APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 61
Il pagamento diretto al subappaltatore in caso di insolvenza dell’appaltatore
L’articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 configura il pagamento diretto del subappaltatore come meccanismo tipizzato, condizionato e non automatico. Più precisamente, il nuovo Codice rafforza la tutela del subappaltatore, ma non gli attribuisce un diritto generalizzato verso la stazione appaltante. Il pagamento diretto, infatti, opera solo nei casi espressamente previsti, presuppone un subappalto regolarmente autorizzato, richiede la sussistenza dei presupposti normativi e deve coordinarsi anche con altre discipline imperative, tra cui quella della crisi d’impresa. Anche l’appaltatore pubblico, infatti, quando assume il compimento di una prestazione, lo fa con gestione a proprio rischio. Pertanto, l’insolvenza dell’appaltatore, ossia l’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti (da non confondere con l’inadempimento), è un evento tutt’altro che raro. Anzi, è un rischio quasi fisiologico. In tale evenienza, il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore deve fare i conti con tale stato di insolvenza dell’appaltatore e cedere il passo, laddove esso possa determinare una alterazione della par condicio creditorum o aggirare i vincoli della procedura concorsuale (cfr. TAR Lazio-Roma, sentenza del 19/02/2026, n. 3123). Vediamo insieme, quindi, cosa accade al pagamento diretto del subappaltatore in caso di pendenza di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore e a cosa deve prestare attenzione la stazione appaltante.
Se l’appaltatore è in procedura concorsuale, la stazione appaltante può pagare direttamente il subappaltatore?
La risposta, in linea generale, è negativa e comunque non automatica. Qualora il credito del subappaltatore sia sorto prima dell’apertura della procedura concorsuale, il pagamento diretto determinerebbe la soddisfazione integrale di un creditore con conseguente violazione della par condicio creditorum.
In una simile ipotesi, dunque, la stazione appaltante non può legittimamente effettuare il pagamento diretto, poiché esso si tradurrebbe in una sottrazione del credito alla disciplina concorsuale.
Il pagamento diretto, infatti, non può trasformarsi in uno strumento per eludere le regole della procedura e garantire un trattamento preferenziale. La conseguenza pratica è che il subappaltatore dovrà far valere il proprio credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole proprie di quest’ultima.
Il pagamento diretto può essere disposto senza il coinvolgimento del tribunale della procedura?
La risposta è ancora negativa. Anche qualora si ipotizzi una forma di continuità aziendale, il pagamento diretto non può essere disposto autonomamente dalla stazione appaltante, ma è necessario che la questione sia valutata nell’ambito della procedura concorsuale e, ove previsto, che intervenga un’autorizzazione del tribunale competente.
In assenza di tale intervento, il pagamento diretto rischia di configurare una delegazione di pagamento non consentita e di determinare un’alterazione dell’ordine concorsuale. Per la stazione appaltante, ciò significa che un pagamento effettuato senza copertura giudiziale espone a illegittimità e a possibili responsabilità, proprio perché incide su equilibri che solo l’autorità giudiziaria può rimodulare.
In che rapporto si pone la disciplina dell’articolo 119 del Dlgs. 36/2023 con quella concorsuale?
Da quanto fin qui detto risulta, quindi, chiaro che la disciplina del pagamento diretto non può derogare ai principi del diritto concorsuale. In caso di conflitto tra la tutela del subappaltatore prevista dall’articolo 119 e la tutela della massa dei creditori, prevale quest’ultima.
Il pagamento diretto non può creare una prededuzione di fatto, né anticipare la soddisfazione di un credito concorsuale, né sottrarre il credito alla verifica e graduazione proprie della procedura. La stazione appaltante deve dunque applicare l’articolo 119 in modo sistematico e coordinato con il Codice della crisi, evitando di considerarlo come una norma autosufficiente o capace di superare i vincoli concorsuali.
La stazione appaltante rischia responsabilità se non paga direttamente il subappaltatore?
La risposta è negativa qualora manchino i presupposti normativi per il pagamento diretto. Anzi, la giurisprudenza esclude sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile quando il pagamento diretto è giuridicamente impedito dalla procedura concorsuale e la stazione appaltante si conforma ai vincoli di legge.
In questo caso, non c’è condotta contra ius se la pubblica amministrazione si astiene dal pagare per rispettare la disciplina concorsuale. La corretta applicazione dei limiti derivanti dalla procedura mette quindi al riparo da condanne risarcitorie, poiché manca l’elemento dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Cosa devono fare concretamente stazioni appaltanti e operatori economici?
Dal punto di vista della stazione appaltante, è essenziale accertare formalmente l’esistenza della procedura concorsuale e verificare con precisione la data di insorgenza del credito del subappaltatore. Occorre distinguere tra crediti anteriori alla procedura, che assumono natura concorsuale, ed eventuali crediti successivi, che devono essere valutati caso per caso. In assenza di autorizzazione del tribunale, la stazione appaltante deve astenersi dal pagamento diretto e motivare espressamente l’eventuale diniego, richiamando l’articolo 119, la disciplina concorsuale e il principio di par condicio.
Dal punto di vista del subappaltatore, è fondamentale verificare la data di insorgenza del proprio credito e valutare se esso rientri nella massa concorsuale. In tale evenienza, occorre attivarsi tempestivamente nella procedura mediante insinuazione al passivo e non confidare in un automatismo del pagamento diretto. Qualora si presenti un’istanza alla stazione appaltante, è opportuno allegare un’eventuale autorizzazione del tribunale, ove esistente, per evitare il rigetto dell’istanza e l’insorgere di contenzioso.
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