EDILIZIA

Imprese, in Italia la cattiva raccolta dei dati COSTA l’11% su progetti rilavorati

15 Apr 2025 di Mauro Giansante

La digitalizzazione delle imprese edilizie è in corso: dal 2020 sono più che raddoppiati i dati raccolti. Eppure, quasi un terzo dei professionisti del settore ritiene di riceverli incompleti o inaccurati. La conseguenza più diretta e generale è l’inefficienza operativa. Cinque anni fa, all’inizio di questo percorso, la cattiva qualità dei dati è costata all’economia globale 1,84 trilioni, obbligando a effettuare rilavorazioni in cantiere per un costo complessivo di quasi 90 miliardi.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Il RUP in prestito: chi è e perché può provenire solo da altra amministrazione e non dal mercato

10 Apr 2025 di Gabriella Sparano

Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.

Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali. 

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Criteri Ambientali Minimi: cosa sono, quando, come e perché si applicano, cosa succede se si disapplicano

03 Apr 2025 di Gabriella Sparano

L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).

Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.

Le novità e i prossimi adempimenti del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

30 Mar 2025 di Niccolò Grassi

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente riformulato dal c.d. “Correttivo” – ovvero dal D.Lgs. n. 209/2024 – rappresenta uno degli snodi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa: ciò che il legislatore intende attuare è un cambiamento strutturale profondo, volto a razionalizzare, professionalizzare e rendere maggiormente trasparente l’intero sistema degli appalti pubblici italiani.

Con il nuovo codice la verifica di anomalia è in capo alla stazione appaltante

27 Mar 2025 di Gabriella Sparano

Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.

Cosa possono e cosa non possono fare le stazioni appaltanti non qualificate

21 Mar 2025 di Gabriella Sparano

Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).

Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?

Vediamolo insieme.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Le condizioni d’uso legittime della proroga contrattuale: quando e come è possibile

27 Feb 2025 di Gabriella Sparano

In materia di contratti pubblici vige il principio inderogabile per il quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni. La proroga contrattuale, pertanto, in quanto idonea a differire il momento dell’indizione della nuova gara e, quindi, ad incidere sui principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, è un istituto eccezionale, utilizzabile nei limiti fissati dalla legge.

Vediamo, quindi, quando e come può legittimamente farsi uso della proroga contrattuale.

Quanti tipi di proroga ammette il Codice dei contratti pubblici?

Rispetto al codice previgente (articolo 106, comma 11), il Decreto legislativo n. 36/2023 è più puntuale e dettagliato nel prevedere, all’articolo 120, due tipologie di proroga ammesse dal legislatore, disciplinando infatti: – al comma 10, l’opzione di proroga; – al comma 11, la proroga tecnica.

IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA

Per il Gip di Milano opere non riconducibili a Scia alternativa: imprescindibile il Permesso di costruire come titolo legittimo

24 Feb 2025 di Salvatore Di Bacco

Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.

Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.

La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl. Nell’ultima seduta del 18 febbraio, ultima di quattro cicli di audizioni, la Commissione ha ascoltato,  sul provvedimento di  interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.

Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “ristrutturazione edilizia” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione e in particolare l’utilizzo della procedura amministrativa della Scia alternativa al PDC, anziché utilizzare titoli come il permesso di costruire convenzionato, che avrebbero permesso una analisi completa della verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali di zona.

La Procura di Milano e la Guardia di Finanza di Milano, hanno acquisito le carte di circa 40 progetti edilizi, per i quali il Comune di Milano ha accettato, senza rilievi, la “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire”.

L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulla imprescindibilità dell’utilizzo del Permesso di costruire convenzionato, e dell’impossibilità di utilizzare la scia alternativa al Permesso di costruire quando gli interventi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.

Il codice 36 e il correttivo favoriscono la partecipazione delle Pmi ma rimangono dubbi sugli operatori economici interessati

30 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.

Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?

Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.

Il controllo semplificato del possesso dei requisiti per i sotto-soglia non è variato nel correttivo ma le Stazioni appaltanti continuano ad applicarlo con errori

23 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.

Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.

 

Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?

L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).

Il “quinto d’obbligo” rimane confermato nelle prescrizioni del Codice mentre non compare nel Correttivo appena approvato

09 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.

Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.

L’accordo di collaborazione previsto dal correttivo appalti pone questioni di prospettiva: prossimità al Bim, off site construction, rivisitazione dei modelli di programmazione

08 Gen 2025 di Angelo Ciribini

Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.

IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM

Revisione prezzi, contratto di lavoro, illecito professionale: ecco come cambiano il correttivo e il codice

24 Dic 2024 di Giorgio Santilli

La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO APPALTI

Il Rup potrà essere preso in prestito da altra amministrazione, costi di manodopera non ribassabili 

24 Dic 2024 di Gabriella Sparano

L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.

Dal 1° luglio 2025 le stazioni appaltanti dovranno avvalersi esclusivamente del FVOE per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato

19 Dic 2024 di Gabriella Sparano

Presto, pertanto, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico diventerà l’unica modalità attraverso cui richiedere i certificati/documenti necessari per effettuare le verifiche del possesso dei requisiti.

Vediamo, quindi, come funziona il FVOE e come si richiedono i certificati/documenti.

Quali sono i certificati/documenti acquisibili con il FVOE? Attualmente, i certificati/documenti che il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico consente di acquisire, attraverso i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per l’affidamento dei contratti pubblici

IL PARERE SUL CORRETTIVO APPALTI

Revisione prezzi senza franchigia al 5% e azzeramento dei contratti alternativi, bordate del Senato a Salvini

18 Dic 2024 di Giorgio Santilli

Anche Palazzo Madama, dopo la Camera, sposa la posizione delle imprese e con proposte ancora più radicali che di fatto azzererebbero i due principali problemi creati dal correttivo. Grosso aiuto anche ai settori speciali e ai consorzi stabili. In tutto 14 condizioni fanno la differenza: difficilmente potranno essere ignorate dal governo nel presentare il testo definitivo in Cdm (probabilmente il 23). Sulla revisione in alternativa, se si dovesse mantenere una franchigia ridotta al 2%, bisognerebbe alzare la revisione al 90% della variazione intervenuta. Inoltre il periodo di riferimento della revisione non deve essere l’aggiudicazione ma la fine del mese di presentazione dell’offerta. Sul contratto da applicare richiesta la soppressione degli articoli 4 e 5 dell’allegato I.01. Sull’illecito professionale si chiede di eliminare la possibilità di escludere un’impresa per aver pagato penali del 2% o superiori.

ecco iL TESTO DEL PARERE, oggi il voto sia a Montecitorio che al Senato

Correttivo: il Senato con la Camera su revisione prezzi con il 5% solo soglia, contratto, casse edili e accordi quadro

15 Dic 2024 di Giorgio Santilli

Il parere depositato vemerdì a Palazzo Madama sulle questioni fondamentali fiancheggia il testo già noto di Montecitorio. L’ultimo dubbio riguarda se mantenere la modifica alla revisione prezzi come condizione (e non solo l’osservazione) per il parere favorevole. Le osservazioni della maggioranza alla Camera sono salite a 52, ma non ci sono “condizioni”. Sul meccanismo revisionale in alternativa alla soppressione della franchigia si propone una franchigia al 2% con una rivalutazione aumentata al 90%. Per lo stand still si propone un compromesso a 32 giorni, mentre sugli accordi quadro si propone di “assicurare all’affidatario una congrua percentuale dell’importo complessivo dell’accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo”. Proposta anche la soppressione della rilevanza ai fini dell’illecito professionale delle penali di importo pari o superiore del 2%. Accolta anche la richiesta delle imprese sulla possibilità per l’appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione. Tentativo anche su concorrenza e trasparenza con il rafforzamento degli obblighi di pre-informazioni “anche al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere alle stazioi appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure negoziate senza bando”.

SLITTA ANCORA IL TESTO

Correttivo: parere parlamentare in 30 punti, priorità alla revisione prezzi

13 Dic 2024 di Giorgio Santilli

Ancora non è stato depositato il parere alla Camera, per il voto il governo aspetterà fino al 17 dicembre. Uno dei nodi è se presentare solo “osservazioni” o anche “condizioni” che risultino più vincolanti per il governo. In tutto, le richieste di modifica saranno una trentina fra cui spiccano: revisione prezzi, equivalenza dei contratti, limitazione del riconoscimento dei certificati lavori ai subappaltatori, responsabilità professionale escludente dei professionisti, abrogazione della correzione sui consorzi stabili.

L’accordo quadro definisce le modalità operative di futuri ed eventuali appalti: la durata, i criteri di selezione, l’importo massimo. I rischi per la concorrenza

13 Dic 2024 di Gabriella Sparano

L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.

Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?

A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).

OGGI il testo del parere sul correttivo appalti, il 17 il voto

Il Parlamento chiede al Governo: dall’80 al 90% la quota di recupero nella revisione prezzi. Parere in trenta punti

12 Dic 2024 di Giorgio Santilli

Febbrili trattative nella maggioranza e con il governo per la definizione del parere parlamentare che sarà approvato dalle commissioni ottave di Camera e Senato. Oggi sarà depositato alla Camera, per il voto il governo aspetterà fino al 17 dicembre. Uno dei nodi è se presentare solo “osservazioni” o anche “condizioni” che risultino più vincolanti per il governo. In tutto, le richieste di modifica saranno una trentina fra cui spiccano: revisione prezzi, equivalenza dei contratti, limitazione del riconoscimento dei certificati lavori ai subappaltatori, responsabilità professionale escludente dei professionisti, abrogazione della correzione sui consorzi stabili.

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