LE NOVITà INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 209/2024
Significativo passo avanti verso una maggiore chiarezza e coerenza normativa, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di flessibilità e semplificazione con la necessità di garantire rigore nella qualificazione dei consorzi. Ora, alla prova applicativa, bisogna verificare se questi interventi riusciranno a superare le criticità operative e a favorire una più efficiente partecipazione dei consorzi nel sistema degli appalti pubblici
IL NUOVO CORRETTIVO
Mazzetti (Forza Italia): “Opportuno ascoltare le indicazioni della filiera. Bisogna andare sempre di più verso una distinzione tra lavori e servizi, ma, fino a quando saranno disciplinati dallo stesso codice, dovranno averne norme comuni e uniformi, senza penalizzazioni”
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO APPALTI
L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
RESPONSABILI PREVENZIONE
42.358 bandi rispetto ai circa 20mila resi pubblici ogni anno in GU. A dirlo, ieri in occasione della decima Giornata dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, organizzata dall’Autorità, è stato Michele Pizziconi, funzionario dell’Ufficio Servizi IT per i contratti pubblici di Anac. Quanto alle Attestazioni degli OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, Rosario Riccio, dirigente dell’Ufficio Servizi infrastrutturali informatici e sicurezza IT dell’Autorità, ha detto che “sono state ricevute 22.021 schede di rilevazione, 16.615, pari a circa il 75%, ci dicono che le amministrazioni hanno denunciato un grado di completezza di contenuto delle pubblicazioni inferiore al 100% e sono quindi tenute al monitoraggio”.
L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.
Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?
A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).
LA GIORNATA
L'OPERA COLLEGATA AL PNRR/PNC
concessione di servizi integrati
la revisione del codice appalti
Soluzioni equilibrate per l’equo compenso (articolo 9) e per il mezzo rinvio dell’obbligo di Bim, limitato alle opere sopra i due milioni (articolo 10). Brillante la soluzione dello sdoppiamento del PFTE che si fa pesante per gli appalti integrati con le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 11) e leggero per le proposte del promotore in Ppp (allegato I.7, articolo 6-bis). Aggiustamento sulla progettazione (c’è più Bim) ma ancora il quadro non è completo e manca l’adeguamento dei corrispettivi. Male sul contratto prevalente (articolo 1), con il mantenimento dei contratti a “tutele analoghe”: resta tutto com’è, le nuove linee guida non saranno la soluzione ai problemi che la norma crea. Più attenzione per l’interoperabilità delle banche dati (articoli 5 e 6), richiesti standard europei alle PAD (articolo 7). Incentivi anche al personale non dipendente (articolo 12). Rafforzati i poteri ministeriali nella fase autorizzativa (articolo 8). Possibile riconferma dell’appaltatore o del concessionario con prestazioni di qualità (articolo 13): norma pro-concorrenza o trappola?
LE INTERVISTE DEL LUNEDì
LA DENUNCIA SULLA TRASPARENZA
I dati riguardano il primo semestre 2024 ed evidenziano che solo 36 appalti sono stati aggiudicati con una gara a procedura aperta. Inoltre, il 97% delle gare viene bandito con lo stesso criterio di esclusione delle offerte anomale, il metodo A. Riunione del Consiglio generale presieduto da Santo Cutrone alla presenza del vicepresidente nazionale De Bartolomeo. Il Rapporto è stato trasmesso all’assessore alle Infrastrutture Aricò con la richiesta di un incontro urgente. Il tema del recepimento del salva-casa.
LE SIMULAZIONI DI ANCE AL MINISTERO
La norma del decreto varato dal governo rende inutile il meccanismo che aveva rappresentato la riforma più importante del codice 36. Inutile anche un anno di intenso lavoro al tavolo tecnico ministeriale. Dalle simulazioni si evince come il modello francese recuperi sempre il 90% degli aumenti effettivi dei costi, mentre quello più favorevole alle imprese in Italia arriverebbe al massimo al 61% se si apportassero tre modifiche sostanziali al correttivo: riconoscimento del 90% (e non 80%), calcolo sull’intero aumento percentuale dei prezzi (e non solo sull’eccedenza rispetto al 5%), arretramento del tempo di avvio della revisione dall’aggiudicazione al momento della presentazione dell’offerta.
Il principio di invarianza delle medie o della cristallizzazione della graduatoria, sebbene già previsto dal codice 163, ancora oggi tuttavia non è compreso e applicato correttamente dalle stazioni appaltanti e anche da qualche piattaforma di approvvigionamento digitale. Vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.
E’ un principio da sempre codificato in materia di appalti pubblici: lo prevedeva il codice 163/2006 (articolo 38, comma 2-bis, ultimo periodo), lo abbiamo ritrovato nel codice 50/2016 (articolo 95, comma 15) ed è stato recepito anche dall’attuale codice 36/2023. Il suo articolo 108, comma 12, stabilisce, infatti, che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
CORRETTIVO APPALTI
I professionisti soddisfatti della soluzione sull’equo canone, ma preoccupati dall’introduzione obbligatoria del premio di accelerazione. I costruttori dell’Ance attendono la convocazione di Salvini dopo le forti tensioni per la marcia indietro sulla revisione prezzi e per il mancato rifinanziamento del decreto aiuti.
Università LUM Giuseppe Degennaro
LE MODIFICHE AL CODICE 36
L’articolo 60 viene modificato in senso opposto a quanto richiesto con forza dalle imprese: la soglia del 5% per far scattare la revisione prezzi viene considerata una franchigia che esclude la revisione sui primi 5 punti di aumento dei prezzi. Tensione altissima fra i costruttori che lamentano anche il mancato rifinanzamento del decreto aiuti, sempre per compensare i rincari degli anni passati.
APPROVATO IL CORRETTIVO DAL CDM
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto correttivo del codice degli appalti con 89 articoli e un corposo intervento sugli allegati. È la prima approvazione, ora il testo andrà alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri, poi tornerà al Cdm per il via libera finale che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Un comunicato del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia dodici punti qualificanti del decreto. Diario Diac comincia oggi e continuerà nei giorni prossimi un’analisi dettagliata delle norme del decreto, articolo per articolo, esprimendo anche una valutazione in voti da 1 a 10 della norma. Un modo non solo per rendere più chiara la norma e le sue implicazioni, ma anche capire le logiche e le dinamiche che ci sono dietro la soluzione prescelta (al posto di altre soluzioni possibili).
L'intervento
L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP/3
di Luigi Prestinenza Puglisi
Il libro, recentemente edito da Artem, che affronta i 30 anni di Gnosis Progetti, racconta come una società cooperativa di ingegneri e architetti con sede a Napoli, abbia assunto rilevanza nazionale. Il libro, per una strana coincidenza, è arrivato sul mio tavolo insieme ad uno che celebrava i 30 anni di Progetto CMR, una società di progettazione integrata, fondata l’anno dopo, nel 1994 con sede a Milano. Ed è arrivato proprio il giorno in cui stavo scrivendo un pezzo sui cambiamenti generati da tangentopoli che, lo ricordiamo, scoppiò in quegli anni: secondo alcuni storici, il 17 febbraio 1992 quando il pubblico ministero Antonio Di Pietro ottenne un ordine di cattura per l’ing. Mario Chiesa, membro di primo piano del PSI milanese. Tangentopoli impose radicali ripensamenti al mondo delle costruzioni. Pose, per esempio, fine all’assegnazione dei progetti secondo il manuale Cencelli: tanti progettisti portati dalla DC, tanti del PCI, tanti del PSI e degli altri partiti di governo e di opposizione. Attivò una stagione di concorsi, più puliti, se non altro per la paura delle manette.
Il bando
COMUNE DI MILANO
di Mercedes Tascedda
L'intervento
di Niccolò Grassi
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente riformulato dal c.d. “Correttivo” – ovvero dal D.Lgs. n. 209/2024 – rappresenta uno degli snodi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa: ciò che il legislatore intende attuare è un cambiamento strutturale profondo, volto a razionalizzare, professionalizzare e rendere maggiormente trasparente l’intero sistema degli appalti pubblici italiani.
Rigenerazione Umana/3
racconti di emilia martinelli
Ogni volta che passo davanti alla Cupola di San Gaudenzio, mi fermo un istante, respiro e penso: che bella che è. Talmente alta da sfiorare il cielo di Novara, talmente bella da sembrare inarrivabile.
Io quaggiù, sedici anni da quando sono nato, le cose belle mi sembrano tutte lontane. Troppo lontane per me. Non siamo abituati noi, siamo ragazzi e ragazze che combinano guai, finiscono nei casini e a volte pure all’IPM…non sai che è? È il carcere per minori, in pratica…. Bro…sai che c’è? Ognuno di noi ha la sua storia di macelli, di famiglia, di testa, di cuore, di tutto. Macelli che ti scombinano la vita, che ti opprimono, che poi vivi in mezzo al nero, che sicuro bello non è, hai capito Bro?
E quindi, come fai a sentirti bello se attorno a te tutto ti dice che sei zero? Io non lo so, ma so che è arrivato un giorno che l’amico mio Mammolo m’ha detto: “vieni con me bro, c’è un posto forte, guarda che è forte, davvero eh!”. Io ero un po’ diffidente, ma ho pensato: “ma sì vado a vedere, faccio una cosa tanto per fare e se non mi fila scappo via”.
Appena entrato al Nòva sono rimasto venti minuti fermo, immobile, a guardare.
Appalti Istruzioni per l’uso / 22
di Gabriella Sparano
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
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