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Coordinamento, operatività e sovrapposizioni delle leggi regionali con il salva-casa. Stato dell’arte nelle regioni a statuto ordinario
Il coordinamento tra il decreto salva-casa e le leggi regionali, sia a statuto speciale che ordinario, rappresenta una sfida davvero complessa nel panorama legislativo italiano. Il decreto legge 69/2024 mira a fornire soluzioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ma il suo recepimento e coordinamento nelle realtà regionali si scontra con una variegata disomogeneità.
Questa disomogeneità emerge chiaramente, ad esempio, nel nuovo procedimento di cui all’art. 36 bis, che contiene un riferimento alle variazioni essenziali, rientranti nel genus delle patologie edilizie. Tali variazioni essenziali, per le quali la normativa nazionale in esame non detta una precisa definizione, non trovano sempre una disciplina omogenea nelle leggi regionali (in taluni casi le leggi sono addirittura assenti), lasciando spazio a contenziosi.
Le regioni a statuto speciale e ordinario sono chiamate a confrontarsi con le disposizioni del decreto senza una differenziazione specifica, il che implica un obbligo di adeguamento alle norme statali, pur mantenendo la possibilità di introdurre semplificazioni normative proprie. Tuttavia, solo alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, la Sicilia e da ultimo l’Umbria, hanno finora emanato circolari provvisorie per il recepimento del decreto, evidenziando così la necessità di un approccio più uniforme e coordinato a livello nazionale.
IN SINTESI
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha svolto un’analisi approfondita del decreto, evidenziando i principali ostacoli attuativi e proponendo soluzioni concrete per superare le difficoltà operative incontrate dagli uffici tecnici comunali. Questi ultimi, si trovano spesso a dover applicare normative regionali in evoluzione, e talvolta contraddittorie rispetto alle previsioni del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), aggravando la situazione di incertezza normativa.
La Regione Sicilia insieme all’Umbria, ad esempio, hanno emanato una circolare in cui vengono indicate analiticamente le norme del salva-casa di applicazione automatica e quelle non immediatamente efficaci, mentre l’Emilia-Romagna ha pubblicato un documento preliminare illustrativo che confronta gli effetti del decreto sulla legislazione edilizia regionale vigente. Queste iniziative regionali rappresentano passi importanti verso un maggiore coordinamento, ma il superamento della frammentazione normativa rimane una sfida significativa.
In tale contesto, l’ANCE ha elaborato una serie di vademecum per fornire indicazioni pratiche agli operatori del settore edilizio, al fine di confrontare la disciplina delle variazioni essenziali contenuta nel salva-casa con le normative regionali. Questi strumenti si rivelano fondamentali per orientarsi nel complesso quadro legislativo e per applicare le nuove disposizioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
La questione del coordinamento tra leggi nazionali e regionali in materia edilizia è quindi centrale e richiede un dialogo costante tra i diversi livelli di governo. La ricerca di un equilibrio tra le esigenze di semplificazione normativa e il rispetto delle autonomie regionali è un processo in corso, che necessita di attenzione e collaborazione per garantire un’applicazione efficace e omogenea delle disposizioni del decreto, ma la strada verso un’integrazione completa delle normative è ancora lunga e richiede un impegno congiunto.
Tale coordinamento tra normativa statale e leggi regionali rappresenta un nodo cruciale per il settore edilizio italiano. La risoluzione di questo nodo passa attraverso un’analisi dettagliata delle normative esistenti, un confronto costruttivo tra le parti interessate e l’adozione di un approccio pragmatico che tenga conto delle specificità regionali, senza perdere di vista l’obiettivo di una semplificazione edilizia che sia realmente efficace ed inclusiva. Solo attraverso un lavoro di squadra e una visione condivisa sarà possibile superare le barriere normative e promuovere uno sviluppo edilizio sostenibile e rispettoso delle diverse realtà territoriali italiane.
Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Governo del territorio tra competenze statali e regionalismo.
L’edilizia, come disciplina e pratica, si colloca al centro di un complesso sistema di normative e competenze che intersecano vari livelli di governo, dal nazionale al locale.
In Italia, la materia dell’edilizia è strettamente legata al concetto di governo del territorio, materia che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni. Ciò significa che, mentre lo Stato detiene il potere di definire i principi fondamentali, le regioni hanno la facoltà di regolamentare gli aspetti più specifici e dettagliati in relazione alle peculiarità del proprio territorio.
La riforma ha portato ad una ridefinizione delle competenze in materia urbanistica, precedentemente considerata sinonimo di governo del territorio, ma ora distinta in termini di competenze legislative. La legge urbanistica fondamentale, la n. 1150 del 1942, ha delineato il quadro normativo entro cui si muove l’attività edilizia in Italia, stabilendo le basi per la pianificazione territoriale e l’uso del suolo.
Con l’articolo 117 della Costituzione, si è assistito a un’evoluzione del linguaggio normativo che ha sostituito la voce “urbanistica” con “governo del territorio”, suggerendo una nozione più ampia che va oltre la semplice pianificazione urbana per abbracciare l’intero assetto territoriale. Tuttavia, la dottrina giuridica e le interpretazioni legislative hanno dibattuto sull’effettiva portata di questa modifica terminologica.
Alcuni sostengono che il cambio di dizione non implichi una diversa concezione sostanziale, ma piuttosto un aggiornamento lessicale che riflette una visione più olistica del territorio. Altri, invece, interpretano il “governo del territorio” come distinto dall’urbanistica tradizionale, ritenendo quest’ultima materia di competenza esclusiva delle regioni, in quanto non più esplicitamente menzionata nel nuovo articolo 117. Questa visione è supportata dall’assenza di riferimenti diretti all’urbanistica nel testo riformato, il che potrebbe indicare un trasferimento di competenze più specifiche alle regioni.
In questo contesto, il ruolo dei Comuni diventa cruciale, poiché sono chiamati a disciplinare l’attività edilizia attraverso strumenti come i piani regolatori generali o strumenti equipollenti, operando nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti a livello statale e delle norme regionali. La legge Bucalossi del 1977 e i decreti successivi hanno ulteriormente chiarito e definito le competenze comunali e regionali, ampliando la portata della materia urbanistica per includere anche la protezione dell’ambiente e l’uso del territorio in senso lato.
La complessità del quadro normativo italiano in materia di edilizia e governo del territorio riflette la necessità di bilanciare gli interessi locali con quelli nazionali, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e la sostenibilità dello sviluppo.
Le sfide poste dalla gestione del territorio richiedono un approccio integrato e coordinato, che tenga conto delle dinamiche socio-economiche, delle esigenze di conservazione e di quelle di sviluppo, in un equilibrio dinamico che è al cuore della legislazione concorrente in materia di edilizia e urbanistica.
Il rapporto tra norma statale sopravvenuta e la legislazione regionale a statuto ordinario: la legge Scelba

Legge 62/1953. “Art. 10. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.”
Volevo affrontare in questo paragrafo il tema del rapporto intercorrente tra la norma statale (il decreto salva-casa convertito in legge 105/2024) e le normative delle Regioni a statuto ordinario di cui all’art. 116 della costituzione, ove tra le stesse sussista un contrasto.
La legge n. 62 del 10 febbraio del 1953 (c.d. Legge Scelba) avente ad oggetto “Costituzione e funzionamento degli organi regionali” parrebbe risolvere il problema che si sono posti e si stanno ancora ponendo tutti gli operatori del settore: i tecnici professionisti, gli uffici statali e regionali interessati e soprattutto i funzionari comunali degli uffici tecnici, i quali devono gestire i nuovi procedimenti.
L’art. 10 della legge “Scelba” stabilisce in 90 giorni il frame temporale entro il quale le regioni devono adeguarsi ai nuovi principi generali dettati dal salva-casa. Allo spirare di tale finestra la normativa regionale in contrasto con quella statale si deve intendere abrogata.
E’ necessario un excursus storico di tale normativa, al fine di comprenderne l’importanza.
La legge Scelba rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel diritto costituzionale italiano, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra legislazione statale e regionale.
Tale legge stabilisce che, nelle materie di competenza concorrente, qualora le leggi della Repubblica modificano i principi fondamentali, queste ultime prevalgono sulle leggi regionali che siano in contrasto con esse. In altre parole, si è introdotto un meccanismo di abrogazione automatica delle norme regionali in caso di contrasto con nuove norme statali che ridefiniscono i principi fondamentali.
L’articolo 1, che è stato successivamente abrogato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, delineava il funzionamento degli organi regionali, mentre gli articoli successivi si concentravano sulla potestà normativa delle regioni, sui rapporti tra le varie entità territoriali e sui controlli sull’amministrazione regionale.
La legge Scelba ha avuto un impatto significativo sulle dinamiche di potere tra lo Stato e le regioni, influenzando la distribuzione delle competenze legislative e l’esercizio dell’autonomia regionale. Il dibattito sull’autonomia differenziata è di estrema attualità negli ultimi mesi ed è oggetto di aspri contrasti politici che stanno destabilizzando il sistema delle autonomie locali e del regionalismo differenziato.
La sentenza n. 1848 del 17 novembre 2020 del Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito l’applicazione di questa legge, sottolineando che “la sopravvenienza di una norma statale di principio in materia di legislazione concorrente determina l’abrogazione automatica della norma regionale preesistente in contrasto con essa.”
Tale principio è stato confermato da numerose decisioni della Corte Costituzionale, che hanno sottolineato l’obbligo delle regioni di adeguare la propria legislazione alle norme statali di principio.
La legge Scelba ha giocato un ruolo cruciale nel modellare l’architettura costituzionale italiana post-bellica, stabilendo un equilibrio tra l’autonomia delle regioni e l’unità dello Stato. La sua influenza si estende ben oltre la sua applicazione pratica, riflettendo i valori democratici e i principi di legalità che sono alla base del sistema giuridico italiano. La sua eredità continua a essere rilevante nell’interpretazione e nell’applicazione delle leggi che governano il rapporto tra lo stato le regioni, assicurando che i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione siano rispettati e mantenuti.
Conclusioni
In conclusione, il rapporto tra le leggi regionali e il decreto salva-casa è un esempio emblematico della complessità del sistema legislativo italiano, dove il coordinamento e l’armonizzazione delle normative sono essenziali per garantire chiarezza e uniformità nell’applicazione delle leggi. La collaborazione tra i vari livelli di governo e l’adozione di un approccio analitico e pratico sono fondamentali per superare le sfide poste dalla disomogeneità delle normative e per realizzare pienamente gli obiettivi del decreto.
Negli uffici tecnici comunali, negli uffici dei liberi professionisti e dei tecnici incaricati all’attivazione e all’applicabilità delle procedure di sanatoria e di regolarizzazione previste dal decreto, emerge una condizione di “imbarazzante attesa”, attesa che ormai si prolunga da tre mesi.
Ogni giorno si scruta l’orizzonte con la speranza di vedere “in lontananza” almeno una flebile traccia di tale coordinamento stato/regioni che darà il via alla partenza ufficiale del salva-casa nei comuni.
Attendiamo speranzosi il lieto evento….