APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 78

Al via dal 1° luglio il monitoraggio ANAC dell’efficienza decisionale

26 Giu 2026 di Gabriella Sparano

Condividi:

Dal 1° luglio 2026 prende ufficialmente il via il sistema informatico dell’ANAC per il monitoraggio dell’efficienza decisionale.  Dopo il preavviso ai RASA di qualche giorno fa (ne abbiamo parlato qui), l’ANAC ne ha dato comunicazione ufficiale all’interno del servizio dedicato alla “qualificazione delle stazioni appaltanti”.  L’obbligo, che grava sulle stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate, attua le previsioni dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (Dlgs. 209/2024). In questo modo, l’Autorità introduce una procedura interamente digitalizzata e standardizzata per misurare i tempi della macchina pubblica, unendo il controllo della performance all’assegnazione di punteggi premiali.

Vediamo in che modo. 

Che cos’è e come si calcola l’efficienza decisionale?

Per evitare dubbi interpretativi, l’ANAC ha chiarito il perimetro della misurazione, come introdotta dal Correttivo, precisando che:

  • l’efficienza decisionale è il tempo medio intercorrente tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte (indicata nei bandi) e la data di stipula del contratto, diversamente quindi dai termini delle procedure di appalto che l’Allegato I.3 al Codice fa decorrere dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla migliore offerta;
  • nel calcolo rientrano esclusivamente le procedure aperte pubblicate a partire dal 1° gennaio 2025, restandone escluse le convenzioni e gli accordi quadro. 

Il calcolo avviene in modo del tutto automatico all’interno del sistema di qualificazione, attingendo direttamente ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). 

 

Qual è la soglia numeriche che rileva per il monitoraggio?

Coerentemente con l’articolo 11, comma 4bis e ss, dell’Allegato II.4, il sistema è impostato su due specifici parametri temporali, che determinano obblighi o benefici per le amministrazioni qualificate monitorate, e cioè:

  • sopra i 160 giorni: se il tempo medio di conclusione supera questa soglia, scatta l’obbligo di trasmettere all’ANAC un Piano di riorganizzazione recante:
  1. le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;
  2. gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento;
  • entro i 115 giorni: se il sistema rileva automaticamente il contenimento dei tempi entro questo limite, assegna alla stazione appaltante il relativo punteggio premiale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b-ter), dell’Allegato II.4, pari a massimo 7 punti, così suddivisi: media ≤ 80: 7 punti; 80<media≤115: 5 punti; media >115: 0 punti. 

 

Quando il primo invio e qual è la roadmap delle scadenze successive?

Il monitoraggio ha cadenza semestrale. 

In sede di prima applicazione, la timeline per il 2026 è così scandita: 

  • finestra del 1° luglio 2026: il sistema ANAC mostra il calcolo effettuato alla data di riferimento del 30 giugno 2026 per i soggetti qualificati a tale data, considerando le procedure aperte pubblicate tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2026;
  •  scadenza Piano di riorganizzazione: in caso di superamento dei 160 giorni, il Piano di riorganizzazione va caricato nel sistema entro due mesi dalla rilevazione. Per questa prima finestra, la scadenza tassativa è il 31 agosto 2026;
  • finestra del 1° gennaio 2027: il sistema ANAC mostrerà il calcolo eseguito al 31 dicembre 2026, prendendo in esame le gare pubblicate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. 

Per gli anni successivi, la scansione semestrale seguirà le medesime scadenze (1° luglio e 1° gennaio di ogni anno). L’ANAC ricorda che l’analisi non si limita alle gare del singolo semestre, ma abbraccia sempre l’intero set di procedure a partire dal 1° gennaio 2025. 

Inoltre, se lo sforamento dei 160 giorni riguarda sia il settore “lavori” che quello “servizi-forniture”, andrà trasmesso un piano distinto per ciascun settore. 

 

Come funziona la sezione dedicata e cosa deve contenere il Piano di riorganizzazione?

All’interno del sistema di qualificazione sarà presente alla data del 1° luglio 2026 una sezione specifica (distinta da quella per le istanze di qualificazione). Qui le amministrazioni non vedranno solo un mero numero (il valore medio in giorni), ma avranno a disposizione un file Excel di dettaglio. Questo file conterrà l’elenco analitico dei CIG presi in considerazione dall’algoritmo, la loro specifica data di pubblicazione, la tipologia di procedura e la modalità con cui è stata realizzata. Questo permetterà una verifica puntuale da parte dell’ente su ogni singola gara inserita nel conteggio per procedere alla trasmissione dei piani. 

Per supportare gli enti a tal fine, l’ANAC ha messo a disposizione nel servizio dedicato alla “qualificazione delle stazioni appaltanti” un formulario in formato Excel per l’invio del piano di riorganizzazione da compilare e ricaricare a sistema. 

Il Piano deve obbligatoriamente indicare: 

  • le cause che hanno determinato il ritardo;
  • le misure per superare le criticità (es. riorganizzazione del personale, formazione specialistica, strumenti digitali);
  • gli obiettivi temporali di riduzione e la data prevista per il rientro sotto la soglia dei 160 giorni. 

Il sistema gestisce in modalità digitale anche la fase di valutazione in contraddittorio prevista dal comma 4-ter dell’articolo 11. Tuttavia, l’Autorità si riserva esplicitamente il potere di avviare ulteriori approfondimenti istruttori e richiedere chiarimenti specifici direttamente alla stazione appaltante se riscontra anomalie o profili poco chiari tra il piano trasmesso e i dati registrati dal sistema.

 

Quali le conseguenze in caso di inadempimento?

L’Autorità raccomanda la massima attenzione in quanto la mancata comunicazione del piano o la mancata adozione delle misure in esso previste non sono semplici disattenzioni burocratiche. Il comma 4-quater dell’articolo 11 stabilisce, infatti, che tali omissioni costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del Codice. Il conseguente procedimento sanzionatorio e di accertamento seguirà le regole stabilite dal Regolamento ANAC approvato con Delibera n. 126/2025. 

Argomenti

Argomenti

Accedi