DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 37
Fonti energetiche rinnovabili: dall’attuazione del d.lgs. 199/2021 alla struttura di governance prevista dalla RED III
Il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 rappresenta un aggiornamento e una integrazione al precedente d.lgs. 199/2021, che aveva posto le basi della politica nazionale sulle energie rinnovabili dopo l’attuazione della RED II. La modifica normativa rappresenta uno sviluppo strutturale: il nuovo decreto aggiorna le definizioni, gli allegati tecnici e i criteri di sostenibilità, estende l’ambito di applicazione e incorpora completamente le categorie introdotte dalla più recente direttiva europea.
L’attenzione e l’impegno dell’Unione Europea e del nostro Paese continuano a rivolgersi all’evoluzione rapida delle normative di supporto agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tra i recenti aggiornamenti normativi si annoverano: l’emanazione dei nuovi Decreti Ministeriali relativi ai requisiti minimi per il calcolo delle prestazioni energetiche, la pubblicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), il Conto Termico 3.0, oltre alla revisione della Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), approvata nel 2024. Dispositivi normativi di aggiornamento degli standard energetici che impongono specifici obblighi di riqualificazione sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli esistenti, con l’obiettivo di conseguire un parco immobiliare europeo a emissioni zero entro il 2050.
Determinati elementi fondamentali del precedente quadro normativo sono stati confermati, a testimonianza dell’intento del legislatore di salvaguardare la stabilità degli investimenti già intrapresi.
Ad esempio, nell’ambito dell’edilizia:
- per gli edifici di nuova costruzione resta invariato l’obbligo del 60% di copertura dei fabbisogni energetici tramite FER;
- il sistema di obblighi impiantistici continua a rappresentare lo strumento principale per guidare la penetrazione delle rinnovabili nel costruito.
Questa continuità riduce il rischio regolatorio per sviluppatori e progettisti, evitando disallineamenti nei business plan già strutturati.
Il cambio di paradigma emerge soprattutto in tre ambiti.
- Obiettivi energetici
La nuova struttura prevede obiettivi più ambiziosi per il 2030, stabilendo che la quota di energia rinnovabile nei consumi finali dovrà raggiungere il 39,4%, con specifici target settoriali dedicati agli edifici, all’industria e ai trasporti.
- Ridefinizione delle categorie e neutralità tecnologica
Il quadro definitorio del d.lgs. 199/2021 viene aggiornato per includere ulteriori categorie di energia, tra cui l’energia osmotica, e il concetto di Power Purchase Agreement viene esteso anche alle fonti di energia termica e frigorifera di origine rinnovabile.
- Rafforzamento dei criteri di sostenibilità
Il decreto aggiorna soglie e parametri di calcolo relativi a biocarburanti e biomasse, riducendo alcune soglie dimensionali (da 20 MW a 7,5 MW) ed estendendo la platea degli impianti sottoposti a verifica.
Ne deriva un impianto più rigoroso dal punto di vista tecnico-documentale, garantendo al contempo una migliore coerenza con le metriche europee.
Le soglie nelle ristrutturazioni: cosa cambia
Il confronto tra l’Allegato III del d.lgs. 199/2021 e il testo aggiornato evidenzia una modifica rilevante nelle ristrutturazioni:
- la soglia può scendere dal 60% al 40% quando l’intervento comprende il rifacimento dell’impianto termico;
- può arrivare al 15% nei casi di ristrutturazione senza interventi sull’impianto.
La decisione sembra orientata non a fare un passo indietro, ma a rendere più pratici e sostenibili gli interventi sugli edifici esistenti, un aspetto che da tempo rappresenta una delle maggiori difficoltà nella transizione energetica.
Incentivi: dalle caratteristiche alle prestazioni
Le modifiche all’Allegato IV ridefiniscono i requisiti per l’accesso agli incentivi, spostando l’attenzione dalle caratteristiche del prodotto alle prestazioni reali, alla qualità dell’installazione e alla gestione nel tempo.
Questo orientamento suggerisce una maturazione del mercato FER italiano: meno basato sulla mera diffusione tecnologica e più focalizzato sull’efficienza operativa.
Da espansione a consolidamento regolatorio
Se il d.lgs. 199/2021 aveva l’obiettivo primario di accelerare la diffusione delle rinnovabili, il d.lgs. 5/2026 introduce una logica più sistemica: maggiore tracciabilità dei dati energetici, nuove definizioni, rafforzamento delle garanzie di origine e obiettivi coerenti con la pianificazione nazionale.
Il risultato è un quadro più strutturato, che riduce le ambiguità applicative ma richiede competenze tecniche più elevate lungo tutta la filiera.
Dal punto di vista industriale, il confronto tra i due decreti evidenzia tre trend di fondo: incremento dell’ambizione climatica, con target più elevati e settorializzati; tecnicizzazione della regolazione, con maggiore peso della documentazione progettuale; integrazione tra politiche energetiche e prestazione degli edifici, in una logica di sistema.
In sintesi, il d.lgs. 199/2021 può essere interpretato come la fase di espansione del mercato FER, mentre il d.lgs. 5/2026 ne rappresenta la fase di consolidamento regolatorio: un passaggio tipico dei mercati energetici che transitano dalla crescita incentivata alla maturità industriale.
Dal 4 febbraio 2026: impatto sugli interventi edilizi e ruolo del tecnico
Dal 4 febbraio 2026 le fonti rinnovabili diventano un requisito strutturale degli interventi edilizi: senza una corretta progettazione energetica il titolo edilizio può essere negato.
- Gli obblighi FER incidono direttamente sulla conformità dell’intervento e sull’ottenimento del titolo edilizio: la figura del tecnico diventa centrale fin dalle prime fasi di progetto.
- Le nuove quote rinnovabili riguardano non solo le nuove costruzioni, ma anche ristrutturazioni di primo e secondo livello e interventi sugli impianti termici.
- La relazione tecnica ex Legge 10 assume un ruolo decisivo: documenta la corretta integrazione delle FER e, nei casi di deroga, la non fattibilità delle diverse soluzioni tecnologiche.
Cambiano gli adempimenti essenziali in capo a progettisti, direttori dei lavori, collaudatori/asseveratori, imprese e operatori con competenza, qualità, comprovata formazione, capacità di lavorare in gruppo multidisciplinare.
- Progettazione: analisi dei fabbisogni, scelta del mix di tecnologie rinnovabili, integrazione architettonica–impiantistica, redazione della documentazione energetica.
- Direzione lavori: controllo dell’esecuzione degli impianti FER, verifica di conformità rispetto al progetto approvato, gestione delle varianti in corso d’opera.
- Asseverazioni e collaudi: verifica finale del rispetto delle quote obbligatorie, coerenza tra calcoli, opere e documentazione, tutela del committente e del professionista.
RIASSUNTO TECNICO SINTETICO OPERATIVO
Le disposizioni valgono per interventi edilizi con titoli abilitativi presentati dal 3 agosto 2026, 180 giorni dalla data di entrata in vigore 4 febbraio 2026 e riguardano:
- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni di primo e secondo livello,
- lavori sugli impianti termici,
- edifici pubblici.
Quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili
| Tipologia di intervento | Quota obbligatoria FER (art. 29 D.lgs. n. 5/2026) |
| Nuova costruzione | ≥ 60% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 65% Edifici Pubblici. |
| Ristrutturazione di primo livello | ≥ 40% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 45% edifici pubblici. |
| Ristrutturazione di secondo livello | ≥ 15% del fabbisogno energetico complessivo; 20% edifici pubblici. |
| Ristrutturazione impianto termico | ≥ 15% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 20% edifici pubblici. |
Le percentuali fanno riferimento ai fabbisogni energetici determinati secondo la normativa tecnica attualmente in vigore.
Tecnologie ammesse
Il raggiungimento delle quote FER può avvenire tramite:
- solare termico,
- fotovoltaico,
- pompe di calore,
- biomassa,
- teleriscaldamento efficiente,
- altre fonti rinnovabili previste dal decreto.
È ammessa l’integrazione di più sistemi, purché sia garantito il raggiungimento della quota minima obbligatoria.
Adempimenti professionali
Progettista
- verifica obblighi FER;
- dimensionamento impianti rinnovabili;
- relazione tecnica ex Legge 10;
- coordinamento tra progettazione architettonica e impiantistica.
Direttore dei lavori
- Controlla l’esecuzione corretta degli impianti FER.
- Verifica che le opere siano conformi al progetto approvato.
- Segnala eventuali difformità.
Asseveratore / Collaudatore
- Attesta il rispetto delle quote obbligatorie.
- Controlla la coerenza tra calcoli energetici, opere realizzate e documentazione finale.
Profili sanzionatori
Il mancato rispetto delle quote obbligatorie:
- comporta l’irricevibilità o il diniego dei titoli edilizi;
- prevede le sanzioni di legge;
- compromette la validità delle asseverazioni energetiche.
Restano valide eventuali disposizioni regionali o comunali più restrittive e migliorative, fatte salve le esclusioni previste dal dispositivo normativo.
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