IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
In un momento storico in cui le città italiane affrontano sfide cruciali — dal consumo di suolo alla desertificazione commerciale, dalla pressione turistica nei centri storici alla necessità di una transizione ecologica — il DDL 29 si propone come la prima legge organica capace di affrontare il tema della rigenerazione urbana con una visione sistemica e nazionale. Un testo che unifica otto proposte precedenti e che ambisce a trasformare il volto delle nostre città, rendendole più sostenibili, vivibili e resilienti.
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IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il 6 dicembre 2024, la giunta comunale di Milano, presieduta dal sindaco Giuseppe Sala, ha approvato all’unanimità la deliberazione 1512, recependo la proposta 1621/2024, concernente l’approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, come previsto dal Piano dei Servizi, nei casi contemplati dalla normativa vigente.
Il labirinto oscuro dell'edilizia
Nel panorama del diritto urbanistico e dell’edilizia, l’istituto della monetizzazione delle aree a standard e dei parcheggi emerge come uno strumento di crescente rilevanza, sebbene non privo di complessità interpretative e applicative. Esso rappresenta una modalità alternativa alla cessione diretta di aree destinate a urbanizzazioni e servizi pubblici o di interesse pubblico o generale.
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Il presente articolo analizza le recenti e concordanti posizioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione Penale (Sentenza n. 26620 del 21 luglio 2025) e del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3809 del 5 maggio 2025) in merito all’interpretazione e applicazione dell’Art. 41- quinquies, comma 6 (ora comma 1), della Legge Urbanistica n. 1150/1942. Entrambe le sentenze ribadiscono la natura fondamentale di tale norma e la sua imprescindibilità per la corretta pianificazione e trasformazione del territorio, specialmente in presenza di interventi edilizi di significativa entità.
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La proposta di legge n. 2332, presentata alla Camera dei Deputati il 28 marzo 2025, prima firmataria Erica Mazzetti (FI), rappresenta un passo atteso per l’Italia, mirando a un aggiornamento, riordino e coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. Tale proposta mira a delegare al Governo il compito di aggiornare, riordinare e coordinare la legislazione in materia edilizia. L’obiettivo principale è superare l’attuale quadro normativo frammentato, come il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che è stato modificato innumerevoli volte.
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L’articolo di questa settimana esplora la gentrificazione a Milano, un fenomeno complesso che si è radicato negli ultimi decenni attraverso percorsi urbanistici di rigenerazione urbana e city branding. Questa trasformazione ha portato ricchezza e attrattiva della città, come dimostrato dall’aumento vertiginoso dei prezzi immobiliari e in particolare degli affitti, parificando la città di Milano a metropoli globali come Parigi e New York. Tuttavia, tale processo ha “condotto” gradualmente ad una esclusione dei residenti originali dei quartieri da tali processi urbanizzativi che causa incremento dei costi e dei prezzi porta a disuguaglianze sociali, evidenziando come la nuova ricchezza non si ridistribuisca equamente.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
L’articolo di questa settimana utilizzerà un format friendly dedicato a tutti gli attori coinvolti nella compilazione della modulistica unica standardizzata del TUE, che si delinea attraverso una serie di domande e risposte in forma di FAQ che permetteranno di compilare ed inquadrare al meglio i percorsi procedimentali ivi inseriti e l’elenco della documentazione generale e obbligatoria da allegarsi nei singoli moduli. Tali FAQ saranno suddivise in due moduli: uno dedicato a FAQ di interesse generale e l’altro dedicato esclusivamente ai professionisti tecnici e ai funzionari degli Uffici Tecnici comunali incaricati delle istruttorie ex lege.
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L’articolo di questa settimana sarà dedicato all’illustrazione della documentazione a supporto da allegarsi ai nuovi modelli unici introdotti per il salva casa. In particolare la documentazione di carattere generale e quella specifica relativa ai moduli del Permesso di costruire, della Scia alternativa al PDC, della Scia e della Cila da presentarsi ai competenti Sportelli unici dell’edilizia.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
In questo articolo andremo ad illustrare in dettaglio le novità introdotte nei singoli moduli del Permesso di costruire, della Scia alternativa al PDC, della Scia e della Cila, utili al fine di comprenderne i dettagli necessari per una corretta compilazione e presentazione ai competenti Sportelli unici dell’edilizia. In particolare esamineremo i nuovi quadri inseriti o modificato dal Dl salva-casa.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
In questo articolo andremo ad illustrare in dettaglio le novità introdotte nei singoli moduli del Permesso di costruire, della Scia alternativa al PDC, della Scia e della Cila, utili al fine di comprenderne i dettagli necessari per una corretta compilazione e presentazione ai competenti Sportelli unici dell’edilizia.
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L’accordo del 27 marzo 2025 tra Stato, Regioni, ed Enti Locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell’11 aprile 2025, ha definito le istruzioni operative per l’adeguamento della modulistica edilizia alle novità introdotte dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, noto come DL “Salva Casa”.
L’obiettivo principale è l’aggiornamento dei moduli unificati e standardizzati in materia edilizia, adottati originariamente il 4 maggio e il 6 luglio 2017, per renderli conformi alle nuove disposizioni normative.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Aggiornamento significativo delle modalità di deposito e approvazione degli atti di frazionamento dei terreni e altri atti di aggiornamento catastale, con un focus sulla digitalizzazione e semplificazione delle procedure…
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il Consiglio regionale abruzzese nella seduta dell’11 luglio 2025, con voto favorevole a maggioranza, ha approvato il “salva-casa Abruzzo”. La norma contiene disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica. Il testo recepisce le indicazioni dell’impianto legislativo nazionale, declinando sul territorio regionale le specifiche esigenze del settore. Vengono aggiornate le regole che disciplinano il cambio delle destinazioni d’uso: in particolare, sulle abitazioni private, è favorito il recupero di sottotetti o magazzini. La legge, inoltre, consente di riqualificare le aree industriali dismesse, senza però consentire ampliamenti o nuove costruzioni.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
La circolare del Ministero della Cultura (MIC) Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale– Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V. del 2 aprile 2025, chiarisce l’applicazione dell’articolo 36-bis del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle procedure di accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali, e il suo rapporto con l’articolo 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Sul Ddl AS 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, dopo le audizioni alle commissioni settima (Cultura) e ottava (Ambiente e territorio) che hanno evidenziato alcuni profili di criticità (in particolare sul silenzio assenso), la settimana scorsa è stato adottato Il nuovo testo unificato che diventa la base di discussione per i nuovi emendamenti da presentarsi entro l’11 giugno (si veda l’articolo di Diario DIAC in proposito). In questo articolo affrontiamo il tema dell’applicazione del “silenzio-assenso” nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica in Italia, in particolare in relazione all’articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e all’articolo 17 della Legge 241/1990.
Il tema delinea un quadro complesso in cui la volontà di semplificazione e accelerazione procedurale (rappresentata dall’introduzione del silenzio assenso) si scontra con le esigenze specifiche e la rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica.
La posizione predominante, rafforzata dalla giurisprudenza costituzionale, sembra essere quella di escludere o limitare significativamente l’applicazione del silenzio assenso nei procedimenti di autorizzazione e accertamento di compatibilità paesaggistica, riaffermando il ruolo centrale della valutazione di merito da parte delle Soprintendenze. Esaminiamo, in particolare, alcune circolari ministeriali e regionali che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dell’istituto.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Nel febbraio 2025 è stato presentato il disegno di legge AS 1372 di riforma del codice del paesaggio (Dlgs 42/2004), nel nome della semplificazione e dello snellimento delle procedure, in riferimento ai pareri delle Soprintendenze nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni. Il Ddl prevede una “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”. Come detto in precedenti articoli, gli obiettivi dichiarati della Riforma nella relazione di accompagnamento sono:
- la razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni in tema di tutela del paesaggio, attribuendo ai Comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi edilizi di minore impatto,
- la riduzione dei tempi per l’espressione dei pareri endoprocedimentali di competenza delle Soprintendenza,
- l’applicazione del silenzio assenso in caso di decorso dei termini, senza per questo mettere a repentaglio la tutela del paesaggio.
Nelle due commissioni, settima e ottava del Senato, l’esame è andato avanti giungendo a una prima, parziale conclusione. Vediamo quale.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
E’ di qualche giorno fa il comunicato stampa del Comune di Milano che definisce i nuovi obiettivi dell’amministrazione, dopo la bufera degli arresti e delle indagini della procura degli ultimi mesi sui procedimenti edilizi. Un passo avanti con il quale il Comune vuole assicurare una valutazione omogenea degli interventi urbanistici ed edilizi, in attesa dell’adozione della variante al Pgt, ma anche un passo avanti rispetto alla legge salva-Milano, ancora ferma in Parlamento, per la portata forse eccessivamente arbitraria con cui si è interpretato il concetto di ristrutturazione edilizia e sulla disciplina urbanistica.
Due strade diametralmente opposte, quella delle linee di indirizzo deliberate in giunta e quella del salva-Milano, che andremo ad approfondire in questo articolo.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il parere.
Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?
Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Il disegno di legge S 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica” si propone di apportare una serie di modifiche al codice dei beni culturali, volte a disciplinare in maniera differente il perimetro e le varie modalità di intervento delle Soprintendenze nell’ambito dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. L’impianto del Ddl è stato descritto nel mio precedente articolo che si può leggere qui. Le finalità dichiarate dall’art. 1 del Ddl sono:
- una sensibile riduzione dei tempi amministrativi
- una garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali
- nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione
- rafforzamento della certezza del diritto
Si tratta, di per sé, di finalità pienamente condivisibili a un primo approccio di lettura (almeno sulla carta…). Tra gli obiettivi indicati nelle finalità della relazione di accompagnamento al DDL, emerge quello di garantire la tutela paesaggistica quale bene primario della collettività, tanto da godere di specifica tutela costituzionale, tant’è che l’articolo 9 della Costituzione prevede che “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Pertanto, ogni intervento negli ambiti di tutela paesaggistica non può esimersi dal verificare il miglior grado di tutela, considerato a tutti gli effetti una ricchezza del nostro paese Italia, oltre al fatto che tale “peculiarità” dei nostri territori può essere considerata una fonte di reddito per le nostre comunità anche al fine di arrestare lo spopolamento di tali territori, territori ricercati dalla comunità internazionale che portano a generare flussi turistici imponenti.