APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Una delle questioni più controverse e frequentemente oggetto di contenzioso riguarda la ribassabilità dei costi della manodopera. Nonostante la giurisprudenza abbia ormai chiarito il significato dell’articolo 41, comma 14, del Codice, permangono incertezze applicative tra gli operatori economici e, spesso, tra le stesse stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Fin dai primi articoli dedicati ai principi generali, il Dlgs. 36/2023 chiarisce che la corretta gestione delle procedure di affidamento si fonda su un rapporto di collaborazione leale e trasparente tra operatori economici e stazione appaltante, orientato al perseguimento dell’interesse pubblico. In questa prospettiva, infatti, gli articoli 2 e 5 delineano un modello in cui, da un lato, l’operatore economico è tenuto a garantire chiarezza e completezza informativa, e, dall’altro, la stazione appaltante esercita una valutazione autonoma, responsabile e sostanziale.
In questo contesto, è evidente che assumono particolare rilievo le problematiche relative alle omissioni dichiarative dell’operatore economico, che possono configurare un illecito professionale e richiedere alla stazione appaltante di verificare non solo ciò che è stato dichiarato, ma anche se il patrimonio informativo acquisito sia completo e idoneo a sostenere una decisione consapevole sull’affidabilità dell’operatore economico.
Vediamo, quindi, i criteri interpretativi e le indicazioni operative per affrontare tali questioni in modo coerente con i principi del Codice.
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Nel sistema delineato dal Dlgs. 36/2023, la domanda di partecipazione ha assunto una centralità che, nel sistema previgente, non aveva, consistendo allora in una mera dichiarazione di volontà partecipativa alla procedura di affidamento e per questo ritenuta meno pregnante rispetto ad altri documenti da inserire nel plico di gara (per esempio, il DGUE). Oggi, invece, grazie al nuovo Codice e alla giurisprudenza più recente, la domanda di partecipazione è assurta a documento autonomo, primario e costitutivo della partecipazione alla gara. (…)
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/65
Le recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, con il conseguente aumento dei costi del petrolio e delle materie prime, stanno cominciando a far sentire i propri effetti anche sui contratti pubblici con le prime richieste di revisione dei prezzi da parte degli operatori economici, motivate proprio con le eccezionali ed impreviste variazioni di mercato intervenute nelle ultime settimane e riguardanti non solo i prezzi stessi ma anche la disponibilità di alcuni prodotti. Tali situazioni, tuttavia, celano talvolta dinamiche meramente speculative, che si traducono in richieste di adeguamento dei prezzi non sempre coerenti con il quadro normativo.
Il Dlgs. 36/2023, infatti, disciplina in modo sistematico tali situazioni attraverso il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’articolo 9, attuato mediante due strumenti distinti:
- la revisione dei prezzi, disciplinata dall’articolo 60 del Codice;
- la rinegoziazione e le modifiche contrattuali, regolate dall’articolo 120 del Codice.
Vediamo insieme, quindi, in che modo stazioni appaltanti e operatori economici devono affrontare tali scenari di fluttuazione economica in conformità alla normativa vigente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/64
L’affidamento diretto, come previsto e disciplinato dal Dlgs 36/2023, è uno strumento di semplificazione amministrativa pensato per contratti di importo limitato, che permette di individuare direttamente un operatore economico senza procedura di gara e anche senza la consultazione, seppure informale, di più operatori economici (articolo 50, comma 1, lett. a e b, e articolo 3, comma 1, lett. d, Allegato I.1, del Codice). Tuttavia, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, ha recentemente richiamato l’attenzione sui possibili rischi di scarsa trasparenza o di selezione non pienamente meritocratica derivanti dagli affidamenti diretti, ponendo dunque la sfida di conciliare correttamente la rapidità e la semplificazione propri dell’affidamento diretto con le esigenze di trasparenza e meritocrazia richiamate dall’ANAC.
Analizziamo, dunque, tali aspetti sotto il profilo normativo, applicativo e interpretativo (ANAC).
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L’affidamento diretto è una procedura semplificata soggetta a precisi limiti economici stabiliti dal Codice all’articolo 50 e pari ad un importo inferiore a 150mila euro per i lavori e ad un importo inferiore a 140mila euro per i servizi e le forniture. Pertanto, le modifiche in corso di esecuzione, possibili e fisiologiche anche per l’affidamento diretto, richiedono particolare attenzione, in quanto, se, da un lato, l’articolo 120 del Dlgs. 36/2023 permette una certa flessibilità per garantire la prosecuzione del contratto, dall’altro lato, è necessario evitare che tali modifiche diventino uno strumento per superare le predette soglie di legge ed eludere la norma. Vediamo, dunque, cosa bisogna sapere per una corretta gestione delle modifiche contrattuali negli affidamenti diretti.
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Le recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, pubblicate dal MIT lo scorso 23 febbraio (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/valutazione-della-maturita-digitale-proporzionalita-capitolato-informativo-sa-alle-prese-con-le-linee-guida/) hanno evidenziato come la gestione informativa digitale (articolo 43 e Allegato I.9 del Codice), spesso identificata con il termine BIM, non è solo una metodologia tecnica di modellazione, ma un vero mutamento del modello organizzativo. Essa, infatti, incide, mirando a migliorarla, sulla governance della stazione appaltante, accelerandone i processi decisionali e riducendo i rischi lungo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla gestione. Ciò richiede, però, che l’amministrazione debba innanzitutto dotarsi di una struttura organizzativa e digitale adeguata già prima di avviare le singole procedure.
Vediamo insieme come tutto questo si traduce nella pratica e cosa deve fare nel concreto la stazione appaltante.
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L’articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 configura il pagamento diretto del subappaltatore come meccanismo tipizzato, condizionato e non automatico. Più precisamente, il nuovo Codice rafforza la tutela del subappaltatore, ma non gli attribuisce un diritto generalizzato verso la stazione appaltante. Il pagamento diretto, infatti, opera solo nei casi espressamente previsti, presuppone un subappalto regolarmente autorizzato, richiede la sussistenza dei presupposti normativi e deve coordinarsi anche con altre discipline imperative, tra cui quella della crisi d’impresa. Anche l’appaltatore pubblico, infatti, quando assume il compimento di una prestazione, lo fa con gestione a proprio rischio. Pertanto, l’insolvenza dell’appaltatore, ossia l’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti (da non confondere con l’inadempimento), è un evento tutt’altro che raro. Anzi, è un rischio quasi fisiologico. In tale evenienza, il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore deve fare i conti con tale stato di insolvenza dell’appaltatore e cedere il passo, laddove esso possa determinare una alterazione della par condicio creditorum o aggirare i vincoli della procedura concorsuale (cfr. TAR Lazio-Roma, sentenza del 19/02/2026, n. 3123). Vediamo insieme, quindi, cosa accade al pagamento diretto del subappaltatore in caso di pendenza di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore e a cosa deve prestare attenzione la stazione appaltante.
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Lo aveva anticipato il capo di gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Grasso, in occasione del convegno “Obiettivo domani” organizzato da Ance e tenutosi a Roma il 12 novembre scorso (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/il-cct-motore-dellesecuzione/), ed ora ciò che era un progetto è diventato realtà. Stiamo parlando della piattaforma digitale per il monitoraggio dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attivata il 3 dicembre 2025.
La nuova infrastruttura informatica, sviluppata dalla Direzione Generale per la digitalizzazione del MIT con il supporto dell’Osservatorio permanente presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rappresenta un passaggio decisivo nel processo di digitalizzazione e trasparenza della fase di esecuzione dei contratti pubblici. La piattaforma, infatti, è destinata a sostituire progressivamente le PEC quale strumento di raccolta e monitoraggio dei dati e degli atti dei CCT, diventandone la banca dati unica, con integrazione alla Banca Dati Nazionale ANAC e funzionalità di aggregazione e analisi in tempo reale.
Cerchiamo, quindi, di capire meglio di cosa si tratta e come funziona.
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L’articolo 15 del Dlgs. 36/2023 configura il RUP come unico referente del progetto, da designarsi nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico e destinato a seguire l’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione fino alla esecuzione. E, una volta designato, l’incarico non può essere rifiutato. Tuttavia, la pratica amministrativa dimostra come la modifica del RUP possa divenire necessaria o inevitabile, sia per ragioni oggettive (morte, trasferimento, quiescenza, cessazione del comando), sia per ragioni di opportunità amministrativa (conflitto di interessi, riorganizzazione degli uffici, redistribuzione degli incarichi).
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Nella disciplina dei contratti pubblici la tutela dei lavoratori impiegati, anche in subappalto, ha una grande importanza, come evidenziano gli obblighi che l’articolo 11 del Codice pone espressamente a carico della stazione appaltante indipendentemente dall’entità e dalla procedura di affidamento. Tuttavia, tale ruolo di garante della stazione appaltante non si esaurisce con l’affidamento, ma al contrario permane anche nella fase esecutiva e, quindi, per l’intera filiera dell’appalto. Nella esecuzione, infatti, la stazione appaltante non è un mero pagatore dell’importo contrattuale, ma svolge un ruolo di vigilanza attiva nella tutela dei lavoratori. In particolare, attraverso l’integrazione di strumenti quali la verifica di congruità della manodopera impiegata rispetto al valore dell’opera (il cosiddetto DURC di congruità, specifico per l’edilizia) e il sistema di monitoraggio occupazionale dell’INPS (MoCOA), il legislatore mira a estirpare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale, assicurando che la competizione economica non avvenga a discapito dei diritti dei lavoratori.
Vediamo meglio.
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Paradossalmente, nonostante l’affidamento diretto sia stato concepito dal legislatore come una procedura selettiva semplificata, snella, rapida e informale, esso si è rivelato, nella prassi, una delle principali fonti di contenzioso, proprio a causa dell’elasticità di cui gode, spesso abusata e/o mal applicata. Ciò, però, ha favorito un intervento sempre più incisivo della giurisprudenza che, quale espressione del diritto vivente, ha progressivamente contribuito a completare, precisare e talora rimodellare la disciplina codicistica dell’affidamento diretto. Negli ultimi anni, infatti, le pronunce giurisprudenziali si sono caratterizzate per orientamenti evolutivi, in alcuni casi innovativi e persino di rottura rispetto a soluzioni che apparivano ormai consolidate, incidendo su profili prima ritenuti chiari e pacificamente acquisiti. Alla luce di tale quadro, appare dunque indispensabile interrogarsi su quali siano gli accorgimenti e gli aspetti che le stazioni appaltanti devono oggi considerare per un corretto utilizzo dell’affidamento diretto, così da conformarsi alla disciplina complessivamente contenuta nel Codice e nella giurisprudenza e ridurre il rischio di insorgenza del contenzioso.
Vediamoli insieme.
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Il prossimo 2 febbraio 2026 entreranno in vigore i nuovi CAM Edilizia adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 e pubblicati al link https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti. Non si tratta di un semplice restyling dell’edizione precedente del 2022 (adottata con Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 e modificata col successivo Decreto 5 agosto 2024), ma di una riforma sostanziale e necessaria per allinearsi non solo al sopravvenuto nuovo Codice 36/2023, ma anche alle stringenti direttive europee sull’economia circolare. I nuovi CAM rafforzano, infatti, il ruolo dei criteri ambientali lungo l’intero ciclo dell’affidamento, dalla fase di programmazione e progettazione, fino all’esecuzione e al collaudo, prevedendo requisiti ambientali minimi, clausole contrattuali e specifici mezzi di prova. Per le stazioni appaltanti ciò comporta la necessità di presidiare in modo sistematico tutte le fasi dell’intervento, assicurando la coerenza tra la progettazione, la documentazione di gara, l’esecuzione e la verifica finale.
Vediamo, dunque, come i nuovi criteri impattano concretamente sull’operato delle stazioni appaltanti.
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La digitalizzazione dei contratti pubblici sta vivendo una fase di consolidamento fondamentale. Mentre perdura la proroga sine die disposta dall’ANAC (Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025), che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma PCP per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro (AD5), i contratti esclusi (P3_1, P3_2, P3_3) e i contratti a “sola tracciabilità” (P5) in caso di difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, l’AgID ha parallelamente approvato le nuove Regole Tecniche 2.0 per le PAD.
Queste regole, adottate con la Determinazione DG n. 267 del 31/12/2025, impongono ai gestori delle piattaforme l’implementazione di standard più elevati per rendere le gare ancora più semplici, sicure e trasparenti.
Una digitalizzazione, dunque, ancora a “doppio binario” e, mentre, da un lato, l’ANAC ha richiamato le PAD a semplificare i procedimenti per i micro-affidamenti nel rispetto delle nuove regole riservandosi di monitorare l’attività prima di dismettere definitivamente la PCP web, le stazioni appaltanti devono ora assicurarsi che i propri strumenti digitali evolvano verso la piena conformità al nuovo schema di certificazione, venendo in qualche modo coinvolte esse stesse nel processo di completa digitalizzazione dei contratti pubblici.
Vediamo quali sono le implicazioni operative e le attività specifiche poste a carico delle stazioni appaltanti.
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La clausola sociale è ormai pacificamente intesa dalla giurisprudenza non come un meccanismo automatico di conservazione dell’organico dell’appaltatore uscente, bensì come uno strumento di equilibrio tra la tutela occupazionale, la libertà di iniziativa economica, il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e le esigenze concorrenziali. La sua concreta attuazione, pertanto, richiede una valutazione elastica, proporzionata e coerente con la realtà organizzativa del nuovo affidamento. Vi sono, tuttavia, alcuni profili applicativi dell’istituto peculiari, ma tutt’altro che astratti, che richiedono un approfondimento specifico.
Vediamoli insieme.
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Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
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Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
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Importanti novità in arrivo per il FVOE!
Quasi in controtendenza rispetto alla discussa sentenza del TAR Toscana-Firenze del 14/11/2025, n. 1856 — interpretata da molti come un indebolimento della funzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico — l’ANAC sta rafforzando il FVOE con nuove e rilevanti funzionalità.
Lo ha annunciato nella Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 pubblicata lo scorso 17 novembre, anticipando l’attivazione, già da fine novembre 2025, di due soluzioni tecniche pensate per facilitare le verifiche da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC direttamente nel FVOE, senza che l’operatore economico debba necessariamente inserirne la ricevuta nella busta amministrativa. Un po’ come accadeva nel precedente sistema AVCPass, ma in forma più evoluta.
Vediamo meglio, quindi, le future funzionalità e gli attuali limiti del FVOE.
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Per gli istituti scolastici, questo è il tempo di organizzare le gite e i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. Le regole da osservare per acquistare i servizi di programmazione, organizzazione e esecuzione di tali eventi sono quelle del Codice dei contratti pubblici. Le scuole, infatti, sono stazioni appaltanti.
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L’attività di procurement della Pubblica Amministrazione è costantemente orientata all’efficienza e alla razionalizzazione della spesa. In questo contesto, lo scorso 10 novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto che sul portale di Acquisti in Rete è disponibile il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025.