APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 79

Perché i requisiti speciali non possono tararsi sul valore del contratto al netto del ribasso offerto

03 Lug 2026 di Gabriella Sparano

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Nei contratti pubblici, l’offerta economica rappresenta lo strumento su cui gli operatori economici concentrano di più la loro competizione, proponendo sconti e ribassi rispetto al prezzo stimato dalla stazione appaltante per aggiudicarsi la commessa. Davanti a requisiti di ammissione particolarmente severi, capita che sorga spontanea una suggestione: se la mia offerta economica riduce il prezzo finale del contratto, perché i miei requisiti di partecipazione non possono essere calcolati su questo importo ridotto, venendo così incontro alla mia reale dimensione aziendale?

Questa prospettiva, apparentemente attraente dal punto di vista della flessibilità commerciale e forse anche logica a prima vista, è tuttavia normativamente insostenibile e espressamente respinta da una recente sentenza del Consiglio di Stato (02/07/2026, n. 5284), che ha chiarito come la tentazione di “tarare” la qualificazione sul ribasso offerto scardini le fondamenta stesse delle procedure di evidenza pubblica. 

Comprendere le ragioni di questo divieto è fondamentale, sia per le stazioni appaltanti, che devono mantenere fermi i criteri di ammissione senza farsi condizionare dalle proposte economiche, sia per gli operatori economici, che devono evitare l’esclusione derivante da un calcolo illusorio delle proprie capacità. 

Vediamo meglio. 

 

Perché l’importo dell’offerta economica non può influenzare la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara?

Per comprendere questo aspetto, occorre visualizzare la procedura di gara come un percorso a tappe rigidamente separate, dove non è consentito saltare i passaggi o invertire l’ordine delle fasi. La verifica dei requisiti speciali – come il possesso di una determinata attestazione SOA o di un certo fatturato – appartiene alla fase iniziale di ammissione, in cui la stazione appaltante accerta l’idoneità dei concorrenti in astratto. L’offerta economica, invece, rappresenta una fase successiva. 

Il piano dei requisiti di ammissione e quello dell’offerta economica viaggiano su binari paralleli che non possono incrociarsi. Se si permettesse al ribasso di modificare il requisito richiesto, la stazione appaltante si troverebbe nell’assurda posizione di dover prima esaminare lo sconto offerto da un’impresa e, solo in base a quello, decidere se l’impresa abbia o meno il diritto di entrare in gara, invertendo la logica stessa della trasparenza amministrativa e violando la par condicio.

 

In che modo l’ancoraggio dei requisiti al ribasso offerto violerebbe il principio della parità di trattamento tra le imprese?

Il principio della par condicio impone che le regole del gioco siano uguali, certe e prevedibili per tutti i partecipanti fin dal primo momento. Se la soglia della qualificazione richiesta diventasse flessibile, modificandosi al netto del ribasso offerto, si creerebbe una situazione di totale incertezza e disparità. 

La misura della qualificazione finirebbe per trasformarsi in una variabile dipendente dalle scelte commerciali del singolo concorrente. Ad esempio, un operatore strutturalmente più piccolo e meno qualificato potrebbe risultare ammesso solo per aver presentato un ribasso molto aggressivo (magari rischioso), mentre un concorrente analogo verrebbe escluso per aver proposto un ribasso più prudente. La qualificazione deve basarsi invece su un parametro oggettivo e predeterminato dalla stazione appaltante, valido allo stesso modo per chiunque decida di presentare un’offerta. 

 

Dal punto di vista della stazione appaltante, perché il ribasso non diminuisce la consistenza della qualificazione necessaria?

C’è un equivoco di fondo da chiarire: il fatto che un operatore economico si dichiari disponibile a eseguire un lavoro o un servizio a un prezzo scontato non riduce in alcun modo la complessità intrinseca, l’estensione o la delicatezza della prestazione richiesta. Se un bando prevede la manutenzione di una vasta rete stradale cittadina, l’impegno organizzativo e tecnico resta identico sia che il contratto venga firmato a prezzo pieno, sia che venga firmato con un ribasso del dieci percento. 

L’amministrazione pubblica ha l’obbligo di tutelare l’interesse generale alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere. Per fare questo, deve poter contare su un partner contrattuale che dimostri, ex ante, di possedere una solidità proporzionata all’intero valore stimato del progetto, garantendo così di avere la solidità tecnica, organizzativa e economica, per gestire le difficoltà del cantiere, al di là del prezzo finale pattuito. 

 

Come incide questa regola nel caso in cui la stazione appaltante decida di attivare l’opzione del “quinto d’obbligo”?

L’opzione del quinto d’obbligo rappresenta il classico esempio in cui l’illusione del calcolo “al netto del ribasso” mostra tutta la sua pericolosità. Quando una stazione appaltante esercita questa facoltà, chiede all’impresa di aumentare le prestazioni fino a un ulteriore venti percento rispetto al valore del contratto. 

Se un’impresa si fosse qualificata “al millimetro”, calcolando la propria idoneità SOA solo sull’importo ribassato, si troverebbe nell’impossibilità tecnica e legale di eseguire l’aumento delle prestazioni richiesto dall’amministrazione, poiché quest’ultimo supererebbe i limiti della sua attestazione. L’operatore economico deve essere qualificato per il valore massimo potenziale dell’appalto comprensivo delle opzioni fin dal giorno della scadenza del bando, impedendo che un calcolo al ribasso comprometta la flessibilità e l’esecuzione della commessa pubblica. 

 

Quale insegnamento pratico devono trarre gli operatori economici da questo orientamento giurisprudenziale?

Per le imprese, il messaggio è di estremo pragmatismo: non bisogna mai costruire la strategia di partecipazione a una gara sperando che il proprio ribasso economico possa “sanare” o ridurre un requisito speciale in cui si è carenti. Prima di compilare l’offerta, l’ufficio gare di un’azienda deve misurare la propria attestazione SOA o il proprio fatturato sul valore globale lordo stimato dalla stazione appaltante nel bando, includendo tutte le opzioni future. 

Se da questa verifica emerge che la qualificazione è insufficiente, l’impresa non deve tentare la carta del ribasso economico per compensare il divario, poiché andrebbe incontro a un’esclusione certa e legittima. La strada corretta e sicura è, invece, quella di cambiare la propria strategia organizzativa, ricorrendo a strumenti aggregativi legalmente riconosciuti come i raggruppamenti temporanei di imprese o l’avvalimento, unendo le proprie forze a quelle di altri partner commerciali. 

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