DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 13
L’accordo Stato-Regioni sulla modulistica unificata aspetta ancora il modulo Scia agibilità: cronistoria delle modifiche all’art. 24 del Dpr 380 in attesa del nuovo Testo unico del Mit
L’accordo Stato-Regioni sulla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia sottoscritto il 27 marzo scorso (e al momento recepito solamente da alcune regioni), rimane ad oggi orfano del modulo SCIA agibilità, che pare essere in dirittura d’arrivo, dopo il necessario passaggio in Conferenza Unificata.

Il modello avrà principalmente il compito di recepire le modifiche introdotte all’articolo 24 del DPR 380/2001, tra le più discusse del Decreto Salva Casa.
Effettivamente il provvedimento “dirotta” sul Testo Unico dell’Edilizia, nelle more di una revisione del Decreto Ministeriale Sanità 5 luglio 1975, norme ordinariamente di competenza del Ministro della salute.
La necessità di ridefinire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici viene introdotta nel Testo Unico dall’art. 3 del d.lgs 222/2016 con l’intento, poi puntualmente disatteso, dell’emanazione di un decreto nei 90 giorni successivi l’entrata in vigore della norma.
Solo nel 2023 il Ministro della Salute propone una bozza di regolamento recante le definizioni dei requisiti igienico sanitari, ma il testo viene presto accantonato perché fortemente discusso nei contenuti.
Nell’intento di agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente la Legge 105/2024 introduce di fatto all’interno DPR 380/2001 (art. 24 comma 5-bis) una deroga all’articolo 1 del decreto del 1975, autorizzando il progettista abilitato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nell’ipotesi di locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,7 metri fino al limite massimo di 2,4 metri.
Viene inoltre modificato l’articolo 3 dello stesso decreto, conformando la superficie dell’alloggio monostanza fino al limite minimo di 20 metri quadrati per una persona, e di 28 metri quadrati per due persone.
Entrambe le deroghe sono sottoposte a due specifiche condizioni, contenute al comma 5-ter dello stesso articolo 24.
La prima riguarda il rispetto del requisito dell’adattabilità previsto dal DM 236/1989 (superamento delle barriere architettoniche).
La seconda prevede che i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie, oppure che sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dello stesso e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale ( dimensione e tipologia delle finestre, riscontri d’aria trasversali e impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari).
Le difficoltà interpretative sorte all’indomani dell’entrata in vigore della disposizione, sono dovute alla scelta di intervenire sull’articolo del Testo Unico che si occupa dell’agibilità, provvedimento notoriamente predisposto a lavori eseguiti.
E’ chiaro che il tecnico, seppure autorizzato ad asseverare la conformità con altezze e superfici ridotte, dovrà comunque essere già in possesso di un progetto conforme e coerente con le asseverazioni. In altre parole, gli interventi previsti al comma 5-ter (adattabilità e miglioramento delle condizioni igienico sanitarie) non potranno che essere progettuali, ossia predisposti a monte della presentazione dell’agibilità.
Questa discrasia è stata attentamente valutata in fase di predisposizione della Modulistica Unificata, restituendo un senso cronologico alle nuove disposizioni contenute nell’articolo 24: gli interventi di cui al comma 5-ter sono stati correttamente inseriti nel quadro SCIA asseverazione (quadro conformità igienico sanitaria, punto 11.3 ); al Modulo agibilità competerà, verosimilmente, la sola e giusta asseverazione del rispetto al progetto presentato (comma 5-bis).
La norma, come si è anticipato, intende favorire il recupero del costruito nell’ottica di una riduzione del consumo di suolo. Non entrando nel merito dell’opportunità o meno di ridurre altezze e dimensioni degli alloggi monostanza, si ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni aspetti ed impatti del provvedimento.
Le deroghe sono applicabili dall’entrata in vigore della Legge 105/2024 (28 luglio 2024), ed ai soli interventi di recupero edilizio: dovendo predisporre un progetto di ristrutturazione e miglioramento delle condizioni igienico sanitarie è implicitamente assunto che non possa interessare nuovi fabbricati o ampliamenti.
Conseguentemente non è consentita la regolarizzazione di interventi eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione (anche in difformità a titoli rilasciati,ai sensi del 36-bis), in quanto non può essere attestata la conformità edilizia al momento della realizzazione delle opere.
Questo limite riporta in primo piano l’opportunità della regolarizzazione giurisprudenziale (conformità alle sole norme edilizie ed urbanistiche al momento della richiesta di accertamento di conformità), soprattutto se ci si riferisce al patrimonio edilizio costruito.
Infatti è paradossale pensare che non possa essere regolarizzato l’intervento di recupero di un locale da cantina ad abitazione, conforme alle attuali disposizioni ma eseguito nell’anno 2023, mentre lo stesso sia assentibile oggi, nelle medesime condizioni, previa remissione in pristino dello stato legittimo (riportando cioè preventivamente la destinazione a cantina).
In un contesto europeo che ci obbliga al rispetto della Direttiva Case Green, che coinvolgerà l’intero patrimonio edilizio esistente, nella consapevolezza, emersa dall’indagine svolta dal Centro Studi di Fondazione Italiana Geometri, che il 72,8% del costruito risale ad un epoca antecedente il 1980, la norma introdotta dal Salva Casa e la possibilità di regolarizzazione degli interventi (che peraltro costituiscono volumi riscaldati e quindi assoggettati alla disciplina di riqualificazione energetica), è tema che dovrà necessariamente e parallelamente essere discusso nella revisione del Testo Unico che il MIT si appresta ad incardinare.
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