del proprio monitoraggio sulla sola base della dichiarazione resa dalla stazione appaltante, sulla quale grava comunque l’obbligo (ricordato nel formulario) di “conservare la documentazione giustificativa a supporto delle informazioni dichiarate, assicurandone la pronta disponibilità su richiesta dell’Autorità”

Non è noto, tuttavia, se tali verifiche saranno effettuate a tappeto o a campione.

 

Quali scenari si possono aprire dopo l’invio del mero formulario, senza piano di riorganizzazione?

Anche in questo caso, in mancanza di informazioni chiare ed esplicite da parte dell’Autorità, si possono ipotizzare due scenari:

  1. l’ANAC, all’esito delle verifiche e dell’istruttoria svolte, conferma l’esattezza della media comunicata dalla stazione appaltante, corregge il proprio dato che aveva fatto scattare l’obbligo e riconosce il punteggio premiale correlato al tempo medio totalizzato dalla stazione appaltante;
  2. l’ANAC, all’esito delle verifiche e dell’istruttoria svolte, riconferma il proprio dato di monitoraggio e reitera l’obbligo (immaginiamo, tramite il sistema e aprendo una nuova finestra temporale per la comunicazione del piano), questa volta in via definitiva, attivando così la procedura ordinaria.

 

Come si vede, i quesiti sono tanti e meriterebbero un chiarimento da parte dell’Autorità per garantire certezza e trasparenza ad un processo già attivato e che si ripeterà ad ogni semestre.

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