DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri
L’operatività di cui possiamo usufruire noi Professionisti ordinistici nell’ambito delle attività tecniche volte alla produzione di atti di aggiornamento catastale usufruisce ormai da quasi un ventennio di una costante attività di investimento e sviluppo da parte prima dell’Agenzia del Territorio, poi dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata inglobata.
Siamo di fronte a un chiaro percorso volto, oltre che a uniformare le prassi a livello nazionale, anche a innalzare lo standard qualitativo del dato che viene trattato e introdotto negli atti: percorso richiesto anche da noi Professionisti Geometri per poter dare un nostro contributo alla costruzione di un nuovo modo di operare in ambito catastale.
Sappiamo dove si indirizzano le aspettative del mondo economico e della politica ogni qualvolta si parli di patrimonio immobiliare (sia privato che pubblico); al centro del discorso c’è sempre la necessità puntuale di un sistema archiviale aggiornato, aggiornabile in tempo reale e disponibile alla consultazione con altrettanta tempestività di riscontro.
Si è già trattato, nel precedente intervento del 17 aprile, di come un dato economicamente misurabile senza approssimazioni rappresenti il punto di arrivo di un nuovo sistema estimale catastale che dovrà necessariamente aggiornarsi e costantemente attualizzarsi.
Per realizzarlo non basta, però, attuare rivoluzioni copernicane da fermi. Le politiche delle Agenzie dell’ultimo ventennio hanno giustamente cercato in ogni modo di dotare il sistema, che soprassiede a questo fondamentale traguardo, di ogni operatività utile a guidarne un percorso di avvicinamento.
Gli ultimi provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate – volti alla liberalizzazione della consultazione del dato catastale – e la migrazione delle funzionalità di aggiornamento al servizio anche dei Cittadini (Volturaweb e a breve Istanzeweb), sul portale istituzionale, quindi fruibili semplicemente tramite le funzionalità di accesso regolato, mostrano una decisa accelerazione che sorprende per efficacia comunicativa e potenzialità in sviluppo anche noi Geometri che ormai da decenni operiamo quotidianamente tramite i servizi di accesso federato della Società Geoweb (partecipata con una quota di maggioranza dal nostro Consiglio Nazionale).
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La sanabilità degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, prima dell’entrata in vigore del Dl 69/2024, è completamente affidata al Codice dei beni culturali e del paesaggio. In realtà, in un primo momento l’articolo 146 del Dlgs 42/2004 esclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Solo con il Dlgs 157/2006 vengono introdotti fondamentali correttivi al codice, modificando l’articolo 146 e sostituendo l’articolo 167, consentendo così la sanabilità di alcune limitate categorie d’intervento attraverso l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre e comunque per gli interventi che non abbiano determinato creazione di superficie utili o volumi, o l’aumento di quelli legittimamente realizzati.
L’introduzione dell’articolo 36-bis nel Dpr 380/2001 operata dal decreto salva-casa, determina importanti modifiche all’accertamento di conformità paesaggistica per le parziali difformità e le variazioni essenziali al permesso di costruire o alla SCIA. Lo stesso dicasi per gli interventi soggetti all’articolo 34-ter (regolarizzazione delle parziali difformità per titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977).
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Dietro la fondatezza di ogni decisione politica c’è spesso un dato tecnico. E nel caso di un evento emergenziale, è rappresentato da un rilievo, da una analisi ed una verifica che il professionista mette a disposizione delle autorità istituzionali e, indirettamente, della collettività. Un operato silenzioso e determinante, che si svolge dietro le quinte, quando i riflettori sono ancora puntati sulle conseguenze delle scosse e sul soccorso alla popolazione.
Questo è il cuore della Struttura Tecnica Nazionale (STN), il sistema di supporto alla Protezione Civile costituito dalle professioni tecniche di geometri, ingegneri, architetti e geologi nel 2020 (di recente si sono aggiunti Agronomi e Forestali, Periti agrari e Periti industriali). Un presidio che si caratterizza per la unicità del modello, l’affidabilità del metodo e l’impatto del ruolo svolto.
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Con il progredire dei lavori conseguenti alla realizzazione dei molteplici progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non solo, si sta facendo sempre più concreta una esigenza strutturata di tecnici “contabilizzatori”, figure professionali oramai essenziali in tutti i cantieri per la corretta computazione, gestione e contabilizzazione dei lavori.
Non si tratta solo di un fabbisogno momentaneo, legato alla straordinaria quantità di opere avviate, ma di una domanda che ormai sembra destinata a stabilizzarsi nel tempo, anche in forza della sempre maggiore necessità di doversi avvalere di un professionista “specializzato” nella computazione dei lavori (con metodologie BIM) e con particolare riguardo alla fase di contabilizzazione e rendicontazione finalizzata alle verifiche del rispetto delle tempistiche e dei budget assegnati, anche mediante l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
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Per il catasto fabbricati, il sistema estimale catastale italiano nasce e prende forma tra la fine degli anni trenta e il corso degli anni quaranta del secolo scorso e a tutt’oggi è regolato dalle medesime norme costitutive, salvo minime integrazioni di prassi e procedurali (per lo più riconducibili alle naturali implementazioni operativo-funzionali di carattere informatico e digitale).
Nel corso degli ultimi trent’anni, diversi sono stati gli appuntamenti dell’agenda politica che hanno condotto a porsi il quesito, se il sistema così creato potesse rappresentare ancora uno strumento valido considerando la sempre maggior centralità della fiscalità immobiliare rispetto ai processi economici e di bilancio del nostro Paese, in correlazione alla necessità di plasmare un sistema fiscale sempre più efficiente.
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L’accordo sulla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia sottoscritto il 27 marzo in Conferenza unificata, rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione delle norme di modifica del Dpr 380/2001 decretate dal salva-casa.
Alle regioni il compito di adeguare i contenuti alle proprie disposizioni entro il 9 maggio 2025 e ai comuni, in ogni caso, il necessario aggiornamento dei modelli entro il 23 maggio 2025. Nell’inerzia da parte degli enti locali, trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla Conferenza, i cittadini e le imprese potranno comunque utilizzare la nuova modulistica, ai sensi dell’articolo 24 comma 3 del Dl 90/2014.