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Affidamento diretto, l’ANAC richiama all’uso responsabile della discrezionalità

13 Mar 2026 di Gabriella Sparano

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L’affidamento diretto, come previsto e disciplinato dal Dlgs 36/2023, è uno strumento di semplificazione amministrativa pensato per contratti di importo limitato, che permette di individuare direttamente un operatore economico senza procedura di gara e anche senza la consultazione, seppure informale, di più operatori economici (articolo 50, comma 1, lett. a e b, e articolo 3, comma 1, lett. d, Allegato I.1, del Codice). Tuttavia, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, ha recentemente richiamato l’attenzione sui possibili rischi di scarsa trasparenza o di selezione non pienamente meritocratica derivanti dagli affidamenti diretti, ponendo dunque la sfida di conciliare correttamente la rapidità e la semplificazione propri dell’affidamento diretto con le esigenze di trasparenza e meritocrazia richiamate dall’ANAC.

Analizziamo, dunque, tali aspetti sotto il profilo normativo, applicativo e interpretativo (ANAC).

Cosa intende l’ANAC per meritocrazia?

Quando l’Autorità Nazionale Anticorruzione parla di meritocrazia negli affidamenti diretti, non si riferisce a un principio astratto o generale, ma a un criterio concreto di valutazione e selezione degli operatori economici basato sulle competenze, sull’esperienza professionale e sulla qualità delle prestazioni. In altre parole, la meritocrazia significa che gli affidamenti dovrebbero premiare chi è effettivamente più qualificato a svolgere la prestazione, indipendentemente da relazioni personali, prossimità territoriale o conoscenze pregresse con l’amministrazione.

Nel contesto degli affidamenti diretti, l’ANAC rileva che la mera discrezionalità dell’amministrazione può, se esercitata senza criteri chiari, favorire operatori vicini o conosciuti, a scapito di soggetti più competenti. La meritocrazia, secondo l’Autorità, si traduce quindi in decisioni motivate, verificabili e orientate al merito professionale, che valorizzino la qualità dell’operatore e delle prestazioni affidate, pur nel rispetto della semplificazione procedurale prevista dal Codice.

La meritocrazia è estranea al Codice dei contratti?

No, la meritocrazia non è estranea al Codice dei contratti, ma il Codice la declina in forma indiretta attraverso il vincolo della motivazione e della verifica dei requisiti.

L’articolo 50, infatti, non parla esplicitamente di “meritocrazia”, ma richiede espressamente che l’operatore economico sia scelto tra “soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”.

E l’articolo 3, comma 1, lett. d, Allegato I.1, del Codice chiarisce che la scelta, pur operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, deve avvenire “nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

In questo senso, la meritocrazia è già incorporata (anche) nel Codice come principio operativo: chi possiede le competenze e i requisiti previsti dalla normativa è il soggetto idoneo all’affidamento, e la stazione appaltante deve giustificare le ragioni della scelta.

L’ANAC, richiamando il concetto di meritocrazia, enfatizza quindi ciò che è implicito nel Codice: l’affidamento diretto non può ridursi a una mera discrezionalità relazionale, ma deve orientarsi verso la selezione di chi è effettivamente più qualificato a svolgere la prestazione.

Cosa intende l’ANAC per trasparenza?

Quando l’Autorità Nazionale Anticorruzione parla di trasparenza negli affidamenti diretti, non si riferisce solo alla pubblicità dell’esito dell’affidamento, ma a un concetto più ampio che riguarda tutte le fasi della procedura di scelta dell’operatore economico. In particolare, la trasparenza significa che i criteri di selezione/valutazione, le ragioni della scelta e i requisiti richiesti siano chiari, motivati e accessibili, così da ridurre i rischi di favoritismi, conflitti di interesse o selezioni basate esclusivamente su prossimità territoriale o relazionale.

Secondo l’ANAC, la trasparenza consente anche di rafforzare la fiducia degli operatori economici e dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa. Non si tratta quindi solo di “mostrare il risultato”, ma di rendere comprensibile e verificabile l’intero processo decisionale, affinché la selezione premi effettivamente la qualità e il merito.

E il Codice come tutela la trasparenza?

Il Dlgs. 36/2023 tutela la trasparenza principalmente attraverso strumenti formali di pubblicità, tracciabilità e motivazione della scelta, applicabili anche agli affidamenti diretti.

In particolare:

  • l’articolo 17, secondo comma, del Codice stabilisce che la determina di affidamento deve indicare, tra le altre informazioni, le motivazioni della scelta, così come i requisiti generali e, se necessari, quelli tecnico-professionali ed economico-finanziari dell’operatore. Questo garantisce che la decisione sia documentata e verificabile;
  • ad eccezione della scheda ANAC AD5 (destinata, peraltro, a scomparire con la piena digitalizzazione a mezzo le sole pad), la scheda AD3 prevede la pubblicazione in ambito nazionale attraverso la PVL ANAC;
  • l’articolo 50, comma 1, lett. a e b, del Codice prevede l’uso di elenchi, albi e banche dati, strumenti che consentono alla stazione appaltante di rendere trasparente il processo di individuazione del soggetto affidatario, anche quando la procedura non coinvolge più operatori.

In sintesi, il Codice tutela la trasparenza rendendo documentabile, motivata e pubblica la scelta dell’operatore, anche nei casi in cui la normativa consente semplificazione e affidamento diretto senza gara. La trasparenza, così declinata, garantisce equilibrio tra rapidità procedurale e corretta selezione, riducendo il rischio che gli affidamenti premiano la prossimità piuttosto che il merito.

 Quindi l’ANAC spinge per l’affidamento diretto procedimentalizzato e non puro?

Non esattamente. L’Autorità Nazionale Anticorruzione non invita a eliminare o sostituire l’affidamento diretto “puro” con procedure più complesse, né a trasformarlo sistematicamente in una forma di gara o comunque di confronto-competizione tra più operatori economici. Il Codice, infatti, consente alle stazioni appaltanti di affidare contratti senza consultazione di più operatori economici, come previsto dall’articolo 50, e questo è perfettamente legittimo.

Il richiamo dell’ANAC riguarda piuttosto l’uso responsabile della discrezionalità che l’affidamento diretto concede. In particolare, il Presidente ha sottolineato il rischio che, nella fase di individuazione dell’operatore, le scelte privilegino soggetti “vicini” o locali a scapito di quelli più qualificati. In questo senso, l’Autorità suggerisce alle stazioni appaltanti di adottare pratiche di apertura volontaria del mercato — come sondaggi, richieste di preventivi o consultazione di elenchi qualificati — non per obbligare la procedura, ma per rafforzare trasparenza e meritocrazia.

In altre parole, l’ANAC non propone di sostituire l’affidamento diretto “puro” con un modello procedimentalizzato obbligatorio. Piuttosto, invita le stazioni appaltanti a esercitare consapevolmente la discrezionalità, motivando le scelte, documentando i requisiti e, quando opportuno, verificando il mercato in modo trasparente. L’obiettivo è coniugare la semplificazione voluta dal legislatore con i principi di correttezza, meritocrazia e apertura del mercato, senza compromettere la rapidità degli affidamenti diretti di importo limitato.

 

La concentrazione territoriale degli operatori è sempre indice di favoritismi?

No, spesso dipende dalla dimensione economica degli incarichi.

Molti affidamenti diretti hanno importi limitati, e ciò rende poco conveniente la partecipazione di operatori provenienti da territori lontani, sia per la stazione appaltante sia per gli stessi operatori economici. La risposta del mercato tende quindi a concentrarsi sul territorio locale, non necessariamente per mancanza di trasparenza o per ragioni di favoritismi, ma per motivi economici e logistici. Le stazioni appaltanti devono essere consapevoli di questo fenomeno e distinguere tra una naturale circoscrizione territoriale e pratiche discriminatorie o opache.

Quindi, alla luce del Codice e del richiamo dell’ANAC, come devono operare le stazioni appaltanti per conciliare semplificazione con meritocrazia e trasparenza?

Alla luce del Decreto Legislativo 36/2023 e dei richiami del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, le stazioni appaltanti devono operare con un approccio bilanciato e consapevole, che permetta di mantenere la rapidità e la semplicità degli affidamenti diretti senza sacrificare i principi di meritocrazia e trasparenza.

In concreto, ciò significa:

  • motivare in modo chiaro e documentato la scelta dell’operatore, evidenziando requisiti tecnico-professionali, esperienze pregresse e capacità economico-finanziarie. La motivazione deve essere leggibile e verificabile, così da trasformare la discrezionalità in decisione trasparente e coerente con l’interesse pubblico;
  • valutare, quando opportuno, una forma di sondaggio del mercato o consultazione semplificata, tramite elenchi qualificati o richieste di preventivi, non come obbligo, ma come mezzo per rafforzare la concorrenza, la meritocrazia e la trasparenza nella fase di individuazione dell’operatore;
  • considerare l’impatto territoriale e l’importo dell’affidamento, consapevoli che incarichi di modesta entità tendono naturalmente a coinvolgere operatori locali, senza che ciò implichi necessariamente favoritismi;
  • adottare un approccio proporzionato e ragionevole, che garantisca la rapidità e la semplificazione voluta dal legislatore, ma che non trascuri l’apertura al mercato e la valorizzazione delle competenze professionali.

In sintesi, le stazioni appaltanti devono gestire l’affidamento diretto come uno strumento flessibile e responsabile, dove la semplificazione procedurale coesiste con criteri di merito e trasparenza, assicurando che la scelta premi chi è effettivamente più qualificato e garantendo la fiducia nel corretto funzionamento del mercato pubblico.

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