Le stazioni appaltanti e l’obbligo Bim: identità ed equivoci della domanda pubblica

26 Nov 2025 di Angelo Ciribini

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L’implementazione della digitalizzazione nella gestione dei contratti pubblici nella forma dell’Information Management implica un enorme sforzo nella mediazione di natura culturale rivolta a stazioni appaltanti in gran parte estranee al tema per delle ragioni comprensibili, alla luce della storia recente dell’amministrazione pubblica e, oltre a tutto, alle prese con l’adozione contestuale dell’approvvigionamento digitale, di altrettanto impegnativa implementazione. Per coloro che operano nelle stazioni appaltanti, che cosa significa, allora, adempiere agli obblighi del BIM?

La domanda presuppone, peraltro, che vi sia l’esigenza di mettersi in regola nei riguardi di obbligazioni insorte recentemente, dopo un lungo periodo di sostanziale differimento, percepite evidentemente come una fonte di innegabili preoccupazioni.

È questo un quesito posti in termini corretti? 

La risposta, del tutto negativa, sta, anzitutto, nel rilevare come il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. conservi la citazione dell’acronimo unicamente nell’allegato concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il riferimento corretto presente nel Codice è, al contrario, GID, Gestione Informativa Digitale.

Ai più questa annotazione potrà apparire nominalistica, ma, se vogliamo tradurla nella sostanza, essa significa che esistano molte soluzioni digitali all’infuori dei modelli informativi.

In particolare, modello informativo è, però, qualsiasi contenitore informativo di dati strutturati o meno: lo è, ad esempio, quindi una relazione di calcolo così come un registro di contabilità o un piano di manutenzione, non solo quello che si produce tramite i cosiddetti software per la modellazione informativa.

Si tratta di comprendere come in questi contenitori le informazioni siano organizzate e strutturate.

Identificare, dunque, il tema con le rappresentazioni tridimensionali parametriche è improprio, ma, soprattutto, il concetto fondamentale da trasmettere è che si tratti di avere a che fare con dati, non più unicamente con documenti.

Che cosa sia il dato, nonostante le definizioni disponibili, non è, tuttavia, per l’operatore medio delle stazioni appaltanti calarlo nell’attualità e nella concretezza del quotidiano.

L’articolazione dei dati in informazioni richiede che essi siano supportati da una attribuzione semantica, cosicché sia possibile utilizzarli e interrogarli univocamente e in maniera correlata.

Per questa ragione oggi sono rilevanti ciò che chiamiamo ontologie, modelli di dati, dizionari dei dati.

Non sono locuzioni astratte, ma premesse indispensabili per mettere a frutto uno sforzo notevole, offerto dal produrre, di fatto, basi di dati, non (solo) rappresentazioni tridimensionali a effetto, epperò in se stesse sterili.

A che cosa servano serie dei dati affidabili è spiegato dai modelli linguistici, che se ne profittano per elaborare, anzitutto in documenti, testi non strutturati, oltre che per tradurli in dati strutturati.

Senza capire che nelle stazioni appaltanti occorra fare a lungo coesistere documenti e basi di dati sarà difficile andare oltre l’assolvimento di cogenza formale, oscura e sovrastrutturale, che, in parte, si risolve in forme di esternalizzazione.

Un esempio chiaro è offerto dalla coesistenza, per certi versi incommensurabile, tra la descrizione dei livelli di progettazione nei termini di elenco di documenti e i livelli di fabbisogno informativo.

La convivenza tra il mondo analogico e l’universo digitale si prospetta, dunque, estremamente impegnativa, come dimostra, ancora, la coesistenza, vale la pena di ripeterlo, tra documento di indirizzo alla progettazione e capitolato informativo.

Il punto ė, specie nelle piccole e medie stazioni appaltanti, che il processo di committenza, di progettazione, di esecuzione e di gestione, impostato sui documenti, ė frammentario, vede spesso intervenire una molteplicità di soggetti eterogenei in tempi diversi e con obiettivi talora opposti.

Il quadro e lo scenario che ne derivano sono, perciò, improntati alla discontinuità: il procedimento tecnico-amministrativo risulta, pertanto, sincopato, come dimostrano i lunghi tempi di attraversamento amministrativo.

Quello che ci si attende da un committente digitale è che almeno inneschi una azione trasformativa nella catena di fornitura, che sia un agente del cambiamento, ma, ovviamente, ciò non corrisponde spesso a una realtà in cui le parti rimangono inerzialmente su posizioni differenziate.

Occorre vedere se il ruolo diretto o meno del sistema finanziario, apprezzando il valore dei flussi di dati, costringa domanda pubblica e offerta a mutare le proprie attitudini.

Il senso ultimo della Gestione Informativa Digitale (GID) risiede, invece, nell’assicurare una continuità nella produzione e nello scambio di informazioni secondo criteri condivisi.

A questo proposito, la configurazione di modelli informativi dà origine a cespiti, cioè a entità dotate di valore, non a documenti dovuti.

Il dato, insomma, non risponde alla nozione di obbligo da assolvere, ma di generazione di valore, da coltivare attentamente.

La stazione appaltante deve, pertanto, essere responsabilizzata sul suo ruolo originario di committente e di gestore, deve intuire che stia acquistando da se stessa, da altre amministrazioni pubbliche, da professionisti, da costruttori, da distributori, informazioni, non esclusivamente beni fisici, ma anche beni intangibili che ne incrementeranno il valore per la gestione del bene nel ciclo di vita, nel permetterne una fruizione migliore e nel contenere al massimo la spesa corrente.

Ciò comporta che la stazione appaltante, qualunque sia il suo compito successivo, abbia la lungimiranza di ragionare in funzione della gestione del bene oggetto dei contratti pubblici.

In caso negativo, ancora una volta, emergerebbe la discontinuità come categoria e quale cifra connotante.

Molte di queste informazioni hanno, poi, natura geografica, non solo edilizia o infrastrutturale, così da poter essere utilizzate nella formazione del programma triennale e nei passaggi che riguardano lo studio della fattibilità degli investimenti pubblici, in cui considerare elementi politici, economici, finanziari, culturali, sociali: non solo prefigurazioni di edifici, di infrastrutture, di reti, sconnesse dalle loro funzioni.

Da questo punto di vista, l’intervento che si traduca in manufatti fisici deve essere considerato come bene che permetta di erogare servizi rispondenti a specifici bisogni: di conseguenza, nel territorio, geograficamente esistono beni concreti ed esigenze immateriali.

Se, allora, lo scopo è di evitare soluzioni di continuità nei processi decisionali, bisogna che questi processi siano normalizzati, che gli attori accettino di operare uniformemente entro ecosistemi e piattaforme comuni.

Stiamo riflettendo allora sulla disponibilità delle unità organizzative di una stazione appaltante ad accettare convenzioni e prassi comuni, al di fuori di individualismi.

Ecco che allora parlare di atti organizzativi, di capitolati informativi, di ambienti di condivisione dei dati vuol dire rimettere in discussione la professionalità della domanda pubblica in termini inediti, altro che accennare a obblighi del BIM o a offrire una ridda di dispositivi senza che vi sia razionalità nella loro selezione e consapevolezza circa il loro fine, oppure reclutare nuovi profili professionali decontestualizzati all’interno dell’organizzazione.

Serve a poco, perciò, introdurre strumenti e figure se il contesto organizzativo non abbia recepito il senso ultimo delle innovazioni digitali.

Aggiungere letteralmente dispositivi e competenze senza che essi possano agire entro processi coerenti non può che limitarne la portata.

Specie per le piccole o per le medie stazioni appaltanti, supportate da centrali di committenza e da soggetti aggregatori, servirebbe il concorso di economisti e di sociologi delle amministrazioni pubbliche per comprendere le modalità di implementazione di approcci digitali.

La digitalizzazione che il Codice contempla non ė, tuttavia, solo un affare unilaterale di committenza, richiede l’apporto attivo degli enti competenti e delle controparti contrattuali, entro un quadro integrato, non unicamente sotto un profilo giuridico, non solo per mezzo di piani di gestione informativa.

La natura sistemica del fenomeno impedisce una attuazione individuale e richiede che gli affidatari percepiscano una effettiva utilità delle richieste.

È utile ricordare che, in assenza di una capacità proattiva delle stazioni appaltanti, il disegno nel tempo non potrà essere che quello di introdurre progressivamente soluzioni di Intelligenza Artificiale Agentica, che ridurranno drasticamente l’apporto del capitale umano e che conferiranno notevole autonomia decisionale alle macchine.

Non ė certo questa l’ipotesi augurabile, che sottende pure un grande conformismo digitale.

Se, però, si continuerà a ragionare degli obblighi del BIM, nel migliore dei casi si determinerà una adozione superficiale di strumenti, nel peggiore la sostituzione degli attori umani.

È solo questione di capire quanto i sistemi politici, economici, sociali tollereranno l’improduttività odierna: quanto non ė dato sapere.

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