DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 47
Il nuovo Piano Casa 2026: un cambio di paradigma per l’edilizia residenziale e sociale. Le prospettive per i professionisti tecnici
L’evoluzione del quadro normativo che disciplina l’assetto del patrimonio immobiliare italiano sta attraversando una fase di profonda e quanto mai necessaria trasformazione. Superata la recente stagione di semplificazioni mirate prevalentemente a sbloccare la commerciabilità degli immobili, a risolvere difformità esistenti e in attesa della sostanziale riscrittura del D.P.R. 380/2001, ci troviamo oggi ad analizzare un nuovo provvedimento di natura strutturale e programmatoria di ben più ampia portata: lo Schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento traccia infatti linee guida strutturali per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata. L’obiettivo primario del legislatore è rivolto ad incrementare in modo sostenibile l’offerta di alloggi a prezzi accessibili, indirizzando l’azione verso specifiche categorie: giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati. Al contempo, si introducono modelli abitativi innovativi quali la coabitazione solidale per anziani (senior cohousing) e quella intergenerazionale (cohousing intergenerazionale). Si tratta di una sfida cruciale che chiama in causa in prima linea tutti i professionisti tecnici italiani, incaricati di tradurre queste articolate disposizioni in concreti progetti di rigenerazione.
Dalla lettura dei primi documenti al riguardo disponibili, il contenuto del Titolo I del decreto delinea un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione, autorizzando una spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030 (con ulteriori e consistenti stanziamenti previsti per gli anni successivi). L’attuazione di questo piano avverrà attraverso la stipula di convenzioni tra i soggetti attuatori (ex Istituti autonomi case popolari ed enti territoriali) e Invitalia in qualità di soggetto gestore, promuovendo anche operazioni di partenariato pubblico-privato. Per garantire la tempestività degli interventi, è prevista la figura di un Commissario straordinario che, di concerto con una Cabina di monitoraggio interministeriale, avrà poteri di deroga (fatte salve le normative penali, antimafia, culturali e comunitarie) per riconvertire all’edilizia sociale immobili pubblici non redditizi e non in uso.
Sul fronte del contrasto al disagio abitativo, il decreto introduce strumenti economici e sociali di grande rilievo: un Fondo rotativo di garanzia per la morosità incolpevole, dotato di 22 milioni di euro per il 2026 e 20 milioni per il 2027, e un meccanismo di locazione di lunga durata con facoltà di riscatto progressiva, per ridurre significativamente il bisogno di liquidità iniziale delle famiglie. L’architettura finanziaria si completa con l’istituzione del “Fondo Housing-coesione” presso INVIMIT SGR Spa, con una sottoscrizione iniziale di 100 milioni di euro nel 2026.
Per il mondo delle professioni tecniche – ingegneri, architetti, geometri e periti – il vero fulcro operativo risiede nel Capo II, dedicato ai “Programmi infrastrutturali di edilizia integrata”. La norma mira ad attrarre capitali privati per la realizzazione congiunta, in un medesimo contesto territoriale, di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera.
L’obiettivo è rispondere alla cosiddetta “fascia grigia“: cittadini con un ISEE superiore ai limiti per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, ma per i quali gli oneri del libero mercato risultino eccedenti il 30% del reddito medio disponibile.
I parametri imposti ai soggetti attuatori sono estremamente stringenti e richiederanno un’alta specializzazione estimativa:
- L’investimento destinato all’edilizia convenzionata non potrà essere inferiore al 70% dell’importo complessivo per il medesimo contesto territoriale.
- Il prezzo di cessione o il canone calmierato dovranno garantire una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori correnti di mercato.
È proprio nella determinazione di questa “scontistica” che si inserisce il cruciale lavoro analitico dei professionisti. La norma impone di fare riferimento ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Qualora i dati OMI non corrispondano ai valori effettivi, o risultino insufficienti, i valori andranno determinati applicando la riduzione su importi desunti da atti pubblici e contratti registrati rigorosamente negli ultimi sei mesi. Le unità immobiliari saranno sottoposte a un vincolo trentennale di destinazione d’uso. L’impianto sanzionatorio per chi perde i requisiti o omette le comunicazioni è severo: si va dalla conversione ai valori di mercato (se i limiti economici vengono superati per due anni consecutivi) fino alla risoluzione di diritto del contratto e all’obbligo di rifondere all’amministrazione la differenza tra i canoni.
Per bilanciare l’impegno richiesto ai capitali privati, l’articolo 10 introduce rilevanti leve urbanistiche e procedurali. Oltre all’obbligatorietà della conferenza di servizi semplificata, si prevede una misura di assoluto rilievo per i progettisti: la superficie direttamente interessata dall’intervento di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie lorda dell’intervento. Inoltre, per l’operatività di cantiere, è concessa la possibilità di avviare in parallelo gli interventi edilizi con le attività di bonifica ambientale. I costi della bonifica potranno essere portati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, a fronte della presentazione di una specifica relazione tecnica atta a risolvere preventivamente le interferenze. A supporto degli operatori, interviene anche la riduzione alla metà degli onorari notarili.
Per gli interventi ricompresi in grandi progetti strategici (o superiori a 100 unità), il Commissario straordinario potrà operare in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati. Tutto ciò a fronte di un limite ecologico insuperabile: gli interventi dovranno attuarsi senza nuovo consumo di suolo, garantendo come via prioritaria la rigenerazione urbana, l’efficienza energetica e il rigoroso rispetto dei principi della “progettazione universale” per assicurare l’accessibilità totale alle persone con disabilità.
Questa bozza del Piano Casa 2026 ci restituisce la netta immagine di un quadro normativo altamente complesso e sfidante. Il successo pratico del decreto graverà quotidianamente sull’esperienza delle libere professioni tecniche. La redazione di rigorose stime immobiliari, il coordinamento della sicurezza in cantieri dove coesistono opere e bonifiche, l’integrazione della progettazione inclusiva e l’impegno a riqualificare azzerando il consumo di suolo esigono una spiccata visione multidisciplinare. I professionisti tecnici italiani saranno chiamati ad assumere un ruolo da veri protagonisti, poiché il nostro rigore metodologico rappresenta l’unica vera garanzia per trasformare le disposizioni di questa legge in tangibili interventi, restituendo al Paese il diritto a un’abitazione sostenibile e accessibile.
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