LE AUDIZIONI SULLE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI
Il presidente dell’ottava commissione della Camera Rotelli (FdI) avverte: non potremo dare il parere se prima il governo non ci trasmette quelli di Consiglio di Stato e Conferenza unificata, come previsto dalla procedura di legge. Alessandro Genovesi, alla prima uscita come segretario confederale Cgil con delega agli appalti, spara sulla possibilità di derogare il contratto firmato dalle associazioni più rappresentative con contratti a tutele analoghe, ma la stessa cosa fanno gli altri sindacati e la stessa Ance che denuncia rischi per regolarità e sicurezza del lavoro. L’attacco sotterraneo al sistema delle bilateralità e alle casse edili.
IL CORRETTIVO APPALTI
Intervenendo al convegno organizzato da Luiss, Legacoop e Consorzio Integra sul “dopo Pnrr”, il presidente dell’Anac ha dato la sua prima valutazione pubblica sul correttivo approvato in primo esame dal governo: sulla concorrenza “non si è fatto abbastanza” e si sarebbe almeno dovuto mettere nel codice quanto affermò la circolare Salvini sulle gare sotto soglia, mentre sulla soppressione dell’articolo 109 Busìa declina ogni responsabilità: “Andrebbe ripristinato, abbiamo appena diramato un documento di consultazione”.
COMMISSARIO DI GOVERNO IN SICILIA
Con il codice 36 i costi della manodopera sono stati equiparati ai costi della sicurezza, accomunati dal fatto di essere entrambi scorporati dall’importo assoggettato al ribasso (articolo 41, comma 14). Da qui però il dubbio di tante stazioni appaltanti e tanti operatori economici circa l’assoluta non ribassabilità o meno dei costi della manodopera. Giurisprudenza, MIT e ANAC hanno cercato di chiarire i termini di applicazione della previsione normativa, ma permangono tuttora incertezze sulle corrette modalità di costruzione e valutazione dell’offerta, sotto il profilo dei costi della manodopera.
Vediamo, dunque, cosa intende la norma e come operare correttamente.
LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI
Possibilità di proposta da parte dell’operatore privato anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza e concorrenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche alle proposte presentate dal privato e di convovare una conferenza di servizi preliminare in cui invitare gli operatori economici. E ancora semplificazioni procedurali e tempi dimezzati (da 90 a 45 giorni) per la risposta dell’ente concedente alle proposte presentate.
Non ammesso sotto il previgente codice 50, che consentiva l’istituto dell’avvalimento solo per il prestito dei requisiti di partecipazione non posseduti dal concorrente ausiliato, l’avvalimento premiale o migliorativo ha ottenuto invece nel Codice 36 una specifica collocazione e disciplina e, in prospettiva, lo schema di correttivo ne vuole addirittura ampliare la portata. Vediamo, dunque, cos’è l’avvalimento premiale o migliorativo e quali sono gli adempimenti che gravano sull’ausiliato e sull’ausiliario.
Di cosa si tratta?
Come lascia intendere il nome stesso, l’avvalimento premiale o migliorativo ha l’esclusivo scopo di far conseguire una migliore valutazione dell’offerta all’ausiliato, che invece non necessita di alcun prestito dei requisiti per partecipare alla gara.
LE NOVITà DEL CORRETTIVO
Marcia indietro del codice appalti con le modifiche introdotte dal correttivo. Fin dalle linee guida SNA-ANAC approvate il 18 febbraio 2024, DIARIO DEI NUOVI APPALTI aveva fatto una battaglia contro l’esclusione di una parte consistente del mondo privato dalla formazione specialistica nel settore dei contratti pubblici accreditata ai fine della qualificazione delle stazioni appaltanti. Le linee guida erano obbligate ad attenersi alla norma del codice che prevedeva un esplicito divieto e che ora, nello schema di correttivo approvato dal Consiglio dei ministri, viene cancellata.
CODICE APPALTI
Sarà possibile ora nominare Responsabile unico del Progetto qualunque dipendente pubblico senza più distinzioni di inquadramento. Una disamina delle principali modifiche suddivise per le quattro fasi del ciclo di vita degli appalti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
UNIVERSItà Federico II
Il pagamento diretto al subappaltatore è un istituto da sempre previsto nell’ambito degli appalti pubblici con la finalità di tutelare, da un lato, il subappaltatore laddove parte contrattualmente debole e di garantire, dall’altro lato, il completamento dell’opera pubblica rispetto ad eventi ad essa esterni. Ma, nell’avvicendarsi dei diversi Codici, ne sono mutati i presupposti e le conseguenze. Vediamo in che modo l’attuale Codice lo disciplina e come avviene.
Di cosa si tratta?
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce l’eccezione alla regola per la quale il pagamento va effettuato all’affidatario dell’appalto, quale controparte contrattuale della stazione appaltante. Esso, pertanto, è consentito o, in altri casi, addirittura imposto dalla norma allorquando ricorrono specifiche condizioni.
LO STADIO COMUNALE DI STATTE
L'OPERA COLLEGATA AL PNRR/PNC
concessione di servizi integrati
la revisione del codice appalti
Soluzioni equilibrate per l’equo compenso (articolo 9) e per il mezzo rinvio dell’obbligo di Bim, limitato alle opere sopra i due milioni (articolo 10). Brillante la soluzione dello sdoppiamento del PFTE che si fa pesante per gli appalti integrati con le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 11) e leggero per le proposte del promotore in Ppp (allegato I.7, articolo 6-bis). Aggiustamento sulla progettazione (c’è più Bim) ma ancora il quadro non è completo e manca l’adeguamento dei corrispettivi. Male sul contratto prevalente (articolo 1), con il mantenimento dei contratti a “tutele analoghe”: resta tutto com’è, le nuove linee guida non saranno la soluzione ai problemi che la norma crea. Più attenzione per l’interoperabilità delle banche dati (articoli 5 e 6), richiesti standard europei alle PAD (articolo 7). Incentivi anche al personale non dipendente (articolo 12). Rafforzati i poteri ministeriali nella fase autorizzativa (articolo 8). Possibile riconferma dell’appaltatore o del concessionario con prestazioni di qualità (articolo 13): norma pro-concorrenza o trappola?
Nel correttivo un punto di equilibrio sull’equo compenso, ma gli effetti su mercato e prestazioni vanno sottoposti a rigorosa vigilanza