Intervento 2

DALLA CHAT "AMICI DI DIAC"

Il reale “sentimento” degli operatori verso la digitalizzazione, l’obiettivo dell’industrializzazione del settore delle costruzioni, le difficoltà dei piccoli comuni, l’aiuto che possono dare (o non dare) Demanio e Italferr, il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti che non può non andare avanti e altri argomenti nella discussione che si è tenuta ieri nella chat “Amici di Diac” dopo la pubblicazione dell’intervista al presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa (che si può leggere qui).

 

Tra l’esigenza di non discriminare forniture e servizi rispetto ai lavori e quella dell’assestamento della disciplina speciale introdotta per fronteggiare la straordinaria alterazione dei mercati generatasi tra il 2020 ed il 2023, la revisione prezzi, istituto necessario al contratto d’appalto, regolata ex novo in ambito pubblicistico dall’art. 60 del codice e aggiornata dal correttivo ancora inattuato per la parte lavori, non trova pace: il recente decreto legge 73, infatti, torna su di essa per risolvere alcune delle questioni aperte, peraltro diverse da quelle sorte a gennaio, subito dopo l’adozione del Dlgs 209, allora decisamente respinte dal governo in nome della stabilità della nuova disciplina.

I temi sul tappeto sono numerosi e tecnicamente complessi: vanno dai profili legati principalmente ai contratti di lavori, a questioni orizzontali, riconducibili soprattutto alla disciplina post correttivo, concernenti tutte le tipologie contrattuali, fino alle istanze di superamento del differente trattamento da ultimo riservato a servizi e forniture; il tutto in un contesto che, a cascata, si estende ai rapporti con subappaltatori e subcontraenti, cosa che renderebbe opportuno disporre di adeguati chiarimenti.

SICUREZZA E APPALTI/PERCHé VOTO NO

L’8 e 9 giugno si voterà il referendum abrogativo che propone la cancellazione parziale dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale del committente – da intendersi come l’appaltatore – per i danni derivanti da “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

 

Parlare, oggi, di rigenerazione urbana impone, anzitutto, una riflessione preliminare sulle caratteristiche del nostro impianto normativo in materia di pianificazione e attuazione urbanistica, parte di quella più ampia materia che la riforma costituzionale del 2001 ha definito “Governo del territorio”.

Tale impianto normativo, che ancora si incentra sulla legge urbanistica fondamentale, la 1150/1942, ha una chiara impostazione espansiva, nel senso di concepire l’assetto del territorio come regolazione dell’espansione dei nostri centri urbani. Idea che era certamente in linea con le esigenze dell’epoca nella quale la legge ha visto la luce. L’idea, invece, del riuso, del recupero (e, quindi, della rigenerazione) non era all’epoca neppure concepibile: si doveva costruire (o ricostruire, all’indomani degli eventi bellici), crescere, espandere.

Inevitabilmente correlato con questo paradigma espansivo è stato per decenni il consumo di nuovo suolo, per lo più agricolo, sino a quel momento inedificato. Ma anche questo, sempre all’epoca, non era percepito come un problema.

L’Einstein Telescope (ET) è un rilevatore di onde gravitazionali di nuova generazione e rappresenta una delle grandi infrastrutture di ricerca europee, attualmente nella fase preparatoria della Roadmap ESFRI, che prevedeva l’inizio della costruzione nel 2026 e l’operatività nel 2035 per circa 50 anni di vita (per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale Einstein Telescop). A oggi, nonostante un allungamento dei tempi di realizzazione, è una delle iniziative scientifiche al centro della strategia comunitaria per l’innovazione e la ricerca avanzata: sarà il rivelatore di onde gravitazionali più grande e sensibile mai costruito, in grado di osservare fenomeni attesi mai finora rilevati, come l’emissione continua da stelle di neutroni, le esplosioni di supernovae e il fondo cosmologico/astrofisico delle onde gravitazionali.

Questa innovativa infrastruttura sarà principalmente sviluppata in sotterraneo, includendo un sistema di interferometri ospitati in oltre 30 chilometri di gallerie, connesse a grandi caverne e strutture di servizio in superficie. Gli investimenti previsti per la realizzazione dell’opera ammontano attualmente a quasi 2 miliardi di euro.

Il sito italiano proposto per ospitare ET è l’area adiacente all’ex miniera metallifera di Sos Enattos, nel nord-est della Sardegna, in provincia di Nuoro. Dal 2019, questa località accoglie il laboratorio SAR-GRAV e l’esperimento Archimedes, realizzati grazie al finanziamento della Regione Sardegna e alla collaborazione con l’Università di Sassari, l’INFN, l’INGV, l’Università di Cagliari e IGEA S.p.A. La zona si distingue per le sue eccellenti caratteristiche geologiche e geomorfologiche, la ridotta interferenza antropica e una buona accessibilità…

DIGITALIZZAZIONE APPALTI

In un contesto in cui la digitalizzazione dei processi di progettazione e gestione delle opere pubbliche rappresenta un obiettivo strategico per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, si fa sempre più pressante la necessità di chiarire il quadro normativo e regolamentare applicabile agli strumenti digitali impiegati. Tra questi, un ruolo centrale è occupato dall’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) o Common Data Environment (CDE), piattaforma digitale collaborativa utilizzata, in particolare, nell’ambito dell’adozione del Building Information Modeling (BIM) da parte delle stazioni appaltanti.

Il codice degli appalti, (Dlgs 36/2023) e il successivo correttivo (Dlgs 209/2024) stabiliscono nell’ Allegato I.9 Art. 1 comma 4 che le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di dotarsi di un Ambiente di Condivisione dei Dati.

Tale soluzione informatica costituisce il fulcro della gestione informativa durante tutto il ciclo di vita di un appalto pubblico, dal suo affidamento alla gestione del contratto. È la piattaforma informatica attraverso la quale la committenza e i fornitori si coordinano e scambiano le informazioni (materiale tecnico, contrattuale, modelli, elaborati grafici, informazioni di natura economico finanziaria ecc.) al fine di garantire che il procedimento si svolga secondo principi di trasparenza, in conformità alle clausole contrattuali stipulate ed alla salvaguardia e protezione dei dati scambiati.

Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha iconicamente sancito l’ingresso operativo della digitalizzazione vera e propria nel cantiere edile o infrastrutturale con l’introduzione della figura del coordinatore dei flussi informativi all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori (sul versante della domanda).

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente riformulato dal c.d. “Correttivo” – ovvero dal D.Lgs. n. 209/2024 – rappresenta uno degli snodi fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici. Non si tratta di una semplice riorganizzazione amministrativa: ciò che il legislatore intende attuare è un cambiamento strutturale profondo, volto a razionalizzare, professionalizzare e rendere maggiormente trasparente l’intero sistema degli appalti pubblici italiani.

L'ANALISI

Il disegno di legge intitolato «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale» lo scorso 19 marzo è stato approvato dal Senato e passa ora all’esame della Camera. Da una prima lettura, appare indubbio che il legislatore abbia ribadito alcuni indirizzi espressi in alcuni propri recenti provvedimenti, primo tra essi il “correttivo” al codice dei contratti pubblici, emanato lo scorso 31 dicembre, con il decreto legislativo 209/2024.

Il decreto legislativo 36/2023 pone implicitamente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, in materia di Gestione Informativa Digitale (GID) una vera e propria questione esistenziale, di natura identitaria, la cui incomprensione sta iniziando a causare una molteplicità di fraintendimenti e di criticità. La questione consiste, appunto, nella ridefinizione dell’identità del versante della domanda pubblica e, in particolare, del committente pubblico.

Il disegno di legge sulle ricostruzioni, avviato nell’ultima fase dal governo Draghi e ora approvato per iniziativa del governo Meloni e del ministro Musumeci, che si è impegnato con tenacia per raggiungere il risultato, è molto più di quel che dice il titolo perché contiene l’idea di far uscire l’Italia, il suo territorio meraviglioso ma “fragile”, dalla logica delle emergenze continue, delle ricostruzioni “caso per caso”, del commissario straordinario del giorno dopo, delle cento leggi, delle mille ordinanze, dei labirinti delle procedure.

Ora la direzione di marcia è un’altra. Una legge quadro con principi comuni nazionali, un solo Dipartimento forte presso la Presidenza del consiglio, accanto a quello di Protezione civile, piattaforme digitali per i quadri conoscitivi territoriali, poteri di deroga  per i commissari straordinari per favorire le semplificazioni amministrative, un rapporto organico tra amministrazione politica e corpi tecnici  (CNR, INGV, Università italiane), un’organizzazione stabile dove sedimentare le molte competenze specialistiche del paese che non possono essere di volta in volta disperse e, soprattutto, un modello di governo multilivello e condiviso tra Stato, Regioni, Comuni.

Una legge necessaria per il territorio dell’Italia, dove 23 milioni di abitanti vivono in zone a rischio sismico e due terzi dei comuni sono in zone a rischio idrogeologico, reso ancor più grave dai cambiamenti climatici che generano acquazzoni improvvisi e violenti.

UN DIBATTITO ANCORA POCO CHIARO

Per ridurre il debito pubblico o quantomeno contenerne la lievitazione il governo ha programmato di cedere quote di partecipazione di imprese a controllo statale, con il target di 20 miliardi nel triennio 2024-26, conservando il controllo su quelle strategiche. Gli introiti della vendita di Montepaschi e della cessione in corso di una quota di Poste Italiane sono lontani dal raggiungere l’obiettivo, e fra le ipotesi che si fanno largo rientrano le ferrovie: meglio, ritornano le ferrovie, perché l’iniziativa di privatizzarle ha precedenti che vanno tenuti a mente per evitare di ripeterne gli errori.

DAL BLOG

Nella stagione che stiamo vivendo emerge in tutta evidenza un bisogno da affrontare urgentemente: il soddisfacimento sempre più difficile del Diritto costituzionale alla Casa. Se lo osserviamo bene e lo analizziamo nelle sue varie ricadute ci possiamo rendere conto facilmente che la risposta a questo problema urgente potrebbe essere una occasione preziosa.
Intanto dobbiamo dire che quel diritto essenziale si intreccia e si sovrappone con quello che abbiamo di recente scoperto essere anch’esso costituzionale del Diritto alla Città nella riflessione di Giovanni Maria Flick come luogo di formazione dell’individuo.

Lo è anche però nel dibattito pubblico di questi giorni quando si discute delle connessioni tra costo della vita, emergenza abitativa e fuga dal centro. Appare allora evidente che l’accesso per tutti ad un alloggio è una condizione essenziale di cittadinanza.

Nel 2024 con il prof. Francesco Manfredi abbiamo seguito i tavoli di confronto attivati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ragionato a lungo sui modelli da applicare e aperto uno sguardo sullo scenario europeo per comprendere come allineare l’Italia (il cui patrimonio di Casa sociale è un decimo dell’Olanda) alle migliori pratiche contemporanee e alle grandi tradizioni di Social Housing del continente. Negli incontri e nei dialoghi che abbiamo avuto mi ha abbastanza impressionato una verifica sul campo fatta con i responsabili di Legacoop abitanti in Lombardia (e che ho riscontrato nella collaborazione con le realtà modenesi) nell’ambito della proprietà indivisa e dell’affitto permanente.

NORME VIGENTI E PROSPETTIVE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici» si conclude, anche per la Gestione Informativa Digitale, spesso impropriamente fatta coincidere con l’acronimo BIM, peraltro ora espunto completamente dal nuovo codice dei contratti pubblici, un lungo iter, avviato con il decreto ministeriale 560/2017. Sul tema il cosiddetto correttivo essenzialmente ridefinisce con maggiore precisione alcuni passaggi già presenti nel decreto legislativo originario del 2023 e introduce alcuni ulteriori approfondimenti.
Il suo valore principale in merito consiste nel confermare sostanzialmente i termini dell’obbligatorietà dell’adozione, al netto di alcune variazioni delle soglie precedenti: in definitiva, si può affermare che il correttivo instilli negli operatori del versante della domanda pubblica (e, di conseguenza, anche dell’offerta privata) la percezione che la transizione digitale sia ormai irreversibile.
Naturalmente, i modi con cui tale evoluzione sarà conseguita e con i quali si determinerà un avanzamento della maturità digitale delle organizzazioni sono tutti da comprendere, all’interno di percorsi che saranno necessariamente differenziati.

Energy Performance Contract

Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.

Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.

Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.

Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico)  a cui sono agganciati i ricavi.

VERSO IL xxxvii RAPORTO CRESME

Le opere pubbliche stanno trainando il mercato delle costruzioni. Come previsto si è verificato il passaggio di testimone tra il mercato della riqualificazione privata e quello delle opere pubbliche: “scendere per salire su un altro treno” era lo slogan che avevamo usato guardando avanti nel XXXIII Rapporto Congiunturale del CRESME. E così le cose stanno. Ma una corretta lettura di quello che sta succedendo necessita di due metafore di riferimento per capire meglio: la prima è quella delle “montagne russe”; la seconda è quella della “forza inerziale”.

Che le costruzioni stiano vivendo una fase ciclica fuori scala ce lo dicono i dati, sia quelli delle opere pubbliche sia quelli della riqualificazione privata. Pochi numeri ci aiutano a comprendere. Dal 2014 al 2020, la media annua degli importi delle gare di opere pubbliche aggiudicate è stata di 15 miliardi di euro; nel 2021 si sale a 50 miliardi in un solo anno, nel 2022 a 59, nel 2023 a 95. Il mercato delle opere pubbliche del 2023 è grande 6,3 volte quello della media annua dei nove anni che vanno dal 2012 al 2020. Nei primi sei mesi del 2024 il calo delle aggiudicazioni è del -64%.

Oggi primo giorno di applicazione

La Direttiva NIS2, entrata ufficialmente in vigore oggi, 15 ottobre 2024, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza informatica in Europa. La scadenza di oggi segna il termine per gli Stati membri della UE per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Le aziende, tuttavia, avranno tempo fino al 18 gennaio 2025 per adeguarsi completamente alle nuove normative. Questo periodo consente alle organizzazioni di implementare le misure necessarie per essere conformi, come il miglioramento delle infrastrutture di sicurezza e l’adozione di sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi.

Per molte aziende, l’adeguamento alla NIS2 rappresenta una sfida significativa. Alle organizzazioni è richiesto di investire in nuove tecnologie, rivedere i propri processi interni e assicurare che il personale sia adeguatamente formato per rispondere alle crescenti minacce informatiche.

Le città, e in particolare le aree metropolitane, rappresentano un motore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Le economie di agglomerazione garantiscono elevati livelli di accessibilità infrastrutturale, attraggono imprese più efficienti, capitale umano e investimenti, aumentano la produttività1, favoriscono l’innovazione con la nascita e lo sviluppo di nuovi prodotti e migliorano l’allocazione delle risorse. Un ampio filone di letteratura economica ha dimostrato che le difficoltà dell’economia italiana2 a mantenere livelli di crescita della produttività nel lungo termine si possono imputare, oltre a molteplici fattori strutturali3, anche alle difficoltà del suo sistema urbano ad adattarsi alle sfide del nuovo millennio. In questo intervento indagheremo il tema della competitività delle città italiane nel confronto con le realtà metropolitane degli altri Paesi.

SICUREZZA DEL LAVORO/2

In Italia il concetto di sicurezza sul lavoro è presente già nella Costituzione all’articolo 35. “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Questo concetto purtroppo è sempre stato duro da digerire da parte di alcune imprese edili meno virtuose, le quali  lo hanno recepito più come una costosa scocciatura e un inutile orpello. Però nel corso degli anni, e a fronte di tragedie sul lavoro, nel nostro Paese si è iniziata a fare strada ogni anno di più la “cultura della sicurezza”. Il 19 marzo 1956 vede la luce il Dpr 303, Norme generali per l’igiene del lavoro. Negli anni successivi sono emanate altre leggi e decreti fino ad arrivare alla svolta del Dlgs 626/94 e del Dlgs 494/96. La prima volta in cui si affronta la sicurezza in modo organico, con l’introduzione di nuove figure professionali che affiancano il datore di lavoro nella sua programmazione della sicurezza. Nel 2008 arriva finalmente il Nuovo Testo Unico che abroga e rielabora tutte le precedenti norme, conosciuto come Dlgs 81/2008.

Appalti Istruzioni per l’uso / 34

di Gabriella Sparano

Nelle ultime settimane, il rinnovo della qualificazione delle stazioni appaltanti è stato un argomento molto discusso e dibattuto a causa dei requisiti introdotti e modificati dal Correttivo e del conseguente loro recepimento (solo dal 25 giugno scorso) nel sistema ANAC, a tal fine aggiornato all’esito di una consultazione on line lanciata dall’Autorità nei mesi precedenti. Protagonista silenzioso di tale processo di riqualificazione (l’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice attribuisce testualmente alle stazioni appaltanti il compito di accedere all’AUSA – rectius, al servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” – per inserire/aggiornare i dati necessari) è il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA). Ma chi è esattamente il RASA? Quali sono le sue funzioni principali, spesso misconosciute, e le responsabilità che gli derivano nel sistema complessivo degli appalti pubblici? Quali incompatibilità sussistono per tale ruolo? Il Codice, infatti, non prevede né cita tale figura.

Vediamolo insieme.

L'intervento

DOPO L'INTERVISTA A BUSìA

di Angelo Ciribini

È d’uopo ricordare che il codice dei contratti menziona la Gestione Informativa Digitale (GID), in luogo dell’abusato Building Information Modelling (BIM), in quanto la centralità della tematica si sta spostando rapidamente sul Data Management e sull’Information Management, e, nel medio termine, sull’Intelligenza Artificiale, come è testimoniato dai lavori del gruppo di lavoro ISO che, proprio in questi giorni, presso l’Università degli Studi di Brescia, sta ponendo mano a una profonda revisione delle norme della serie UNI EN ISO 19650, i documenti di riferimento per i mercati internazionali in materia.

L'intervento

DALLA CHAT "AMICI DI DIAC"

Il reale “sentimento” degli operatori verso la digitalizzazione, l’obiettivo dell’industrializzazione del settore delle costruzioni, le difficoltà dei piccoli comuni, l’aiuto che possono dare (o non dare) Demanio e Italferr, il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti che non può non andare avanti e altri argomenti nella discussione che si è tenuta ieri nella chat “Amici di Diac” dopo la pubblicazione dell’intervista al presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa (che si può leggere qui).

 

Dentro il cerchio/12

La Voce dei Geometri

di Ezio Piantedosi

Vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Il geometra che verrà: perché il futuro dell’ambiente costruito si decide oggi

Siamo a un bivio. Da una parte, un’Italia che costruisce come ha sempre fatto – con logiche del secolo scorso, competenze frammentate, resistenze al cambiamento. Dall’altra, la possibilità di immaginare professionisti tecnici capaci di guidare davvero la trasformazione dell’ambiente costruito. Il geometra di domani non sarà quello di oggi. Non può esserlo.

Argomenti

Accedi