Dopo la sentenza CGUE non c’è obbligo di disapplicare l’art. 193 ma tutte le gare aperte sono a rischio. Anche la disapplicazione del solo diritto di prelazione non mette al riparo da contenziosi
Con decisione resa in causa C-810/24 lo scorso 5 febbraio, la Corte di Giustizia ha sancito il contrasto con l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato con l’art. 49 TFUE, nonché con gli artt. 30 e 41 ed il considerando 68 di detta direttiva, della normativa italiana attributiva del diritto di prelazione all’operatore economico che propone all’Amministrazione un investimento assistito da finanziamento privato ritenuto di pubblico interesse, da esercitarsi nella gara bandita su tale proposta ai sensi della disciplina dei contratti pubblici, laddove il proponente non ne risulti, di suo, aggiudicatario. (…)