Interventi
Pensiero Analitico, RUP e Gestione Informativa Digitale: le preoccupazioni delle Stazioni Appaltanti
Sulla Direttiva Green Claims allarme rientrato ma serve dibattito serio sull’equilibrio tra regole necessarie ed eccessi di burocrazia
Bene la proposta sulle Consolari per riavviare la trasformazione urbana di Roma, ma la priorità è ridisegnare il sistema della mobilità (prima pubblica e poi privata)
Festeggiamo il primo compleanno di Diario DIAC aprendo questo nuovo spazio dedicato ai commenti presenti nella nostra chat “Amici di DIAC” che riterremo interessanti per una discussione pubblica (G.Sa.)
Condividuo appieno che la ristrutturazione dell’infrastruttura radiale delle consolari (si legga qui l’articolo sul lavoro svolto da in/Arch per Roma) è il presupposto strategico per una profonda trasformazione urbana della città di Roma. A tale proposito mi permetto solo di osservare, brevemente, che qualunque progetto di riqualificazione delle principali vie consolari della Capitale, in dialogo con il paesaggio e il sistema costruito, non può prescindere però da una attenta riorganizzazione del sistema urbano della mobilità. Riorganizzazione che dovrà in primis interessare il trasporto pubblico e, in secundis, il trasporto privato, prospettando quindi una nuova rete del trasporto pubblico su gomma e su rotaia, un nuovo sistema di regolazione della circolazione veicolare (impianti semaforici, sosta in superficie ed impianti di parcheggi sotterranei, carico e scarico delle merci, segnaletica verticale ed orizzontale, ecc.). È come se in una qualunque ristrutturazione/riqualificazione di una casa non fosse assolutamente necessario riprogettare prioritariamente gli impianti (elettrici ed idraulici). Questa è solo una mia prima e breve osservazione a caldo del pregevole documento che ho letto con molto interesse.
Revisione prezzi: il tema che non trova pace
Tra l’esigenza di non discriminare forniture e servizi rispetto ai lavori e quella dell’assestamento della disciplina speciale introdotta per fronteggiare la straordinaria alterazione dei mercati generatasi tra il 2020 ed il 2023, la revisione prezzi, istituto necessario al contratto d’appalto, regolata ex novo in ambito pubblicistico dall’art. 60 del codice e aggiornata dal correttivo ancora inattuato per la parte lavori, non trova pace: il recente decreto legge 73, infatti, torna su di essa per risolvere alcune delle questioni aperte, peraltro diverse da quelle sorte a gennaio, subito dopo l’adozione del Dlgs 209, allora decisamente respinte dal governo in nome della stabilità della nuova disciplina.
I temi sul tappeto sono numerosi e tecnicamente complessi: vanno dai profili legati principalmente ai contratti di lavori, a questioni orizzontali, riconducibili soprattutto alla disciplina post correttivo, concernenti tutte le tipologie contrattuali, fino alle istanze di superamento del differente trattamento da ultimo riservato a servizi e forniture; il tutto in un contesto che, a cascata, si estende ai rapporti con subappaltatori e subcontraenti, cosa che renderebbe opportuno disporre di adeguati chiarimenti.
Lovera (Formedil): la scommessa della formazione per affrontare la rivoluzione dell’Ia nei cantieri
L’intuizione geniale, il coraggio della politica, il radicamento sociale, la storia che nutre l’identità: i corsi e ricorsi rigenerativi del Villaggio artigiano nato nel 1949 a Modena
Esiste un luogo, a Modena, lontano dal marmo bianco dei monumenti UNESCO e dal rombante rosso delle Ferrari, in cui il tempo sembra sospeso e la dimensione dell’esplorazione e degli spazi di quiete sembra reimpossessarsi della città.
Siamo al Villaggio Artigiano di Modena ovest, poco più di un kilometro di distanza dal centro storico, lungo la via Emilia.
Il Villaggio ha una genesi peculiare, che lo ha trasformato in un caso-studio nazionale e nel “padre” di un modo, molto emiliano, di fare programmazione territoriale con e a sostegno della comunità locale.
Il villaggio artigiano Modena Ovest, primo in Italia, nasce infatti a partire dal 1949 per volontà del sindaco Alfeo Corassori, ex bracciante e militante del Partito comunista, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pucci, ingegnere professionalmente legato al mondo del rinnovamento urbanistico milanese.
In un periodo in cui ancora più del 50% della popolazione modenese viveva di agricoltura, l’urgenza a Modena era rappresentata dalla necessità di fornire casa e lavoro ai molti operai dell’industria siderurgica e meccanica, licenziati dopo la fine del “boom” dovuto alle necessità belliche. Al sindaco comunista, per far fronte agli oltre 30.000 disoccupati, con le casse comunali semivuote, viene allora un’idea coraggiosa quanto rischiosa, ovvero usare, in un periodo di grandi scontri ideologici, gli strumenti del mercato e le risorse dei privati per inventare una inedita via di sviluppo.
La fine dei frugali, il riavvicinamento Meloni-Macron e la partita degli Eurobond
Giorgia Meloni da quando è a Palazzo Chigi si è più volte definita “pragmatica” e questo pragmatismo – che in politica è anche il nome elegante del compromesso – lo ha esibito in diverse occasioni, ultima delle quali il lungo faccia a faccia con Emmanuel Macron. Al di là delle differenze ideologiche, delle appartenenze politiche c’è anzitutto – per chi governa – la necessità di arrivare a risultati concreti o quantomeno evitare danni. E rinsaldare il rapporto tra Italia e Francia era ed è una priorità per entrambi i leader e per la stessa Europa. La guerra commerciale dichiarata da Donald Trump a suon di dazi impone una risposta collettiva e non solo perché il commercio è competenza esclusiva della Ue. Meloni ha indossato i panni della pontiera ma non può permettersi di non restare agganciata a Bruxelles e quindi a Germania e Francia, che da sempre ne sono il motore e che sono i Paesi con cui siamo maggiormente interconnessi anche dal punto di vista economico.
Dinamica virtuosa con più tutele per lavoratori (e familiari) e più controlli nella filiera degli appalti
Per il settore delle costruzioni – ovvero il settore maggiormente colpito da infortuni e morti sul lavoro – e per le relative organizzazioni sindacali di categoria è di dirimente importanza il quarto quesito, che interviene in materia di salute, sicurezza e che riguarda il 4° comma dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008.
Le finalità del quesito sono condivisibili, ma si corre l’elevato rischio di irrigidire l’intero sistema
L’8 e 9 giugno si voterà il referendum abrogativo che propone la cancellazione parziale dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale del committente – da intendersi come l’appaltatore – per i danni derivanti da “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
La Trasformazione Digitale: una Storia Inedita?
Ciò di cui dobbiamo preoccuparci oggi è in che misura le azioni di riconfigurazione del settore avanzino in maniera singolare ed episodica e in che modo, al contrario, in vesti affatto differenti, ovviamente, esse possano essere abilitate da un lucido disegno strategico che si appoggi su diversi agenti.
C’è già una storia lunga e contraddittoria delle leggi sulla rigenerazione urbana. Ora ne serve una di principi e non transitoria
Parlare, oggi, di rigenerazione urbana impone, anzitutto, una riflessione preliminare sulle caratteristiche del nostro impianto normativo in materia di pianificazione e attuazione urbanistica, parte di quella più ampia materia che la riforma costituzionale del 2001 ha definito “Governo del territorio”.
Tale impianto normativo, che ancora si incentra sulla legge urbanistica fondamentale, la 1150/1942, ha una chiara impostazione espansiva, nel senso di concepire l’assetto del territorio come regolazione dell’espansione dei nostri centri urbani. Idea che era certamente in linea con le esigenze dell’epoca nella quale la legge ha visto la luce. L’idea, invece, del riuso, del recupero (e, quindi, della rigenerazione) non era all’epoca neppure concepibile: si doveva costruire (o ricostruire, all’indomani degli eventi bellici), crescere, espandere.
Inevitabilmente correlato con questo paradigma espansivo è stato per decenni il consumo di nuovo suolo, per lo più agricolo, sino a quel momento inedificato. Ma anche questo, sempre all’epoca, non era percepito come un problema.
La Sardegna si candida a ospitare l’Einstein Telescope nell’area della ex miniera metallifera di Sos Enattos: un’opera basata su criteri di benessere e sostenibilità ambientale
L’Einstein Telescope (ET) è un rilevatore di onde gravitazionali di nuova generazione e rappresenta una delle grandi infrastrutture di ricerca europee, attualmente nella fase preparatoria della Roadmap ESFRI, che prevedeva l’inizio della costruzione nel 2026 e l’operatività nel 2035 per circa 50 anni di vita (per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale Einstein Telescop). A oggi, nonostante un allungamento dei tempi di realizzazione, è una delle iniziative scientifiche al centro della strategia comunitaria per l’innovazione e la ricerca avanzata: sarà il rivelatore di onde gravitazionali più grande e sensibile mai costruito, in grado di osservare fenomeni attesi mai finora rilevati, come l’emissione continua da stelle di neutroni, le esplosioni di supernovae e il fondo cosmologico/astrofisico delle onde gravitazionali.
Questa innovativa infrastruttura sarà principalmente sviluppata in sotterraneo, includendo un sistema di interferometri ospitati in oltre 30 chilometri di gallerie, connesse a grandi caverne e strutture di servizio in superficie. Gli investimenti previsti per la realizzazione dell’opera ammontano attualmente a quasi 2 miliardi di euro.
Il sito italiano proposto per ospitare ET è l’area adiacente all’ex miniera metallifera di Sos Enattos, nel nord-est della Sardegna, in provincia di Nuoro. Dal 2019, questa località accoglie il laboratorio SAR-GRAV e l’esperimento Archimedes, realizzati grazie al finanziamento della Regione Sardegna e alla collaborazione con l’Università di Sassari, l’INFN, l’INGV, l’Università di Cagliari e IGEA S.p.A. La zona si distingue per le sue eccellenti caratteristiche geologiche e geomorfologiche, la ridotta interferenza antropica e una buona accessibilità…
Riflessioni sulla formazione delle stazioni appaltanti in materia di Gestione Informativa
Le molteplici sfumature dell’Ambiente di Condivisione dei Dati
L’Ambiente di Condivisione dei Dati, previsto a proposito della Gestione Informativa Digitale dal Codice dei Contratti Pubblici a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è una componente fondamentale dell’Ecosistema Digitale della Gestione del Contratto Pubblico, unitamente alla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale. Esso è definito «ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale». In prospettiva, esso dovrebbe divenire interoperabile anche con i sistemi informativi di carattere economico-finanziario, previsionali e rendicontativi, oltre che con il sistema informativo relativo al controllo di gestione.
Marcello Guido, non conformista e precursore del decostruttivismo. Una storia dimenticata dell’architettura italiana
Marcello Guido è un progettista atipico per almeno due ragioni. La prima per il suo stile fortemente espressivo. La seconda per il fatto che opera nel sud Italia, a Cosenza e cioè in una realtà lontana dai circuiti ufficiali e, in particolare, dalle due aree dove è più fiorente la produzione di opere di architettura: la Lombardia, con epicentro a Milano, e l’Alto Adige con qualche punta verso il Veneto.
Marcello Guido, come ci racconta Antonietta Iolanda Lima, curatrice di un recente volume a lui dedicato, produce “forme che sembrano cadute lì per caso. Picconano la razionalità e per questo spiazzano: il rimando è alla tecnica del collage in uso tra i dadaisti”. Si pongono quindi in alternativa allo stile dominante in Italia oggi, quello che più volte abbiamo definito High Touch che, invece, persegue gli ideali opposti, del perfettamente finito, del grazioso e finanche dell’armonico. E, difatti, l’opera più nota di Guido è un intervento nel centro storico di Cosenza, in piazzetta A. Toscano, che ha scatenato il putiferio.
Student Housing e PNRR: tutto quel che serve sapere per cogliere l’opportunità. Supporto del notaio, vincoli normativi, agevolazioni fiscali e semplificazioni urbanistiche
L’ambizioso disegno riformatore tracciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha comportato una notevole attività normativa, volta a canalizzare in modo efficiente i fondi europei verso settori chiave dello sviluppo nazionale. Tra questi, l’istruzione universitaria occupa un posto centrale, con particolare attenzione alla creazione di nuovi alloggi per studenti.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha definito un piano operativo volto ad aumentare significativamente l’offerta di posti letto destinati agli studenti fuori sede, puntando su interventi rapidi e incentivi mirati. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro una data precisa e vincolante: il 30 giugno 2026. A partire da quel momento, gli alloggi realizzati dovranno essere già disponibili e operativi.
Tratteremo qui gli aspetti principali della normativa, gli incentivi e gli sgravi per i soggetti gestori ed il ruolo del notaio in tali ambiti.
BIM e cybersicurezza: la piattaforma digitale collaborativa ACDat rientra tra i servizi cloud regolati dall’ACN
In un contesto in cui la digitalizzazione dei processi di progettazione e gestione delle opere pubbliche rappresenta un obiettivo strategico per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, si fa sempre più pressante la necessità di chiarire il quadro normativo e regolamentare applicabile agli strumenti digitali impiegati. Tra questi, un ruolo centrale è occupato dall’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) o Common Data Environment (CDE), piattaforma digitale collaborativa utilizzata, in particolare, nell’ambito dell’adozione del Building Information Modeling (BIM) da parte delle stazioni appaltanti.
Il codice degli appalti, (Dlgs 36/2023) e il successivo correttivo (Dlgs 209/2024) stabiliscono nell’ Allegato I.9 Art. 1 comma 4 che le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di dotarsi di un Ambiente di Condivisione dei Dati.
Tale soluzione informatica costituisce il fulcro della gestione informativa durante tutto il ciclo di vita di un appalto pubblico, dal suo affidamento alla gestione del contratto. È la piattaforma informatica attraverso la quale la committenza e i fornitori si coordinano e scambiano le informazioni (materiale tecnico, contrattuale, modelli, elaborati grafici, informazioni di natura economico finanziaria ecc.) al fine di garantire che il procedimento si svolga secondo principi di trasparenza, in conformità alle clausole contrattuali stipulate ed alla salvaguardia e protezione dei dati scambiati.
Il ruolo dei professionisti della PA nei procedimenti di istruttoria e rilascio dei provvedimenti di natura ambientale e paesaggistica: le criticità
Il disegno di legge 1372 Senato evidenzia l’ipotesi (non condivisibile) di andare in direzione di un abbandono della tutela da parte dello Stato, che rema contro la lettera e lo spirito dell’art. 9 della Costituzione.
La maggior devoluzione della tutela paesaggistica agli enti locali non sembra assolutamente idonea a ridurre i tempi di risposta, anche alla luce di una mancata garanzia di elevati livelli di protezione del paesaggio, proprio perché in molti enti locali mancano adeguate dotazioni di personale specializzato, che possano supportare scelte destinate a incidere in modo significativo sul contesto territoriale e paesaggistico.
Tali carenze appaiono già evidenti, laddove l’allungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti paesaggistici non dipende solo dalle Soprintendenze, ma, da tardive trasmissioni degli Uffici competenti comunali (Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Paesaggio) con delega di tutela del patrimonio paesaggistico (delega che evidenzia delle criticità con profili di incostituzionalità).
Con questa proposta di legge, si finirebbe con il sovraccaricare ulteriormente, il già gravoso carico di lavoro degli enti locali, con inevitabili ed ulteriori conseguenze nei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Occorre anche sottolineare come spesso i tempi delle autorizzazioni paesaggistiche siano resi inevitabilmente più lunghi dalla presentazione di progetti inadeguati e incompleti, che richiedono necessariamente integrazioni e approfondimenti sia da parte delle Soprintendenze che degli enti locali comunali, mentre sarebbe necessaria maggiore consapevolezza, professionalità e alta qualificazione sul tema ambientale/paesaggistico trattato dai proponenti.
La riforma delle procedure di autorizzazione paesaggistica: il silenzio assenso tra tutela ambientale e piani regionali non attuati
La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il parere.
Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?
Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).