OK AL TESTO IN CDM
Rinnovabili, il governo IGNORA il Parlamento. Resta il titolo edilizio
Come anticipato ieri su Diario Diac, dai pareri delle commissioni parlamentari e la Conferenza Unificata vengono accolte le clausole per il pubblico interesse degli impianti, il modello unico e le procedure di esproprio. Disciplinate le zone di accelerazione per rispettare gli obiettivi Pniec al 2030. Il testo finale del decreto legislativo approvato ieri pomeriggio
IN SINTESI
Via libera al decreto legislativo, o testo unico, sui regimi amministrativi per gli impianti rinnovabili: attività in edilizia libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Diario Diac ha visionato il testo finale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: confermato, contrariamente a quanto richiesto dalle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, il titolo edilizio da acquisire per la cantierizzazione degli interventi.
Guardando a come cambia l’articolo 7 sugli interventi in edilizia libera, infatti, si legge che “devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi”. Inoltre, “resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente”.
Quanto alle soglie di potenza per i regimi amministrativi si passa da 10 a 12 megawatt ma per gli impianti di calore da Fer, per cui l’obiettivo era il tetto da 50 Mw, si fissa il limite di 10 Mw.
Istituite le zone di accelerazione
All’articolo 12, invece, vengono previste le cosiddette zone di accelerazione. “Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal Pniec al 2030, il Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A. (Gse) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio”. Verrò utilizzato il sistema Gaudì-Terna. Poi, “entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell’ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna regione e provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi”. Inoltre, vengono escluse le procedure del Dl Ambiente del 2006 per l’autorizzazione integrata ambientale, “a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica”.
Come cambia la disciplina degli espropri e dei cumuli
Rispetto a quanto anticipato ieri, sono stati confermati tutti e tre i punti discussi qui: interesse pubblico, modello unico per la cantierizzazione e espropri. Su quest’ultimo punto, per gli interventi in Pas (procedura abilitativa semplificata) “per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.
Negli interventi in Au (Autorizzazione unica), invece, è il proponente a dover allegare all’istanza i documenti congrui ad attivare la procedura di esproprio.
E’ stato poi accolto il parametro dell'”effetto cumulo tra gli impianti sussistenti nella medesima area, prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome di disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale”.
Autorizzazione unica valida almeno 4 anni
Via libera, poi, alla semplificazione senza autorizzazione paesaggistica per interventi non visibili dall’esterno o da punti panoramici. Come richiesto dalle commissioni parlamentari, ancora, è stata accolta l’inclusione delle operazioni di repowering e revamping in edilizia libera, senza bisogno di autorizzazione. Per eventuali integrazioni richieste dalle amministrazioni per gli interventi in autorizzazione unica, il termine è portato a novanta giorni. Il provvedimento, poi, ha un’efficacia non inferiore a quattro anni. “Tale termine – si legge nella relazione illustrativa del decreto – è stato individuato al fine di rispondere, in ossequio al principio di leale collaborazione, alla condizione posta in sede di intesa in ordine alla previsione di un termine non inferiore a un anno per l’avvio dei lavori e non inferiore a tre anni per la relativa conclusione (per una durata quindi complessivamente pari a 4 anni)”. E “la Conferenza aveva anche ipotizzato fino ad una durata non inferiore a cinque anni”.
Red. Diac