IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il Ddl Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Nell’articolo precedente abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando il discrimine tra la tipologia della ristrutturazione dell’art. 3 comma 1 lettera d) e dell’art. 10 comma 1 lettera c) del Testo unico dell’edilizia: https://diariodiac.it/il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-nellesame-delle-ordinanze-del-gip-di-milano/. L’articolo di questa settimana entra nel dettaglio della disamina sulla necessità o meno dei piani attuativi previsti dall’art. 23 comma 1 lettera b) TUE e dell’art. 41 quinquies comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 che sono stati oggetto di interpretazione autentica del DDL c 1987 in trattazione.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
IL labirinto oscuro dell'edilizia
In giurisprudenza e in dottrina si è affermato il principio secondo cui nel caso di totale demolizione di un fabbricato e di una sua ricostruzione con diversa area di sedime non sia possibile derogare alle distanze previste per le nuove costruzioni, in quanto il costruendo edificio costituisce un’entità completamente nuova, anche se realizzata nel regime della ristrutturazione; quindi, la totalità dell’intervento presuppone il rispetto delle norme urbanistiche per i nuovi fabbricati, comprese quelle sulle distanze dal confine e da altri edifici previste dallo strumento urbanistico generale.
Invece, nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, è altrettanto pacifico il principio in base al quale il ricostruendo edificio può sottrarsi al rispetto della disciplina sulle distanze minime fra costruzioni, qualora il precedente manufatto già non rispettasse dette distanze (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. III, 19.05.2020, n. 9189; Cass. Civ., sez. II, 10.02.2020, n. 3043; Cons. Stato, sez. IV, 12.10.2017, n. 4728; Cons. Stato, sez. IV, 14.09.2017, n. 4337).
Le principali novità introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal Dl 76/2020 e prima ancora dal Dl 69/2013 hanno fatto sorgere una serie di dubbi interpretativi ed incertezze applicative, dovuti essenzialmente ad alcune criticità del testo normativo.
Tra le varie problematiche oggetto di aperta discussione, particolare attenzione meritano le questioni inerenti alla esatta delimitazione del perimetro della ristrutturazione c.d. “ricostruttiva”. Ci si è chiesto, invero, quali siano le innovazioni, in termini di volumetria ed area di sedime, che possono essere apportate al patrimonio edilizio esistente affinché si possa ragionevolmente rimanere ancorati ad un concetto di ristrutturazione
Il disegno di legge Salva Milano/Italia, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati ed in attesa dell’esame in senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Il DDL ha origine dall’esigenza di definire una serie di problematiche che sono emerse con forza dirompente da una serie di indagini ed inchieste della magistratura penale su interventi edilizi di presunta natura abusiva. Tali inchieste hanno portato al sequestro di alcuni cantieri dove erano in corso la realizzazione di torri e grattacieli con interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e/o fatiscenti e in stato di degrado.