DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 31

Il nuovo prezzario nazionale dei lavori pubblici: l’obiettivo è ridurre le frammentazioni omogeneizzando i sistemi regionali

15 Gen 2026 di Paolo Ghigliotti

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L’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) segna una svolta strutturale nella gestione economica dei lavori pubblici in Italia. Dopo un triennio caratterizzato da una volatilità dei prezzi senza precedenti, dovuto alle instabilità economiche legate alle guerre ed alle emergenze sanitarie che ci hanno interessato davvero da vicino, il legislatore ha scelto di abbandonare le misure emergenziali e temporanee a favore di un sistema organico basato sulla stabilità e sulla trasparenza dei costi. Il fulcro di questa riforma risiede nell’articolo 1, commi da 487 a 494 della Legge di Bilancio recentemente approvata, che introduce il nuovo Prezzario Nazionale ed istituisce l’Osservatorio permanente per il monitoraggio dei prezzi.

I professionisti accolgono con favore il nuovo Prezzario Nazionale dei lavori pubblici previsto dalla Legge di Bilancio 2026, considerandolo uno strumento utile per aumentare trasparenza e uniformità su scala nazionale. Il prezzario nazionale è pensato come punto di riferimento per quelli regionali, senza sostituirli, e punta a rendere più coerenti i costi delle opere pubbliche. La sfida principale resta quella di conciliare questo quadro nazionale con le specificità locali: Regioni e Stazioni appaltanti saranno infatti chiamate a motivare eventuali scostamenti significativi, contribuendo a contrastare prezzi anomali. Resta infine centrale la necessità di un aggiornamento costante e di un monitoraggio continuo dell’andamento reale del mercato.

I geometri mostrano un particolare interesse per il nuovo prezziario nazionale, soprattutto in virtù del loro ruolo di computisti e contabilizzatori durante le diverse fasi della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Grazie a questo strumento, essi possono determinare con maggiore precisione i costi delle opere, valutare correttamente le quantità di materiali e risorse necessarie e garantire una gestione più efficiente del budget di progetto. Inoltre, il prezziario rappresenta un riferimento fondamentale per assicurare trasparenza, uniformità e correttezza nella definizione dei prezzi e nella rendicontazione economica dei lavori pubblici e privati.

Il nuovo assetto dei prezzi: tra “centralismo” ed autonomia regionale

La novità più rilevante è senza dubbio l’istituzione del Prezzario Nazionale, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata, entro aprile 2026. Non si tratta di uno strumento destinato a sostituire integralmente i prezzari regionali, ma di un vero e proprio “binario unico” volto a garantire coerenza e coordinamento sull’intero territorio nazionale. Alla luce del nuovo quadro normativo, il prezzario nazionale si configura come un sistema organico di analisi e prezzi elementari riferiti a prodotti, attrezzature e lavorazioni, aggiornato con cadenza annuale, volto a individuare le soglie di variazione dei prezzi applicabili a livello territoriale. L’obiettivo infatti è superare la frammentazione che ha storicamente visto lavorazioni identiche prezzate in modo talvolta anche diametralmente opposte a seconda della collocazione geografica del cantiere. Il prezzario nazionale, infatti, mira a monitorare i costi delle opere pubbliche, garantire l’equilibrio contrattuale e la sostenibilità economica degli interventi, nonché coordinare i prezzari regionali ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il coordinamento sarà garantito dall’Osservatorio permanente presso il MIT (anche questa una novità) un organo che non avrà solo funzioni consultive, ma anche e soprattutto di controllo operativo. L’Osservatorio infatti dovrà verificare annualmente la congruità dei prezzari regionali (pubblicati entro il 31 dicembre) e avrà il potere di richiedere revisioni formali qualora i prezzi regionali si scostino dalla media nazionale di oltre il 20% senza una valida giustificazione logistica o territoriale.

Per rendere questo sistema realmente interoperabile, verrà introdotta una codifica unica nazionale per tutte le singole voci di prezzario. Questo comporterà che ogni lavorazione, come ad esempio uno scavo di sbancamento o la posa di un pavimento o la realizzazione di un intonaco, avrà lo stesso codice identificativo in tutta Italia, semplificando drasticamente il lavoro dei progettisti e il confronto dei costi in sede di gara.

La struttura del prezzo e la fine della discrezionalità

Un altro pilastro della riforma riguarda la standardizzazione della composizione del prezzo unitario, per altro già comune alla maggior parte dei prezzari. La legge infatti  impone oggi parametri rigidi per la determinazione delle componenti che formano la tariffa di una lavorazione:

  • Costo Tecnico (CT): include le risorse umane, i materiali, i noli e le attrezzature.
  • Spese Generali (SG): vincolate a un range compreso tra il 13% e il 17%.
  • Utile d’impresa (U): fissato tassativamente al 10%.

Questa rigidità trasforma il calcolo del prezzo in un processo puramente analitico. Per un progettista, scostarsi da questi valori o applicare percentuali forfettarie non conformi nel computo metrico estimativo comporterà il rischio di blocchi informatici o segnalazioni di anomalia da parte dei software di verifica dell’ANAC. L’analisi prezzi diventa così una “formula chiusa.

Nuovi obblighi per le Stazioni Appaltanti e revisione automatica

La riforma introduce un obbligo di motivazione dettagliata per le Stazioni Appaltanti. Non sarà più possibile pubblicare bandi con prezzi non aggiornati senza giustificarne tecnicamente la scelta nella determina a contrarre. La mancanza di tale motivazione esporrà l’appalto a ricorsi per “difetto di istruttoria”, offrendo alle imprese uno strumento legale per impugnare bandi economicamente insostenibili.

Per i contratti già in corso o aggiudicati nel periodo 2021–2023, la Legge di Bilancio 2026 interviene modificando l’articolo 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, confermando il meccanismo di revisione automatica dei prezzi al fine di prevenire il concreto rischio di blocco dei cantieri. In particolare, per le offerte presentate entro il 2021 è riconosciuta una compensazione pari al 90% degli aumenti accertati, mentre per quelle presentate nel periodo 2022–2023 la compensazione è fissata all’80%. Tutti gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) emessi a partire dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimazione degli interventi dovranno essere determinati sulla base dei prezzari aggiornati, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali di segno più restrittivo

Conclusioni: cosa cambia per i professionisti

Il passaggio al sistema 2026 richiede un aggiornamento immediato delle procedure di studio. I progettisti devono assicurarsi che i nuovi contratti richiamino espressamente le clausole di revisione previste dall’art. 1, commi 490-491. Con l’adozione definitiva del Prezzario Nazionale e della piattaforma digitale BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), la trasparenza sui prezzi non sarà più un’opzione, ma un requisito tecnico ineludibile per la validità dell’intero procedimento di spesa pubblica.

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