La nostra proposta di riforma dell’articolo 193 per garantire semplificazione e trasparenza alla finanza di progetto: senza il fardello della prelazione, liberare la facoltà del privato di ideare e progettare opere
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato, come noto, con la sentenza 5 febbraio 2026, Causa C-810/24, l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito del procedimento di project financing di cui all’art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione.