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L’art. 36 bis TUE, introdotto dal salva-casa, opera per la prima volta una netta separazione di un binomio precedentemente inscindibile, che è sempre stato un unicum in quasi tutte le normative di settore: cioè la disciplina urbanistica/edilizia.
Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)
In questi anni edilizia e urbanistica hanno avuto una lunga, pacifica e serena convivenza.
Una disciplina complessa come quella dell’urbanistica, che ha contenuti ampi, inerendo alla trasformazione del territorio nel suo complesso, è riuscita a convivere con la disciplina edilizia.
Nessuno fino al momento del decreto ha mai sentito la necessità di operare una chiara distinzione tra le norme che riguardavano i due profili.
La disciplina edilizia e urbanistica rappresentano un aspetto cruciale nella gestione del territorio e nello sviluppo urbano. Nel contesto del salva-casa tali discipline assumono un ruolo ancora più significativo, poiché mirano a garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni, nonché a preservare il patrimonio edilizio esistente.
Il presente articolo esplorerà in dettaglio la definizione di disciplina edilizia e urbanistica, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e l’importanza di una corretta definizione del loro perimetro, ora che è avvenuta la “separazione”.
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