IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 34
Paesaggio e semplificazione edilizia nel decreto salva-casa: un’analisi della circolare del MIC
La circolare del Ministero della Cultura (MIC) Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale– Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V. del 2 aprile 2025, chiarisce l’applicazione dell’articolo 36-bis del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle procedure di accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali, e il suo rapporto con l’articolo 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
IN SINTESI
Antinomia e disallineamento
Questa nuova disposizione prevede che, per gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 36 bis TUE (parziali difformità, variazioni essenziali), eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, venga richiesto un parere vincolante all’autorità preposta alla gestione del vincolo in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica.
La novità rilevante è che questo parere vincolante può essere richiesto anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
Dal confronto emerge che l’articolo 36-bis del TUE introduce un’ipotesi di rilascio ex post (in sanatoria) del parere vincolante di compatibilità paesaggistica che include casi (creazione di superfici/volumi) espressamente esclusi dalla normativa di settore rappresentata dall’articolo 167, comma 4, del Codice BCP.
Questa apparente “antinomia” o “disallineamento” tra le due norme è risolta dalla circolare applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo.
Nonostante l’articolo 183, comma 6, del Codice BCP preveda che le leggi non possano introdurre deroghe ai principi del Codice se non mediante espressa modificazione, la circolare ritiene che questa disposizione abbia una funzione programmatica e non incida sui principi ordinamentali che regolano la successione delle leggi.
La circolare, inoltre, chiarisce che l’articolo 36-bis non deroga ai principi del Codice BCP, in quanto, il parere delle Soprintendenze (SABAP) mantiene la sua natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Pertanto, alla luce del criterio cronologico, la disposizione di cui all’articolo 36-bis trovi piena applicazione, anche in mancanza di un richiamo derogatorio all’articolo 167, comma 4, del Codice BCP al suo interno.
Il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica stabilito dal Codice non impedisce al legislatore di introdurre, per legge, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento, come fatto con l’articolo 36-bis per i casi specifici previsti dal suo comma 1.
Inquadramento e sintesi
Inquadriamo di seguito i contesti applicativi dei due articoli e la risposta del ministero attraverso alcuni punti esplicativi.
- Introduzione di nuove ipotesi di accertamento ex post (in sanatoria) della compatibilità paesaggistica:
L’articolo 36-bis, comma 4, del TUE, come chiarito dalla circolare, introduce la possibilità di ottenere un parere vincolante relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche per interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Questo passaggio è innovativo e significativo perché, in generale, l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata successivamente alla realizzazione degli interventi.
- Applicazione anche per opere che creano superfici utili o volumi:
Una delle implicazioni più rilevanti è che l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis è possibile anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. Questo si discosta da quanto previsto dall’articolo 167, comma 4, lettera a) del Codice BCP, che tradizionalmente limitava l’accertamento ex post ai lavori che non avessero determinato tali incrementi. La circolare risolve questa apparente antinomia applicando il criterio cronologico, poiché l’articolo 36-bis è una disposizione successiva.
- Ambito di applicazione dell’art. 36-bis:
Le disposizioni sull’accertamento ex post si applicano specificamente nei casi di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 34 del TUE, oppure in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 37 del TUE, inclusi i casi di variazioni essenziali di cui all’articolo 32.
- Mantenimento della vincolatività del parere della Soprintendenza:
Nonostante l’introduzione di nuove ipotesi di sanatoria, il parere della Soprintendenza (SABAP) mantiene la sua natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. La circolare afferma che ciò assicura che l’articolo 36-bis non deroghi ai principi fondamentali del Codice BCP.
- Termini per l’emissione del parere e rischio di silenzio-assenso:
Ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, l’autorità competente (preposta alla gestione del vincolo) richiede il parere vincolante alla Soprintendenza, che deve renderlo entro il termine perentorio di novanta giorni. Se il parere non viene reso entro tale termine, si intende formato il silenzio-assenso. La circolare richiama l’attenzione degli Istituti (come le Soprintendenze) sulla necessità di organizzarsi internamente per limitare il maturare del silenzio-assenso a casi marginali e residuali, dato che esso impedisce all’Amministrazione di esprimersi sulla compatibilità paesaggistica.
- Applicazione anche per vincoli apposti successivamente:
Le disposizioni sull’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis si applicano anche nei casi in cui gli interventi risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
- Validità residua dell’articolo 167 del Codice BCP:
L’articolo 167 del Codice BCP trova piena applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal comma 1 dell’art. 36-bis del TUE. Restano inoltre fermi i principi sanzionatori e di rimessa in pristino previsti dall’art. 167 del Codice in caso di valutazione negativa della compatibilità paesaggistica.
Conclusioni
In sintesi, la Circolare MIC 36bis chiarisce che l’introduzione dell’articolo 36-bis nel TUE ha creato nuove, specifiche possibilità di valutare ex post la compatibilità paesaggistica di interventi edilizi, inclusi quelli che hanno comportato aumenti di superficie o volume, superando l’ordinaria preclusione del rilascio in sanatoria e le limitazioni dell’articolo 167, comma 4, lettera a) del Codice BCP.
Tuttavia, il parere della Soprintendenza rimane centrale e vincolante, e la circolare esorta le amministrazioni a rispettare i termini per evitarne la sostituzione con il silenzio-assenso.
Allegato Circolare Ministero della Cultura: https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/04/MIC_circolare_esplicativa_art_36-bis_TUE.pdf
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