LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI
Possibilità di proposta da parte dell’operatore privato anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza e concorrenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni, la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche alle proposte presentate dal privato e di convovare una conferenza di servizi preliminare in cui invitare gli operatori economici. E ancora semplificazioni procedurali e tempi dimezzati (da 90 a 45 giorni) per la risposta dell’ente concedente alle proposte presentate.
Non ammesso sotto il previgente codice 50, che consentiva l’istituto dell’avvalimento solo per il prestito dei requisiti di partecipazione non posseduti dal concorrente ausiliato, l’avvalimento premiale o migliorativo ha ottenuto invece nel Codice 36 una specifica collocazione e disciplina e, in prospettiva, lo schema di correttivo ne vuole addirittura ampliare la portata. Vediamo, dunque, cos’è l’avvalimento premiale o migliorativo e quali sono gli adempimenti che gravano sull’ausiliato e sull’ausiliario.
Di cosa si tratta?
Come lascia intendere il nome stesso, l’avvalimento premiale o migliorativo ha l’esclusivo scopo di far conseguire una migliore valutazione dell’offerta all’ausiliato, che invece non necessita di alcun prestito dei requisiti per partecipare alla gara.
LE NOVITà DEL CORRETTIVO
Marcia indietro del codice appalti con le modifiche introdotte dal correttivo. Fin dalle linee guida SNA-ANAC approvate il 18 febbraio 2024, DIARIO DEI NUOVI APPALTI aveva fatto una battaglia contro l’esclusione di una parte consistente del mondo privato dalla formazione specialistica nel settore dei contratti pubblici accreditata ai fine della qualificazione delle stazioni appaltanti. Le linee guida erano obbligate ad attenersi alla norma del codice che prevedeva un esplicito divieto e che ora, nello schema di correttivo approvato dal Consiglio dei ministri, viene cancellata.
CODICE APPALTI
Sarà possibile ora nominare Responsabile unico del Progetto qualunque dipendente pubblico senza più distinzioni di inquadramento. Una disamina delle principali modifiche suddivise per le quattro fasi del ciclo di vita degli appalti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
UNIVERSItà Federico II
Il pagamento diretto al subappaltatore è un istituto da sempre previsto nell’ambito degli appalti pubblici con la finalità di tutelare, da un lato, il subappaltatore laddove parte contrattualmente debole e di garantire, dall’altro lato, il completamento dell’opera pubblica rispetto ad eventi ad essa esterni. Ma, nell’avvicendarsi dei diversi Codici, ne sono mutati i presupposti e le conseguenze. Vediamo in che modo l’attuale Codice lo disciplina e come avviene.
Di cosa si tratta?
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce l’eccezione alla regola per la quale il pagamento va effettuato all’affidatario dell’appalto, quale controparte contrattuale della stazione appaltante. Esso, pertanto, è consentito o, in altri casi, addirittura imposto dalla norma allorquando ricorrono specifiche condizioni.
LO STADIO COMUNALE DI STATTE
L'OPERA COLLEGATA AL PNRR/PNC
concessione di servizi integrati
la revisione del codice appalti
Soluzioni equilibrate per l’equo compenso (articolo 9) e per il mezzo rinvio dell’obbligo di Bim, limitato alle opere sopra i due milioni (articolo 10). Brillante la soluzione dello sdoppiamento del PFTE che si fa pesante per gli appalti integrati con le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 11) e leggero per le proposte del promotore in Ppp (allegato I.7, articolo 6-bis). Aggiustamento sulla progettazione (c’è più Bim) ma ancora il quadro non è completo e manca l’adeguamento dei corrispettivi. Male sul contratto prevalente (articolo 1), con il mantenimento dei contratti a “tutele analoghe”: resta tutto com’è, le nuove linee guida non saranno la soluzione ai problemi che la norma crea. Più attenzione per l’interoperabilità delle banche dati (articoli 5 e 6), richiesti standard europei alle PAD (articolo 7). Incentivi anche al personale non dipendente (articolo 12). Rafforzati i poteri ministeriali nella fase autorizzativa (articolo 8). Possibile riconferma dell’appaltatore o del concessionario con prestazioni di qualità (articolo 13): norma pro-concorrenza o trappola?
Nel correttivo un punto di equilibrio sull’equo compenso, ma gli effetti su mercato e prestazioni vanno sottoposti a rigorosa vigilanza
LA DENUNCIA SULLA TRASPARENZA
I dati riguardano il primo semestre 2024 ed evidenziano che solo 36 appalti sono stati aggiudicati con una gara a procedura aperta. Inoltre, il 97% delle gare viene bandito con lo stesso criterio di esclusione delle offerte anomale, il metodo A. Riunione del Consiglio generale presieduto da Santo Cutrone alla presenza del vicepresidente nazionale De Bartolomeo. Il Rapporto è stato trasmesso all’assessore alle Infrastrutture Aricò con la richiesta di un incontro urgente. Il tema del recepimento del salva-casa.
LE SIMULAZIONI DI ANCE AL MINISTERO
La norma del decreto varato dal governo rende inutile il meccanismo che aveva rappresentato la riforma più importante del codice 36. Inutile anche un anno di intenso lavoro al tavolo tecnico ministeriale. Dalle simulazioni si evince come il modello francese recuperi sempre il 90% degli aumenti effettivi dei costi, mentre quello più favorevole alle imprese in Italia arriverebbe al massimo al 61% se si apportassero tre modifiche sostanziali al correttivo: riconoscimento del 90% (e non 80%), calcolo sull’intero aumento percentuale dei prezzi (e non solo sull’eccedenza rispetto al 5%), arretramento del tempo di avvio della revisione dall’aggiudicazione al momento della presentazione dell’offerta.
Il principio di invarianza delle medie o della cristallizzazione della graduatoria, sebbene già previsto dal codice 163, ancora oggi tuttavia non è compreso e applicato correttamente dalle stazioni appaltanti e anche da qualche piattaforma di approvvigionamento digitale. Vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.
E’ un principio da sempre codificato in materia di appalti pubblici: lo prevedeva il codice 163/2006 (articolo 38, comma 2-bis, ultimo periodo), lo abbiamo ritrovato nel codice 50/2016 (articolo 95, comma 15) ed è stato recepito anche dall’attuale codice 36/2023. Il suo articolo 108, comma 12, stabilisce, infatti, che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
CORRETTIVO APPALTI
I professionisti soddisfatti della soluzione sull’equo canone, ma preoccupati dall’introduzione obbligatoria del premio di accelerazione. I costruttori dell’Ance attendono la convocazione di Salvini dopo le forti tensioni per la marcia indietro sulla revisione prezzi e per il mancato rifinanziamento del decreto aiuti.
Università LUM Giuseppe Degennaro
LE MODIFICHE AL CODICE 36
L’articolo 60 viene modificato in senso opposto a quanto richiesto con forza dalle imprese: la soglia del 5% per far scattare la revisione prezzi viene considerata una franchigia che esclude la revisione sui primi 5 punti di aumento dei prezzi. Tensione altissima fra i costruttori che lamentano anche il mancato rifinanzamento del decreto aiuti, sempre per compensare i rincari degli anni passati.
APPROVATO IL CORRETTIVO DAL CDM
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto correttivo del codice degli appalti con 89 articoli e un corposo intervento sugli allegati. È la prima approvazione, ora il testo andrà alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri, poi tornerà al Cdm per il via libera finale che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Un comunicato del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia dodici punti qualificanti del decreto. Diario Diac comincia oggi e continuerà nei giorni prossimi un’analisi dettagliata delle norme del decreto, articolo per articolo, esprimendo anche una valutazione in voti da 1 a 10 della norma. Un modo non solo per rendere più chiara la norma e le sue implicazioni, ma anche capire le logiche e le dinamiche che ci sono dietro la soluzione prescelta (al posto di altre soluzioni possibili).