APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 68
La manodopera tra obbligo di scorporo e libertà di ribasso condizionato
Una delle questioni più controverse e frequentemente oggetto di contenzioso riguarda la ribassabilità dei costi della manodopera. Nonostante la giurisprudenza abbia ormai chiarito il significato dell’articolo 41, comma 14, del Codice, permangono incertezze applicative tra gli operatori economici e, spesso, tra le stesse stazioni appaltanti.
In particolare, i dubbi nascono da una lettura meramente letterale della norma (poco chiara, a dire il vero), che induce talvolta a ritenere che il ribasso debba applicarsi esclusivamente all’importo posto a base di gara al netto dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, anziché all’intero valore dell’appalto. Questa interpretazione non coglie però la reale portata della disposizione.
L’incertezza deriva dal fatto che la norma, da un lato, prevede lo “scorporo” dei costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso, ma, dall’altro lato, consente espressamente all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si tratta di una formulazione che, se isolata, può apparire contraddittoria.
Tale apparente antinomia deve essere, invece, risolta attraverso una lettura sistematica della disciplina, in particolare in combinazione con gli articoli 108 e 110 del Codice.
Da questa lettura emerge un modello equilibrato: il costo della manodopera non è un elemento rigidamente fisso, ma nemmeno una voce liberamente comprimibile. Esso può essere oggetto di ribasso solo entro precisi limiti, sostanziali e procedurali, che trovano il loro presidio nella verifica di anomalia dell’offerta e nel rispetto inderogabile dei minimi salariali.
Vediamo insieme, dunque, come applicare correttamente la disciplina del Codice.
I costi della manodopera sono davvero non ribassabili?
La giurisprudenza ha ormai chiarito che non è corretto interpretare l’articolo 41, comma 14, nel senso di un divieto assoluto di ribasso dei costi della manodopera. Il dato normativo, infatti, deve essere letto integralmente: dopo aver previsto lo scorporo, la norma aggiunge espressamente che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Ciò significa che i costi della manodopera non sono assimilabili agli oneri di sicurezza da interferenze, che costituiscono l’unica componente realmente fissa e non modificabile.
Diversamente, la manodopera può essere oggetto di ribasso, ma non in via automatica e libera: lo scostamento rispetto alla stima della stazione appaltante è consentito solo se giustificato.
L’effetto giuridico di un ribasso della manodopera, pertanto, non è l’esclusione automatica dell’offerta, ma l’attivazione della verifica di anomalia ai sensi dell’articolo 110 del Codice.
In quella sede, l’operatore economico deve dimostrare che il minor costo del personale deriva da fattori organizzativi virtuosi e non da una compressione illegittima del costo del lavoro.
In altre parole, la ribassabilità della manodopera è ammessa, ma “condizionata”: non è libera e non è vietata, ma è sempre mediata dalla verifica di anomalia. Il punto di equilibrio del sistema è proprio questo, ossia garantire la concorrenza (consentendo efficienze organizzative) senza compromettere la tutela del lavoro (attraverso il rispetto inderogabile dei minimi salariali e il controllo di sostenibilità dell’offerta).
In questo senso, dunque, lo scorporo richiesto dal Codice si riferisce proprio all’indicazione scorporata, ossia separata, dei costi della manodopera da parte dell’operatore offerente, appunto per evidenziare se, nell’offerta complessiva, ha ribassato o meno i costi stimati dalla stazione appaltante.
Lo scorporo, dunque, non è un divieto di ribasso, ma un obbligo di evidenza contabile, prescritto a pena di esclusione (articolo 108, comma 9).
Cosa accade se l’offerta indica un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante?
Come detto, la mera indicazione di un costo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante non comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa in quanto non costituisce una violazione automatica della lex specialis o della normativa.
Al contrario, tale circostanza rappresenta un indice di possibile anomalia dell’offerta.
In applicazione dell’articolo 110 del Codice, pertanto, la stazione appaltante deve avviare il sub-procedimento di verifica, chiedendo giustificazioni all’operatore economico.
In questo contesto, l’onere della prova grava sull’impresa, che deve dimostrare la sostenibilità del ribasso. La stazione appaltante, dal canto suo, è tenuta a svolgere una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il giudice, infatti, non può sostituirsi all’amministrazione in tale valutazione, se non nei casi limite.
Una clausola di gara può vietare in modo assoluto il ribasso della manodopera?
Secondo la giurisprudenza (v. TAR Lazio, sentenza n. 6408/2026), se una simile clausola riproduce anche il testo dell’art. 41, comma 14, del Codice, non può essere interpretata come un divieto assoluto alla ribassabilità della manodopera, ma anzi ne consente la giustificazione.
Qualora, invece, una siffatta clausola introduce effettivamente una causa di esclusione automatica non prevista dalla legge, sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ne deriva che la lex specialis non può restringere in senso più rigoroso la disciplina legale, introducendo automatismi espulsivi non contemplati dal Codice.
Qual è il rapporto tra tabelle ministeriali e minimi salariali nella valutazione della manodopera?
Ai fini della verifica della manodopera ribassata ex articolo 110 del Codice, va distinto in modo netto tra due concetti spesso confusi: il costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali e i minimi salariali inderogabili previsti dal contratto collettivo.
Le tabelle ministeriali rappresentano un parametro di riferimento per la stima dei costi, ma non hanno valore cogente assoluto. Esse possono essere oggetto di scostamento, purché giustificato. Non costituiscono quindi un limite rigido alla formulazione dell’offerta.
Diverso è il discorso per i minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo applicabile: questi costituiscono un limite inderogabile. In sede di verifica di anomalia, non è ammessa alcuna giustificazione che comporti la loro violazione.
Come devono essere valutate le giustificazioni dell’offerta in caso di ribasso della manodopera?
La verifica di anomalia ha carattere globale e sintetico.
Non è corretto isolare singole voci di costo per trarne automaticamente un giudizio di incongruità: ciò che rileva è l’equilibrio complessivo dell’offerta.
In questa prospettiva, sono ritenute ammissibili anche rimodulazioni interne dei costi (ad esempio, diversa quantificazione delle ore lavorate o del fabbisogno di personale), purché non si traducano in una modifica sostanziale dell’offerta. I giustificativi devono spiegare l’offerta, non riscriverla, ma possono chiarire e affinare i dati economici iniziali, anche compensando sottostime e sovrastime.
Inoltre, la giurisprudenza ha ammesso che alcuni scostamenti rispetto ai parametri medi possono essere giustificati mediante dati aziendali concreti.
Un esempio tipico è lo scostamento dal tasso di assenteismo previsto dalle tabelle ministeriali: l’operatore può dichiarare un numero di ore mediamente lavorate superiore (e quindi un costo orario inferiore) se è in grado di documentare, ad esempio tramite il Libro Unico del Lavoro o statistiche aziendali asseverate di un congruo periodo, che la propria organizzazione gestisce assenze, malattie e infortuni in modo più efficiente rispetto alla media statistica nazionale.
Infine, anche un utile modesto non rende automaticamente anomala l’offerta: ciò che conta è che essa resti complessivamente sostenibile e non violi i limiti inderogabili, primo fra tutti quello dei minimi salariali.
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