APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.
In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.
Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.
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Un approccio verticistico e indifferente alle situazioni e ai contesti reali potrebbe dare la stura a un giudizio particolarmente severo sulla ulteriore richiesta proveniente dal versante della domanda pubblica di innalzare la soglia di applicazione degli obblighi relativi alla Gestione Informativa Digitale (GID), ricordando che inizialmente, col Dlgs 560/2017, l’adozione era stata prevista come addirittura generalizzata al 2025. Uno sguardo equilibrato sulla questione non può, al contrario, che riconoscere l’esistenza di numerose criticità in merito non solo alla Gestione Informativa Digitale (GID), ma pure all’Approvvigionamento Digitale.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.
Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.
INGEGNERIA ECONOMICA / 2
Il vicepresidente dei costruttori a Diario Diac: quella tecnologica è una rivoluzione dirompente anche per il nostro settore. Le sfide adesso sono due: la formazione del personale delle imprese (human in the loop) e un maggior dialogo imprese-Pa sulla gestione dei dati per dare “più fluidità” all’innovazione.
Ingegneria economica
La giornata
- A marzo l’inflazione dell’eurozona cala al 2,2%
- Pnrr, Mase: “tutti gli obiettivi raggiunti, da discariche a semplificazione energia”
- Appalti: Cgil, scaduti termini decreto su equivalenze Ccnl. Ora rischio caos per incompetenza Governo
- Enav: al via il nuovo piano industriale 2025-2029, 570 milioni di investimenti
- Icop, nel 2024 valore della produzione a +67% a 187,2 milioni. Utile a 18 milioni
- Riparte il Frecciarossa Milano-Parigi. Strisciuglio: “Av metropolitana d’Europa”
IL MANIFESTO
“L’inadeguatezza dei meccanismi di revisione dei prezzi è in grado di generare, in un tempo ancor più breve che in altri settori, effetti nefasti sia sui livelli occupazionali, sia sulla stessa tenuta delle aziende, con tutte le conseguenti ripercussioni per il Sistema Paese in termini tanto sociali, quanto di capacità produttiva”, scrivono le imprese nel documento. Nei prossimi giorni, le Associazioni annunceranno iniziative pubbliche per concretizzare il dialogo con l’esecutivo.
Il decreto legislativo 36/2023 pone implicitamente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, in materia di Gestione Informativa Digitale (GID) una vera e propria questione esistenziale, di natura identitaria, la cui incomprensione sta iniziando a causare una molteplicità di fraintendimenti e di criticità. La questione consiste, appunto, nella ridefinizione dell’identità del versante della domanda pubblica e, in particolare, del committente pubblico.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessità dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.
Le settimane scorse si sono tenuti un ciclo di audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl 1309. La Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.
Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “lottizzazione convenzionata” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime. Su tali temi il Tribunale di Milano si è soffermato in una approfondita analisi anche in riferimento all’ipotesi della fattispecie di lottizzazione abusiva.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulle ipotesi di reato previste dagli artt. 44 comma 1 lettera c) e art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, evidenziando che gli interventi eseguiti e progettati sono di rilevante impatto urbanistico, che avrebbero richiesto una preliminare pianificazione, e non potevano essere assentiti in “diretta esecuzione”, senza una previa pianificazione urbanistica.
DA BRUXELLES
Aperta ieri, la procedura sui rifiuti urbani (che riguarda anche la Francia) è per il mancato recepimento della Direttiva del 2018 che stabilisce l’adozione di misure per garantire che vengano smaltiti in discarica solo i rifiuti sottoposti a trattamento con target di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani al 10% entro il 2035 e divieto dal 2030 di smaltimento in discarica di rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero. Inviato, invece, il parere motivato sulla sburocratizzazione per gli impianti Fer. Tutti i dettagli sul programma di lavoro della Commissione nel 2025.
Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.
Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?
Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.
IL RAPPORTO 2024 DI CSC CON SPORT E SALUTE
L’impiantistica sportiva rappresenta il 6,3% del valore totale degli investimenti fissi lordi realizzati dagli enti locali, grazie alla spinta del PNRR. Il Rapporto evidenzia anche come il settore dello sport abbia raggiunto in Italia una dimensione economica di 24,7 miliardi di euro nel 2022 (+12,6% sul 2021) con un contributo al PIL dell’1,38%. Ma gli impianti sportivi restano troppo vecchi rispetto a quelli del resto d’Europa. Servono 1,3 miliardi per la riqualificazione di 40 mila strutture (tra piscine, palestre, palazzetti dello sport e palaghiaccio) e 1,9 miliardi per l’installazione di pannelli fotovoltaici su 12 mila stadi di piccola scala. E dal calcolo sono esclusi i grandi stadi
Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.
Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.
Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?
L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).
IL CONVEGNO DI HARPACEAS E ONTM
Ad annunciarlo, confermando quanto trapelato già in autunno, è stato Davide Bordoni (responsabile unico di Ram) all’evento “Bim e Digital Twin: strategie per la transizione digitale di Organizzazioni complesse” tenutosi ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dove sta per insediarsi una commissione per il monitoraggio degli esiti con a capo Massimo Sessa e come coordinatore scientifico Pietro Baratono, Vice Presidente Comitato Speciale Pnrr.
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
I MICROAFFIDAMENTI
Sollievo presso molte stazioni appaltanti per l’ennesimo rinvio della piena ed effettiva digitalizzazione per gli importi sotto 5mila euro e gli affidamenti in house (e altro), ora spostata al prossimo 1° luglio. Il correttivo cambia le carte per la fase esecutiva, anche rispetto alle aspettative, prevendo l’automatica “promozione” per le AS che abbiano già conseguito la qualificazione per la fase precedente. In attesa di istruzioni Anac più dettagliate, già online il Manuale aggiornato sulla qualificazione.