APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.
Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.
In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.
Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.
Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.
Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).
Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).
Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?
Vediamolo insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Sia il codice dei contratti pubblici (oggi, articolo 96) sia l’ANAC (ex multis, Atto del Presidente del 10/07/2024) sia la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 24/04/2024, n. 7) sono chiari e fermi nell’affermare che i requisiti, generali e speciali, di partecipazione agli appalti devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, per tutta la durata della gara, e fino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Ciò impone, evidentemente, non solo il dovere in capo all’operatore economico di informare la stazione appaltante di ogni variazione incidente in tal senso (anche in nome del generale principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e pubblica amministrazione sancito dal comma 2-bis dell’articolo 1 della Legge n. 241/1990), ma anche il dovere in capo alla stessa stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.
Viene, quindi, da chiedersi che validità abbiano i certificati a tal fine necessari? Ogni quanto tempo la stazione appaltante deve, pertanto, chiedere nuovamente detti certificati per avere certezza della continuità del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico?
Vediamolo insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/19
Orchestratore e schede ANAC: rappresentano tuttora una difficoltà ed un elemento di incertezza per stazioni appaltanti e RUP non solo in fase di indizione della procedura di affidamento, ma anche nella fase esecutiva, per la comunicazione degli eventi successivi alla stipula del contratto. Quale scheda compilare? Cosa indicare? Come? Interrogativi che non trovano una facile risposta, anche per i continui aggiornamenti delle schede, l’ultimo qualche giorno fa, con l’inserimento di nuove tipologie che, se da un lato, mirano proprio a consentire alle stazioni appaltanti di effettuare operazioni prima impossibili, nello stesso tempo, non permettono appunto di stabilizzare e apprendere definitivamente i meccanismi della digitalizzazione.
Riprendiamo, allora, dopo quella relativa all’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice (Dubbi e interrogativi delle stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase sulla compilazione delle schede sull’esecuzione dell’appalto: la guida – DIAC), l’illustrazione delle schede ANAC, proseguendo con quelle relative alle procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50 del Codice.
Quale scheda ANAC va compilata?
Per le procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, sono utilizzabili due schede:
– la scheda P7_1_3, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati con una previa indagine di mercato ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a due fasi);
– la scheda P7_2, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati da elenchi di operatori economici, ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a fase unica).