APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 63
La gestione delle varianti e delle modifiche nell’affidamento diretto
L’affidamento diretto è una procedura semplificata soggetta a precisi limiti economici stabiliti dal Codice all’articolo 50 e pari ad un importo inferiore a 150mila euro per i lavori e ad un importo inferiore a 140mila euro per i servizi e le forniture. Pertanto, le modifiche in corso di esecuzione, possibili e fisiologiche anche per l’affidamento diretto, richiedono particolare attenzione, in quanto, se, da un lato, l’articolo 120 del Dlgs. 36/2023 permette una certa flessibilità per garantire la prosecuzione del contratto, dall’altro lato, è necessario evitare che tali modifiche diventino uno strumento per superare le predette soglie di legge ed eludere la norma. Vediamo, dunque, cosa bisogna sapere per una corretta gestione delle modifiche contrattuali negli affidamenti diretti.
A seguito di una variante, l’importo finale di un affidamento diretto può superare le soglie di € 140mila e € 150mila di cui all’articolo 50 del Codice?
La risposta è affermativa, ma solo in casi specifici. Come chiarito anche dal recente parere del MIT (n. 4126 del 02/03/2026), il superamento delle soglie dell’affidamento diretto è consentito esclusivamente se la modifica rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), del Codice, laddove:
- la lett. b) si riferisce alle ipotesi di lavori, servizi o forniture supplementari e si applica quando si rende necessario l’acquisto di prestazioni non previste nell’appalto iniziale, ma un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (quali, ad esempio, problemi di intercambiabilità con apparecchiature esistenti) o comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- la lett. c) si riferisce alle varianti in corso d’opera per circostanze imprevedibili e riguarda modifiche rese necessarie da eventi non prevedibili dalla stazione appaltante con la dovuta diligenza, quali:
- nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità terze;
- eventi naturali straordinari e cause di forza maggiore;
- rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase di progettazione;
- difficoltà esecutive geologiche, idriche o simili non prevedibili al momento della progettazione.
Esiste un limite massimo all’aumento di valore del contratto in caso di varianti supplementari o imprevedibili?
Il superamento delle soglie di importo previste dall’articolo 50 del Codice nelle ipotesi di cui al quesito precedente non può mai eccedere il 50% del valore del contratto iniziale e, se vengono effettuate più modifiche successive, tale limite del 50% si applica singolarmente al valore di ciascuna modifica.
Facciamo un esempio: immaginiamo un affidamento diretto di servizi da 100mila euro:
- prima variante (articolo 120, comma 1, lett. c): a causa di una nuova legge, sono necessarie modifiche per 40mila euro. Questa variante è legittima perché 40mila euro è inferiore al 50% del valore iniziale (50mila euro). Il nuovo totale contrattuale diventa, quindi, pari a 140mila euro;
- seconda variante successiva: si verifica un evento naturale straordinario che richiede ulteriori interventi per 30mila euro. Anche questa seconda variante è legittima: sebbene, infatti, il totale delle varianti (40mila + 30mila = 70mila euro) superi il 50% del contratto originario, la norma (comma 2 dell’articolo 120 del Codice) prevede che il limite si verifichi sulla singola modifica. Poiché anche 30mila euro è inferiore al 50% del valore iniziale (100mila euro), la modifica è ammessa.
Il Codice specifica, comunque, che tali modifiche successive non devono essere utilizzate per eludere l’applicazione della legge. Esse, quindi, per essere legittime, devono essere adeguatamente motivate e circostanziate.
Cosa succede invece quando le modifiche non sono né impreviste né imprevedibili?
Mentre le modifiche impreviste e imprevedibili di cui all’articolo 120, comma 1, lett. b) e c), del Codice consentono, come visto, il superamento della soglia dell’affidamento diretto, le modifiche “prevedibili”, invece, richiedono che il limite di importo debba essere rispettato a monte, includendo tali potenziali aumenti nel valore stimato iniziale dell’affidamento.
Si tratta delle opzioni, proroghe e quinto d’obbligo, previsti dall’articolo 120, comma 1, lett. a), e commi 9 e 10, del Codice.
Ciò significa che l’importo totale, comprensivo di tutte le opzioni, non deve superare le soglie di legge dell’articolo 50, per poter procedere con l’affidamento diretto.
Nello specifico:
- clausole di opzione (articolo 120, comma 1, lett. a): se il contratto prevede la possibilità di estendere le prestazioni in futuro attraverso clausole chiare e precise, il valore di tali opzioni va sommato all’importo base. Se la somma supera la soglia dell’affidamento diretto, non è possibile utilizzare questa procedura semplificata;
- quinto d’obbligo (articolo 120, comma 9): se la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore un aumento (o una diminuzione) delle prestazioni fino a un quinto dell’importo contrattuale (20%), tale valore deve essere ricompreso nell’importo finale dell’affidamento;
- opzioni di proroga (articolo 120, comma 10, da non confondere con la proroga c.d. tecnica del successivo comma 11): se nei documenti iniziali è prevista un’opzione di proroga, il valore di tale periodo aggiuntivo deve essere considerato nel calcolo del valore totale dell’appalto ai fini del rispetto della soglia per l’affidamento diretto.
Qual è la differenza con le modifiche di modesto valore economico (c.d. “de minimis”)?
Le modifiche “de minimis” sono variazioni contrattuali di importo ridotto, che il legislatore considera non sostanziali a prescindere dalla motivazione che le ha generate. A differenza delle varianti per imprevisti o prestazioni supplementari, queste non richiedono la dimostrazione di eventi eccezionali, ma devono rispettare precisi limiti economici.
Secondo l’articolo 120, comma 3, del Codice, un contratto può essere modificato senza una nuova procedura se il valore della modifica è inferiore a entrambi i seguenti parametri:
- le soglie europee: l’importo della modifica deve essere inferiore alle soglie fissate dall’articolo 14 del Codice;
- la soglia percentuale: la modifica deve essere inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture, oppure al 15% per i contratti di lavori.
Negli affidamenti diretti, queste modifiche sono molto utili per gestire piccoli aggiustamenti tecnici o operativi. Tuttavia, bisogna prestare attenzione: mentre per le varianti “eccezionali” (imprevisti) è ammesso il superamento delle soglie di 140mila o 150mila euro, per le modifiche “de minimis” la norma specifica che la struttura del contratto e l’operazione economica devono rimanere inalterate.
Facciamo un esempio concreto: immaginiamo un affidamento diretto per la fornitura di arredi per ufficio del valore di 130mila euro.
In corso di esecuzione, la stazione appaltante si rende conto di aver bisogno di alcuni accessori minori non previsti (ad esempio, supporti per monitor). Il valore di questi accessori è di 8mila euro, che è inferiore alla soglia europea e pari al 6,15% del valore iniziale (130mila euro), quindi inferiore al limite del 10% previsto per le forniture.
La modifica è, pertanto, legittima come “de minimis”. L’importo finale del contratto diventerà, quindi, pari a 138mila euro. Poiché l’importo finale resta comunque al di sotto della soglia massima dell’affidamento diretto (˂140mila euro), non sorgono criticità circa la tenuta della procedura scelta originariamente.
Quale scheda ANAC deve compilare il RUP per comunicare la variazione dell’importo?
Le varianti e le modifiche contrattuali devono essere comunicate all’ANAC a cura del RUP a mezzo la compilazione dell’apposita scheda, identificabile:
- nella CM2 (per l’affidamento diretto AD5), compilando la voce “Motivo richiesta modifica”;
- nella M2 (per l’affidamento diretto AD3), selezionando nella voce “Motivi modifica” la fattispecie pertinente tra le seguenti: “Necessità di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall’appaltatore originale”, “Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente”, “Modifiche inferiori a una soglia minima “de minimis””.
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