LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI
Possibilità di proposta da parte dell’operatore privato anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza e concorrenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche alle proposte presentate dal privato e di convovare una conferenza di servizi preliminare in cui invitare gli operatori economici. E ancora semplificazioni procedurali e tempi dimezzati (da 90 a 45 giorni) per la risposta dell’ente concedente alle proposte presentate.
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