APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 86
Offerte oscurate: guida pratica alla decisione della stazione appaltante
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023), il legislatore ha introdotto un sistema di accesso agli atti di gara fortemente digitalizzato. Per gli atti e nei confronti dei soggetti individuati dall’articolo 36, l’accesso può infatti avvenire in modo automatico e d’ufficio attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale. Accanto a queste forme di ostensione automatica continua, naturalmente, a operare la disciplina dell’accesso su istanza.
Nel nuovo sistema, l’ostensione delle offerte costituisce la regola, mentre l’oscuramento di specifiche informazioni che presentino effettivamente i caratteri del segreto tecnico o commerciale rappresenta un’eccezione. Un’eccezione che, proprio per questo, richiede un rigoroso accertamento dei presupposti di legge e una valutazione concreta e proporzionata da parte della stazione appaltante.
Ma cosa accade quando un’impresa chiede di oscurare una parte della propria offerta? E, soprattutto, è sufficiente mettere a disposizione sulla piattaforma un documento già corredato di “omissis” per poter dire che la stazione appaltante ha deciso di secretare quelle informazioni?
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, ha chiarito un profilo decisivo del nuovo regime. Il rito super-accelerato previsto dall’articolo 36, comma 4, del Codice presuppone, infatti, che la stazione appaltante abbia adempiuto correttamente agli obblighi informativi previsti dalla legge e abbia adottato, ove necessario, una espressa decisione sulle richieste di oscuramento. La mera messa a disposizione dell’offerta in versione oscurata non equivale, di per sé, a una decisione amministrativa espressa sulla relativa istanza.
La questione non è soltanto formale. Dalla corretta informazione fornita dalla stazione appaltante può dipendere anche il termine entro il quale il concorrente deve far valere le proprie ragioni in giudizio. Quando un’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi impedisce al concorrente di conoscere tempestivamente e compiutamente la decisione assunta sull’ostensione, può infatti venire meno il presupposto per l’applicazione del rito super-accelerato, con conseguente riespansione della tutela prevista dall’articolo 116 c.p.a.
Vediamo insieme, dunque, come deve comportarsi la stazione appaltante, anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 8/2026.
Secondo quali criteri la stazione appaltante deve valutare le richieste di oscuramento presentate dai concorrenti?
La valutazione della stazione appaltante deve essere analitica, rigorosa e autonoma.
La stazione appaltante non può mai limitarsi a prendere atto, in modo acritico o automatico, di ciò che un operatore economico dichiara essere riservato o segreto, ma deve conto di:
- onere della prova in capo all’operatore economico: l’operatore economico che dichiara l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale non può limitarsi ad affermazioni generiche (quali, ad esempio, “si tratta del nostro know-how aziendale” o “contiene strategie riservate“), ma deve dimostrare puntualmente la sussistenza di tutti e tre i requisiti previsti dall’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 30/2005):
- segretezza reale: le informazioni non devono essere nel loro insieme o nella configurazione precisa dei loro componenti generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore;
- valore economico: le informazioni devono avere un valore economico effettivo proprio in quanto segrete (la loro divulgazione procurerebbe un indebito vantaggio ai concorrenti sul mercato);
- protezione adeguata: le informazioni devono essere sottoposte da parte del detentore a misure di secretazione e tutela ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- obbligo di un bilanciamento concreto: la stazione appaltante deve compiere un’istruttoria mirata, deve valutare se la tutela del segreto dell’offerta dell’uno debba recedere a fronte dell’esigenza dell’altro concorrente di difendere in giudizio i propri diritti, oppure se sia possibile bilanciare i due interessi consentendo una visione parziale;
- gestione delle istanze “massive” o “integrali”: capita di frequente che i concorrenti richiedano di oscurare interi paragrafi, capitoli o persino il 100% della propria offerta tecnica. Queste istanze indefinite o sproporzionate non possono essere accolte. La stazione appaltante non può sostituirsi al concorrente nell’opera di ritaglio e selezione di ciò che è segreto e ciò che non lo è. Pertanto, se l’istanza è generica o sproporzionata, l’offerta deve essere resa accessibile per intero.
Perché la semplice pubblicazione dell’offerta con gli omissis non costituisce un provvedimento di oscuramento?
Questo è il cuore della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2026. In passato, molte stazioni appaltanti si limitavano a caricare a sistema il file dell’offerta tecnica già annerito o oscurato dall’operatore economico, ritenendo che quel fatto materiale equivalesse a una decisione implicita di accoglimento della richiesta di oscuramento.
L’Adunanza Plenaria ha, invece, chiarito in modo inequivocabile che il comportamento materiale non è un provvedimento. La pubblicazione in piattaforma dell’offerta oscurata (anche se integrata dalla pubblicazione della memoria giustificativa redatta dal concorrente) non equivale a un provvedimento amministrativo di secretazione.
La decisione deve essere espressa e motivata. L’articolo 36, comma 3, del Codice richiede la presenza di una vera e propria determinazione motivata della stazione appaltante. La decisione deve esplicitare le ragioni giuridiche e fattuali per cui si è ritenuto che determinati dati costituissero segreto industriale ai sensi dell’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale e per cui si è deciso di sacrificare la trasparenza.
Senza un provvedimento espresso e motivato, il concorrente non è messo in condizione di capire se l’oscuramento sia dipeso da una scelta ponderata della amministrazione o da un mero automatismo, con conseguente impossibilità di articolare una difesa giurisdizionale mirata.
Quali parti e contenuti dell’offerta non possono essere oscurati e devono essere ostesi?
Sulla base della giurisprudenza amministrativa (cfr. Sentenze del TAR Veneto n. 1799/2026 e Consiglio di Stato n. 5343/2026), la stazione appaltante non deve accettare la secretazione per le seguenti categorie di documenti e dati, in quanto privi dei caratteri di unicità o segretezza industriale:
- pubblicazioni scientifiche, studi e bibliografia di settore: non sono oscurabili tutti i documenti già pubblicati, le riviste, gli articoli scientifici, le fonti normative e le banche dati accessibili al pubblico o alla comunità accademica;
- certificazioni di qualità e di conformità: le attestazioni rilasciate da enti terzi (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, certificati di conformità CE, marchi ecologici) attestano la sussistenza di requisiti o il rispetto di standard, ma non contengono formule o procedimenti industriali segreti. Devono essere sempre visibili;
- manuali utente e schede tecniche commerciali dei prodotti: le schede pubblicate dai produttori o distribuite ai clienti e agli utenti finali per l’uso dei prodotti non sono segrete;
- metodologie organizzative e gestionali di base: le modalità ordinarie di svolgimento di un servizio (per esempio, le modalità di pulizia o manutenzione ordinaria) non costituiscono un’invenzione o una soluzione tecnologica riservata, ma appartengono alle normali prassi operative del settore;
- il know-how maturato sul campo nell’appalto uscente: le conoscenze pratiche acquisite dal gestore uscente nello svolgimento del medesimo appalto in favore della stazione appaltante non possono essere secretate nei confronti degli altri concorrenti, non trattandosi di un segreto industriale esportabile ma dell’esperienza nell’esecuzione di quel preciso contratto pubblico;
- Curriculum Vitae e dati del personale: fatta salva la facoltà di anonimizzare o mascherare dati strettamente personali/sensibili (es. residenza privata, numeri di telefono individuali, dati relativi alla salute), le esperienze professionali, i titoli di studio e i ruoli operativi del personale impiegato per la gara devono essere trasparenti, al fine di permettere la verifica dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara.
Qual è la procedura corretta per adottare e comunicare la decisione di oscuramento?
Per garantire la legittimità della procedura ed evitare contenziosi, la stazione appaltante deve seguire una precisa sequenza procedimentale:
- in fase di offerta, l’operatore economico presenta la richiesta di oscuramento dettagliando, punto per punto e con motivazione analitica, le singole porzioni dell’offerta di cui richiede la secretazione;
- in fase di aggiudicazione, la stazione appaltante esamina le istanze di oscuramento presentate dalle imprese classificate nei primi 5 posti in graduatoria, e adotta il provvedimento espresso e motivato, nel quale:
- accoglie l’istanza se è provato il segreto industriale (limitando l’oscuramento alla sola parte strettamente riservata);
- rigetta l’istanza se le motivazioni sono generiche, se riguardano certificati o documenti pubblici, o se difettano i requisiti di legge;
- il provvedimento di decisione sull’oscuramento viene comunicato contestualmente alla notifica dell’aggiudicazione ex articolo 90 del Codice. Se l’istanza è stata parzialmente accolta, la stazione appaltante rende visibile l’offerta nella sola versione depurata dagli omissis autorizzati o mediante l’ostensione dei dati in forma neutra o aggregata.
Quando e come si applica il termine di ricorso di 10 giorni?
L’articolo 36, comma 4, del Codice stabilisce un rito giurisdizionale “super-accelerato” di 10 giorni per impugnare le decisioni di oscuramento. Tuttavia, come detto, l’Adunanza Plenaria n. 8/2026 ne ha chiarito l’esatta portata applicativa e i presupposti di operatività, stabilendo che:
- il termine stretto di 10 giorni si applica esclusivamente se la stazione appaltante ha rispettato in modo perfetto la sequenza procedimentale, ovvero se ha messo a disposizione l’offerta tecnica e ha contestualmente comunicato la propria decisione espressa e motivata sulle istanze di oscuramento unitamente al provvedimento di aggiudicazione;
- se la stazione appaltante adotta comportamenti scorretti o incompleti (ad esempio, pubblica l’offerta con omissis senza un provvedimento espresso e motivato), il termine super-accelerato di 10 giorni non si applica, ma si verifica la c.d. “riespansione” delle garanzie generali. L’operatore economico leso potrà proporre il ricorso per l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) nel termine ordinario di 30 giorni, decorrenti dal momento in cui ha avuto piena e consapevole conoscenza della decisione di oscuramento.
Ovviamente, ciò non vale per l’aggiudicatario.
Questi, infatti, non ha l’onere di impugnare l’oscuramento delle offerte dei concorrenti soccombenti nel termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione in quanto non ha un interesse immediato e concreto ad accedere all’offerta altrui finché il suo risultato non viene contestato.
Il suo interesse sorge solo in via incidentale, qualora un concorrente soccombente notifichi un ricorso principale per annullare l’aggiudicazione.
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