Nel Codice vigente, le misure di self-cleaning sono disciplinate nell’articolo 96, che recepisce la norma comunitaria contenuta all’articolo 57, punto 6, della Direttiva UE 2014/24. Esse sono note anche come misure di ravvedimento operoso proprio perché consentono a un operatore economico che si trovi in una situazione che ne determinerebbe l’esclusione da una procedura di appalto, di dimostrare, nonostante l’illecito o il fatto grave compiuti prima o nel corso della procedura stessa, di aver adottato azioni sufficienti a ripristinare la propria affidabilità e integrità e, quindi, la propria idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per la stazione appaltante, quindi, le misure di self-cleaning implicano un diritto/dovere, in quanto, da un lato, deve tutelare l’integrità del sistema e assicurare che l’affidamento avvenga solo a soggetti affidabili, e, dall’altro lato, è tenuta a valutare in modo proporzionato e motivato la possibilità di “recupero” dell’operatore economico, evitando esclusioni (anche) automatiche e garantendo il pieno dispiegamento della concorrenza. Il tutto basandosi su un apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o abnormità.
Per l’operatore economico, il self-cleaning è un diritto, che offre una seconda possibilità, implicante tuttavia l’onere di comunicare alla stazione appaltante l’esistenza della causa di esclusione e di dimostrare la propria reazione alla stessa, il proprio ravvedimento, con misure concrete, sufficienti e tempestive.
Le misure di self-cleaning e la loro efficacia rappresentano, dunque, l’ago della bilancia tra le cause di esclusione e i principi di proporzionalità e di favor partecipationis, meritando quindi un focus.