DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 24
Prestazioni energetiche degli edifici, cambiano i requisiti minimi di calcolo: guida per i professionisti
Mentre molti colleghi erano concentrati sulle pratiche estive, a fine luglio 2025 la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha siglato un’intesa che ridisegna le regole del gioco per tutti noi: la revisione del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Non si tratta dell’ennesimo ritocco normativo da archiviare in una cartella. È un cambio di passo che impatterà concretamente su ogni progetto, ogni computo, ogni APE che rilasceremo nei prossimi anni.
La domanda non è più “se” adeguarsi, ma “come” farlo senza farsi trovare impreparati quando il nuovo decreto entrerà in vigore – e succederà tra 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il quadro normativo: non solo aggiornamento, ma svolta
Il nuovo decreto introduce aggiornamenti alle metodologie di calcolo, ai requisiti minimi e alle definizioni tecniche, oltre a prevedere ulteriori integrazioni riguardanti le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, la gestione dei ponti termici e l’applicazione di nuove norme tecniche.
Contestualmente, il D.M. 7 agosto 2025 sul regime di incentivazione per piccoli interventi (efficientamento energetico e fonti rinnovabili) pone come presupposto l’obiettivo della riqualificazione energetica degli edifici, in conformità al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Il quadro normativo nazionale viene così aggiornato per recepire le direttive europee, migliorare la prestazione energetica degli immobili e ampliare le condizioni tecnico-impiantistiche previste dalla normativa. Ma – e questo è il punto – stavolta non basterà aggiornare il software e sperare che “giri”. Servirà ripensare l’approccio stesso alla progettazione.
Finalità: gli obiettivi (ambiziosi) della nuova disciplina
I principali obiettivi dichiarati sono:
- aumentare l’efficienza energetica degli edifici,
- migliorare il benessere interno e la qualità dell’involucro,
- integrare infrastrutture per la mobilità elettrica e considerarne l’impatto energetico,
- aggiornare le metodologie di calcolo alle norme tecniche più recenti,
- fissare requisiti minimi più rigorosi per involucro, impianti e gestione energetica, inclusa energia primaria e fonti rinnovabili.
Sulla carta, tutto condivisibile. Nella pratica quotidiana? Vedremo tra poco quali nodi andranno sciolti.
Le modifiche tecniche: cosa cambia davvero
Definizioni aggiornate e campo di applicazione
La definizione di ponte termico reale viene finalmente inclusa nel calcolo dell’edificio di riferimento. Chi ha sempre fatto finta che i ponti termici fossero un dettaglio trascurabile dovrà ricredersi: ora pesano, e parecchio.
Sono previste infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con requisiti minimi obbligatori per edifici nuovi o ristrutturati. La mobilità elettrica entra prepotentemente nel nostro lavoro, che ci piaccia o no.
La norma mantiene distinzioni tra nuovi edifici, grandi ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, ma con paletti più stringenti su tutti i fronti.
Norme tecniche e metodi di calcolo
Il riferimento alle norme tecniche è stato aggiornato includendo UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per l’illuminazione degli edifici non residenziali.
Il nuovo edificio di riferimento considera ora ponti termici, dispersioni reali e il calcolo dell’energia per illuminazione e ascensori nei casi non residenziali. Tradotto: la modellazione diventa più complessa, ma anche più aderente alla realtà fisica dell’edificio.
Requisiti involucro e impianti
Sono stati modificati i limiti di trasmittanza termica per pareti, coperture, pavimenti e infissi, con criteri più stringenti a seconda della zona climatica.
È introdotta l’obbligatorietà di verifiche puntuali sui ponti termici, con penalità significative se non sono adeguatamente considerati. Non basta più “mettere il cappotto”: bisogna farlo bene, evitando discontinuità e dispersioni localizzate.
Aumentati anche i requisiti minimi per impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e gestione energetica, soprattutto negli edifici non residenziali dove l’automazione diventa quasi un obbligo di fatto.
Integrazione delle fonti rinnovabili e mobilità elettrica
È richiesta la predisposizione degli edifici per l’allacciamento dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici (pre-cablaggio o infrastruttura minima) nei nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione rilevanti.
Si promuove inoltre l’adozione di sistemi ibridi, pompe di calore, solare termico e l’integrazione impiantistica con fonti rinnovabili, sebbene i dettagli relativi ai valori minimi siano disciplinati da specifiche tecniche e normative attuative ancora in fase di definizione.
I tempi: la transizione (e l’incertezza)
Secondo le fonti, il nuovo DM entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fino ad allora valgono ancora i requisiti del DM 2015. Attenzione però: è fondamentale tenere sotto controllo sia la data di pubblicazione che quella di decorrenza effettiva. I progetti avviati “a cavallo” potrebbero trovarsi in una zona grigia normativa che richiederà chiarimenti caso per caso.
Cosa significa per noi professionisti: istruzioni per l’uso
Dal punto di vista operativo, le modifiche impongono alcuni passaggi immediati:
Software e modellazione
È necessario verificare che i software di simulazione energetica siano aggiornati per includere i nuovi parametri: ponti termici, norme UNI/TS aggiornate, infrastrutture di ricarica. L’edificio di riferimento va ripensato da zero.
Progettazione dell’involucro
I ponti termici non sono più un “dettaglio da sistemare dopo”. Vanno considerati fin dalla scelta dei materiali e nei dettagli costruttivi. Significa dialogo più stretto con strutturisti e imprese, fin dalle fasi iniziali.
Impianti e gestione energia
Negli edifici terziari, sistemi di automazione, monitoraggio e controllo energetico diventano la norma, non l’eccezione. Chi lavora nel terziario dovrà aggiornarsi su building automation e sistemi BACS.
Computo economico
L’integrazione delle fonti rinnovabili e la predisposizione per la mobilità elettrica non sono più optional: sono voci di capitolato. Il committente va informato subito, per evitare sorprese in fase di offerta.
Certificazione energetica (APE) e diagnosi
Le verifiche dovranno considerare i nuovi limiti e la dotazione impiantistica richiesta. Chi certifica dovrà aggiornarsi normativamente e, probabilmente, investire in formazione continua.
Interventi sull’esistente
Qui si gioca la partita più complicata. Rispettare i nuovi limiti su edifici datati richiederà spesso una progettazione integrata involucro-impianto. In alcuni casi, sarà necessario essere onesti con il committente: “si può fare, ma costa”.
Le criticità: parliamoci chiaro
Non tutto è definito. I valori numerici precisi dei limiti di trasmittanza, i requisiti puntuali per i ponti termici e le modalità di verifica non sono ancora uniformemente regolamentati a livello regionale. Questo significa che, per qualche mese, navigheremo a vista.
La fase transitoria introdurrà inevitabilmente elementi di incertezza normativa. I progetti avviati prima dell’entrata in vigore potrebbero richiedere adeguamenti o dover dimostrare conformità ai vecchi requisiti: servirà documentazione puntuale.
L’aumentata complessità progettuale e normativa determinerà un incremento dei costi professionali: diagnosi energetiche più approfondite, modellazioni più accurate, verifiche più puntuali. Il committente dovrà esserne consapevole, e noi dovremo saperlo comunicare.
La necessaria sinergia tra progettazione architettonica, involucro edilizio, impiantistica e infrastrutture accessorie presuppone una collaborazione interdisciplinare più strutturata. Lavorare in team non sarà più un vezzo, ma una necessità.
Infine, una preoccupazione che condivido con molti colleghi: le piccole realtà professionali potrebbero faticare ad aggiornarsi tempestivamente, sia per i costi dei nuovi strumenti sia per la curva di apprendimento richiesta. Su questo punto, le associazioni di categoria dovranno fare la loro parte con formazione mirata e accessibile.
Conclusioni: prepararsi, non subire
Il DM “Requisiti Minimi 2025” non è l’ennesima complicazione burocratica da maledire davanti al caffè della pausa. È il nuovo perimetro del nostro lavoro. Involucro performante, ponti termici sotto controllo, impianti intelligenti, mobilità elettrica integrata: sono le coordinate della progettazione che verrà.
L’osservanza dei nuovi requisiti sarà obbligatoria per nuove costruzioni e ristrutturazioni, e chi si farà trovare impreparato rischierà ritardi, contenziosi e perdita di competitività.
Ma c’è anche un’opportunità: quella di alzare l’asticella della qualità progettuale, di dimostrare che la nostra categoria sa evolvere, sa leggere le trasformazioni del settore e sa guidare – non subire – il cambiamento.
Gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione ed efficienza energetica si raggiungono nei cantieri, non nelle slide ministeriali. E nei cantieri ci siamo noi. Sta a noi decidere se farci trovare pronti.