UN DIBATTITO ANCORA POCO CHIARO
Per ridurre il debito pubblico o quantomeno contenerne la lievitazione il governo ha programmato di cedere quote di partecipazione di imprese a controllo statale, con il target di 20 miliardi nel triennio 2024-26, conservando il controllo su quelle strategiche. Gli introiti della vendita di Montepaschi e della cessione in corso di una quota di Poste Italiane sono lontani dal raggiungere l’obiettivo, e fra le ipotesi che si fanno largo rientrano le ferrovie: meglio, ritornano le ferrovie, perché l’iniziativa di privatizzarle ha precedenti che vanno tenuti a mente per evitare di ripeterne gli errori.
Due eventi, recentemente organizzati a Roma e a Brescia, sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni, a partire dalla Gestione Informativa Digitale per finire con l’Intelligenza Artificiale, permettono di iniziare a ragionare, nel 2025, su quale equilibrio di visione si possa traguardare per il 2030.
Da un lato, infatti, si è ormai esaurita l’onda lunga mediatica del cosiddetto BIM, anche se una serie di acronimi e di locuzioni addizionali, come, in primo luogo, Digital Twin, cercano di protrarne l’effetto; da un altro canto, si è in piena foga per la AI, o IA che dir si voglia, con tutte i portati immaginabili.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al Dm 1444/1968, sia alla legge 1150/1942.
La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul Ddl. Nelle sedute del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio la Commissione di Palazzo Madama ha ascoltato sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia, tra cui il sottoscritto in qualità di coordinatore del comitato scientifico UNITEL, l’associazione dei Tecnici degli Enti Locali.
Il mio intervento si è concentrato sulle criticità della normativa vigente e sulle necessità di una revisione complessiva del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), al fine di superare le incertezze interpretative che caratterizzano il settore, ed ho sottolineato la necessità di una riforma organica del TUE, evidenziando come le continue modifiche e stratificazioni normative abbiano generato confusione e incertezza applicativa.
DAL BLOG
Nella stagione che stiamo vivendo emerge in tutta evidenza un bisogno da affrontare urgentemente: il soddisfacimento sempre più difficile del Diritto costituzionale alla Casa. Se lo osserviamo bene e lo analizziamo nelle sue varie ricadute ci possiamo rendere conto facilmente che la risposta a questo problema urgente potrebbe essere una occasione preziosa.
Intanto dobbiamo dire che quel diritto essenziale si intreccia e si sovrappone con quello che abbiamo di recente scoperto essere anch’esso costituzionale del Diritto alla Città nella riflessione di Giovanni Maria Flick come luogo di formazione dell’individuo.
Lo è anche però nel dibattito pubblico di questi giorni quando si discute delle connessioni tra costo della vita, emergenza abitativa e fuga dal centro. Appare allora evidente che l’accesso per tutti ad un alloggio è una condizione essenziale di cittadinanza.
Nel 2024 con il prof. Francesco Manfredi abbiamo seguito i tavoli di confronto attivati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ragionato a lungo sui modelli da applicare e aperto uno sguardo sullo scenario europeo per comprendere come allineare l’Italia (il cui patrimonio di Casa sociale è un decimo dell’Olanda) alle migliori pratiche contemporanee e alle grandi tradizioni di Social Housing del continente. Negli incontri e nei dialoghi che abbiamo avuto mi ha abbastanza impressionato una verifica sul campo fatta con i responsabili di Legacoop abitanti in Lombardia (e che ho riscontrato nella collaborazione con le realtà modenesi) nell’ambito della proprietà indivisa e dell’affitto permanente.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il MIT ha pubblicato in data 31 gennaio 2025 un comunicato con cui rende nota la volontà di avviare l’acquisizione di contributi da enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo, indicando 20 temi prioritari che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione della delega per la revisione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. E’ stata indicata la data ultima del 21 febbraio per la presentazione di osservazioni, criticità e possibili soluzioni che gli stakeholders potranno indicare.
1. Necessaria una riforma del TU edilizia
La disciplina delle attività edilizie è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi da parte del legislatore.
Il riordino complessivo del testo unico dell’edilizia privata (Dlgs 380/2001) è, come ben noto, oggetto correntemente di modifiche e di un ampio dibattito intorno alla sua revisione per diversi motivi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha, peraltro, recentemente promosso una consultazione pubblica inerente alla semplificazione in materia.
Entro questo contesto si situa la digitalizzazione dei processi autorizzativi attinenti al rilascio dei titoli abilitativi.
Questa tematica è pure all’attenzione della commissione europea che, sotto la dizione generale di Digital Building Permit (DBP), l’ha introdotta nelle proprie strategie dedicate al settore dell’ambiente costruito (Transition Pathway for Construction) e che intende utilizzarla entro il programma rivolto a “housing supply by reducing building costs and improving productivity”.
Un recente documento emesso dal Ministero Federale Tedesco (BMDV), intitolato Regelwerksanpassung an BIM: Praxisdokument Version 1.0, cioè adeguamento delle normative al BIM, dedicato alla digitalizzazione delle infrastrutture stradali e autostradali federali, parte di una serie più ampia riconducibile a una strategia, illustra una iniziativa mirata, per lo specifico argomento, a incrementare, appunto, strategicamente e gradualmente le prestazioni dei soggetti coinvolti.
Il documento è curato dal Prof. Markus Köenig, della Ruhr Universität di Bochum (RUB), il massimo esperto di digitalizzazione nel settore della Repubblica Federale tedesca. La finalità ultima dell’iniziativa, che si pone in un contesto che vede la Germania impegnata in un vasto programma di risanamento e di ricostruzione di strade, viadotti e gallerie, è incentrata, in definitiva, sulla gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura in condizioni di minore disponibilità di risorse umane, a causa, tra le altre cose, dell’inverno demografico.
Med & Italian Energy Report
In Europa la riduzione della dipendenza energetica è centrale per poter affrontare i temi della competitività e della crescita. In Italia, grazie allo sviluppo delle fonti rinnovabili, si registra un calo della dipendenza, pur restando con una percentuale sopra la media europea. A scattare la fotografia è la sesta edizione dell’analisi Med & Italian Energy Report. Il rapporto, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia tra Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@energycenter Lab del Politecnico di Torino, presentato il 28 gennaio nel corso di una iniziativa al Parlamento europeo.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della storia degli standard urbanistici a partire dalla pianificazione attuativa prevista dall’art. 41 quinquies comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed evidenziando il contesto storico ed evolutivo degli stessi fino ad arrivare a oggi, al caso Milano, con il tentativo di effettuare una interpretazione autentica di tale norma a distanza di oltre ottanta anni dalla sua emanazione.
NORME VIGENTI E PROSPETTIVE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici» si conclude, anche per la Gestione Informativa Digitale, spesso impropriamente fatta coincidere con l’acronimo BIM, peraltro ora espunto completamente dal nuovo codice dei contratti pubblici, un lungo iter, avviato con il decreto ministeriale 560/2017. Sul tema il cosiddetto correttivo essenzialmente ridefinisce con maggiore precisione alcuni passaggi già presenti nel decreto legislativo originario del 2023 e introduce alcuni ulteriori approfondimenti.
Il suo valore principale in merito consiste nel confermare sostanzialmente i termini dell’obbligatorietà dell’adozione, al netto di alcune variazioni delle soglie precedenti: in definitiva, si può affermare che il correttivo instilli negli operatori del versante della domanda pubblica (e, di conseguenza, anche dell’offerta privata) la percezione che la transizione digitale sia ormai irreversibile.
Naturalmente, i modi con cui tale evoluzione sarà conseguita e con i quali si determinerà un avanzamento della maturità digitale delle organizzazioni sono tutti da comprendere, all’interno di percorsi che saranno necessariamente differenziati.
il comunicato del presidente
Che Anac non abbia del tutto apprezzato i contenuti del correttivo lo si evince da diversi aspetti. Primo fra tutti il fatto che poco dopo la pubblicazione del Dlgs 209/2024, l’Autorità abbia subito tenuto a ricordare a tutto il panorama della contrattualistica pubblica che lei conserva il potere di adottare linee guida, anche vincolanti, per la corretta regolazione del sistema.
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
Il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti solleva interrogativi sulle implicazioni future di un possibile aumento delle tensioni commerciali al livello globale. L’Agenda 47, il programma economico e politico di Donald Trump per il suo secondo mandato, ha come pilastro il ritorno a politiche commerciali protezionistiche, che prevedono l’innalzamento delle tariffe doganali per incentivare la produzione interna e ridurre il deficit commerciale. In un contesto in cui l’Unione Europea è tra i principali partner degli Stati Uniti, le nuove misure tariffarie rischiano di ridurre la competitività delle esportazioni europee verso il mercato americano, aumentando i costi e scoraggiando gli scambi bilaterali. In questo intervento, cercheremo di quantificare l’esposizione delle merci europee e italiane verso il mercato statunitense e di individuare i settori più a rischio.
LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA
La controversia analizzata dal tribunale di Genova riguardava l’applicazione della proroga delle concessioni demaniali marittime introdotta dal legislatore, estesa fino al 2027. La ricorrente sosteneva che le recenti modifiche normative e alcune interpretazioni giurisprudenziali avessero inciso sui principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria, giustificando così la legittimità della proroga. Tuttavia, il TAR ha respinto tali argomentazioni, sottolineando come le “sopravvenienze” invocate non siano sufficienti a superare i principi consolidati.
Energy Performance Contract
Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.
Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.
Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.
Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
UN'ANALISI DELLE CAUSE
Il settore delle costruzioni non è più il motore dell’economia mondiale, e la ragione è la crisi del suo mercato più rappresentativo, quello residenziale. Si tratta di una crisi prolungata e diffusa; basti dire che nell’ultimo biennio quasi la metà dei paesi ha registrato una flessione degli investimenti abitativi, con numeri eccezionali in Nord Europa, Germania, Francia, Stati Uniti, Canada e Cina. Le cause sono molteplici, tra cui sovraproduzione, aumento del costo del credito, crollo del mercato immobiliare, esaurimento dei generosi incentivi pubblici per la riqualificazione energetica. Ma il fattore più significativo, in dimensione e portata, è sicuramente la crisi del mercato residenziale cinese, con implicazioni che travalicano l’ambito settoriale specifico e che coinvolgono molteplici aspetti dell’economia mondiale, dai corsi delle commodity, alla crescita del commercio internazionale. Sullo scenario di medio-breve termine, inoltre, incombe lo spettro del nuovo corso presidenziale di Donald Trump, che propone un mix di politiche espansionistiche e protezionistiche, con implicazioni sul settore delle costruzioni e sullo scenario macroeconomico internazionale.
Non chiamatela più edilizia. Chiamatela industria della trasformazione urbana e, se ne sarà capace, della rigenerazione umana. Una industria – quindi una capacità di fare e di dare risposte concrete, puntuali ed efficienti alle domande – che rifondi l’economia della trasformazione urbana mettendo al centro, come obiettivi fondamentali, l’ambiente e la persona. Il rispetto dell’ambiente e la vita delle persone.
Si dirà che non sono una novità, l’edilizia verde e l’edilizia sociale, la città verde e la città sociale, ne sentiamo parlare da tempo, al punto di rischiare di approdare a slogan logori e consunti. Ma per fare questo passaggio decisivo verso la rigenerazione umana, per mettersi alla testa di un cambiamento, questa industria, questa economia, questa cultura hanno bisogno di guardare alla città con occhi nuovi. Devono poter entrare dove non sono mai entrate, devono guardare ciò che non hanno visto finora, devono soffermarsi a pensare di cose che sono state intraviste solo di sfuggita. Come già successo con la rivoluzione digitale, che è entrata dentro le case e non ha più consentito di vedere le case solo da fuori. Come già successo all’architettura che non è più solo una bella facciata, ma ha imparato a catturare la vita delle persone dietro quella facciata.
Milano, una delle città più dinamiche e in continua evoluzione d’Italia, ha visto negli ultimi anni un aumento significativo delle attività edilizie. Tuttavia, questo sviluppo non è stato esente da controversie, in particolare riguardo a presunti abusi edilizi. Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce numerosi casi di irregolarità che hanno avuto un impatto significativo sul settore immobiliare e sulla fiducia dei cittadini. In risposta a queste problematiche, è iniziato un percorso legislativo introdotto prima con il salva-casa, poi trasfuso nel decreto infrastrutture e in ultimo nella proposta di legge AC1987 della commissione ambiente e territorio della Camera, subito etichettato dalla stampa come “salva-Milano”, un provvedimento legislativo che è sfociato negli emendamenti approvati alla Camera il 21 novembre come interpretazione autentica di alcuni articolati delle normative oggetto di “attenzione”. Tale proposta di legge era mirata a risolvere le ambiguità normative e a sbloccare i cantieri bloccati.
SUGGERIMENTI FINALI PER LA NORMA SALVA-MILANO E DINTORNI
L’art. 36 bis TUE, introdotto dal salva-casa, opera per la prima volta una netta separazione di un binomio precedentemente inscindibile, che è sempre stato un unicum in quasi tutte le normative di settore: cioè la disciplina urbanistica/edilizia.
Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)
In questi anni edilizia e urbanistica hanno avuto una lunga, pacifica e serena convivenza.
Una disciplina complessa come quella dell’urbanistica, che ha contenuti ampi, inerendo alla trasformazione del territorio nel suo complesso, è riuscita a convivere con la disciplina edilizia.
Nessuno fino al momento del decreto ha mai sentito la necessità di operare una chiara distinzione tra le norme che riguardavano i due profili.
La disciplina edilizia e urbanistica rappresentano un aspetto cruciale nella gestione del territorio e nello sviluppo urbano. Nel contesto del salva-casa tali discipline assumono un ruolo ancora più significativo, poiché mirano a garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni, nonché a preservare il patrimonio edilizio esistente.
Il presente articolo esplorerà in dettaglio la definizione di disciplina edilizia e urbanistica, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e l’importanza di una corretta definizione del loro perimetro, ora che è avvenuta la “separazione”.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 42
di Salvatore Di Bacco
L’articolo di questa settimana esplora la gentrificazione a Milano, un fenomeno complesso che si è radicato negli ultimi decenni attraverso percorsi urbanistici di rigenerazione urbana e city branding. Questa trasformazione ha portato ricchezza e attrattiva della città, come dimostrato dall’aumento vertiginoso dei prezzi immobiliari e in particolare degli affitti, parificando la città di Milano a metropoli globali come Parigi e New York. Tuttavia, tale processo ha “condotto” gradualmente ad una esclusione dei residenti originali dei quartieri da tali processi urbanizzativi che causa incremento dei costi e dei prezzi porta a disuguaglianze sociali, evidenziando come la nuova ricchezza non si ridistribuisca equamente.
L'architettura vista da LPP/21
di Luigi Prestinenza Puglisi
È da oltre trenta anni che l’architettura italiana sta vivendo una buona stagione. Probabilmente dal 1992 e grazie a Tangentopoli. Il vasto e inarrestabile fenomeno conosciuto come mani pulite ha messo infatti in crisi il vecchio e consolidato sistema di spartizione politica degli appalti. Mentre la così detta legge dei Sindaci, emanata l’anno successivo, nel 1993, ha stimolato le amministrazioni a puntare sull’architettura con opere significative. Certo, i tempi sono sempre più lunghi, la burocrazia opprimente, le norme sempre più indecifrabili e molti progetti rimangono sulla carta o sono realizzati solo dopo 10-15-20 anni. Ma ogni città bene o male ha promosso un certo numero di concorsi che hanno lanciato giovani architetti i quali, negli anni delle spartizioni fatte col codice Cencelli alla mano, non avrebbero avuto occasioni per emergere.
L'intervento
DIARIO POLITICO
di Pol Diac
Per Giorgia Meloni sarà un agosto di riflessioni e di impegni. L’appuntamento con le Regionali in autunno (si comincia il 28 settembre con le Marche e poi a ottobre Veneto, Toscana, Campania, Puglia e ora anche Calabria) è certamente una scadenza importante, un test per saggiare lo stato di salute del Governo proprio mentre si discuterà della prossima legge di bilancio, ma anche del nuovo quadro finanziario europeo. Con più di un’incognita con cui fare i conti, a partire dall’effetto dazi che peserà non poco sul fronte di un crescita tornata allo zero virgola.
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Iscrizione n°65/2024
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