LA QUESTIONE NON ELUDIBILE
L’importante documento di Assonime, rivolto prevalentemente alle imprese della manifattura e del servizio, pone con forza, anche per il settore dell’ambiente costruito e, segnatamente, per le imprese di costruzioni e per il loro indotto manifatturiero, la questione della centralità del dato nella gestione dei processi aziendali, attorno a cui operare, almeno in parte, una riconfigurazione.
Altrettanto rilevanti e pertinenti sono le annotazioni che riguardano l’uso dei dati, anche personali, relativi all’Internet of Things, sempre più diffusa nel comparto, pure sotto il profilo del Digital Twin.
Il punto cruciale, tuttavia, risiede nell’accettazione del dato come bene economico, transabile e riutilizzabile.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’accordo di cooperazione tra amministrazioni, previsto in via generale dall’articolo 15 L. 241/1990 e declinato più specificamente dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs. 36/2023, è un’intesa tra due o più enti, finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico comune attraverso la messa in comune di risorse e l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività. È, dunque, uno strumento molto utile per realizzare insieme un progetto comune: l’unione fa la forza. La sua natura, pertanto, è squisitamente collaborativa e non sinallagmatica, distinguendosi così dai contratti pubblici (appalti o concessioni), che prevedono uno scambio di prestazioni a titolo oneroso. La corretta qualificazione di tali intese è fondamentale per determinare se esse rientrino o meno nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e per evitare l’elusione delle procedure di evidenza pubblica, che tutelano la trasparenza e l’equo accesso al mercato per gli operatori economici. Una errata interpretazione può esporre le amministrazioni a contenziosi e obblighi risarcitori.
Vediamo, dunque, insieme come inquadrare e utilizzare correttamente questo strumento.
Ne avevamo anticipato le funzionalità su Diario dei Nuovi Appalti ad aprile scorso (https://diarionuoviappalti.it/orchestratore-schede/) e ora l’ANAC conferma che finalmente sono operative le nuove schede AVR (Avvio Verifica Requisiti) e TVR (Termine Verifica Requisiti). Grazie ad esse le stazioni appaltanti possono effettuare controlli sui requisiti di soggetti individuati prima dell’inizio formale di una procedura di affidamento e, quindi, senza dover necessariamente acquisire il CIG.
Salvo se siano state già integrate in qualche piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (pad), l’utilizzo delle nuove schede richiede l’accesso alla PCP – Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC e la successiva interazione con il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
PCP e FVOE, pertanto, sono stati implementati con nuove funzionalità.
Vediamo insieme i passi da compiere.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nelle ultime settimane, il rinnovo della qualificazione delle stazioni appaltanti è stato un argomento molto discusso e dibattuto a causa dei requisiti introdotti e modificati dal Correttivo e del conseguente loro recepimento (solo dal 25 giugno scorso) nel sistema ANAC, a tal fine aggiornato all’esito di una consultazione on line lanciata dall’Autorità nei mesi precedenti. Protagonista silenzioso di tale processo di riqualificazione (l’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice attribuisce testualmente alle stazioni appaltanti il compito di accedere all’AUSA – rectius, al servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” – per inserire/aggiornare i dati necessari) è il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA). Ma chi è esattamente il RASA? Quali sono le sue funzioni principali, spesso misconosciute, e le responsabilità che gli derivano nel sistema complessivo degli appalti pubblici? Quali incompatibilità sussistono per tale ruolo? Il Codice, infatti, non prevede né cita tale figura.
Vediamolo insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Correttivo di cui al Dlgs. 209/2024 ha introdotto significative modifiche alle modalità di qualificazione e partecipazione alle gare dei consorzi stabili, un tema da sempre fonte di incertezza, specialmente per le stazioni appaltanti. Per fare chiarezza, l’ANAC ha emesso un Comunicato il 28 maggio 2025, pubblicato lo scorso 16 giugno, fornendo utili indicazioni operative.
Vediamo, dunque – norme e Comunicato alla mano – cosa sono i consorzi stabili, come devono qualificarsi e come possono partecipare alle gare di appalto nell’attuale contesto normativo.
I CHIARIMENTI DELL'AUTORITà
L’ANAC ha risposto con una serie di chiarimenti dettagliati alle sollecitazioni del nostro articolo sulla nuova modalità di accesso al FVOE: autorizzazione sì o autorizzazione no?
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.
Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.
Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.
EDILIZIA
La digitalizzazione delle imprese edilizie è in corso: dal 2020 sono più che raddoppiati i dati raccolti. Eppure, quasi un terzo dei professionisti del settore ritiene di riceverli incompleti o inaccurati. La conseguenza più diretta e generale è l’inefficienza operativa. Cinque anni fa, all’inizio di questo percorso, la cattiva qualità dei dati è costata all’economia globale 1,84 trilioni, obbligando a effettuare rilavorazioni in cantiere per un costo complessivo di quasi 90 miliardi.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.
Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).
Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente riformulato dal c.d. “Correttivo” – ovvero dal D.Lgs. n. 209/2024 – rappresenta uno degli snodi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa: ciò che il legislatore intende attuare è un cambiamento strutturale profondo, volto a razionalizzare, professionalizzare e rendere maggiormente trasparente l’intero sistema degli appalti pubblici italiani.
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).
Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?
Vediamolo insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
In materia di contratti pubblici vige il principio inderogabile per il quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni. La proroga contrattuale, pertanto, in quanto idonea a differire il momento dell’indizione della nuova gara e, quindi, ad incidere sui principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, è un istituto eccezionale, utilizzabile nei limiti fissati dalla legge.
Vediamo, quindi, quando e come può legittimamente farsi uso della proroga contrattuale.
Quanti tipi di proroga ammette il Codice dei contratti pubblici?
Rispetto al codice previgente (articolo 106, comma 11), il Decreto legislativo n. 36/2023 è più puntuale e dettagliato nel prevedere, all’articolo 120, due tipologie di proroga ammesse dal legislatore, disciplinando infatti: – al comma 10, l’opzione di proroga; – al comma 11, la proroga tecnica.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.
La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl. Nell’ultima seduta del 18 febbraio, ultima di quattro cicli di audizioni, la Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.
Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “ristrutturazione edilizia” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione e in particolare l’utilizzo della procedura amministrativa della Scia alternativa al PDC, anziché utilizzare titoli come il permesso di costruire convenzionato, che avrebbero permesso una analisi completa della verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali di zona.
La Procura di Milano e la Guardia di Finanza di Milano, hanno acquisito le carte di circa 40 progetti edilizi, per i quali il Comune di Milano ha accettato, senza rilievi, la “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire”.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulla imprescindibilità dell’utilizzo del Permesso di costruire convenzionato, e dell’impossibilità di utilizzare la scia alternativa al Permesso di costruire quando gli interventi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.