Manca esattamente 1 mese (ferie comprese) per trasmettere all’ANAC il piano di riorganizzazione previsto dall’articolo 11, comma 4-bis, dell’Allegato II.4 al Codice, laddove il valore di efficienza decisionale — calcolato automaticamente dal sistema dell’Autorità sulla base dei dati in BDNCP — risulti superiore a 160 giorni.
Per venire incontro alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza qualificate nella redazione di tale piano, l’Autorità ha predisposto lo scorso 24 giugno un formulario in formato Excel, utilizzabile per adempiere all’obbligo e disponibile al link https://www.anticorruzione.it/en/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1.
Il successivo 21 luglio, tuttavia, ad attivazione già avviata del sistema di monitoraggio dell’efficienza decisionale (avvenuta il 1° luglio), l’ANAC — probabilmente per gestire le perplessità di chi non si ritrovava con i conteggi dell’Autorità e aveva aperto appositi ticket — ha pubblicato un nuovo formulario. Questo nuovo modulo prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare un diverso valore dell’efficienza decisionale da esse rilevato, inferiore ai 160 giorni, dettagliandone le ragioni. Un’indicazione che le esonererebbe dal suddetto obbligo del piano di riorganizzazione.
Ma proprio perché pubblicato successivamente alle indicazioni operative fornite dall’Autorità per l’utilizzo del sistema di monitoraggio (del 24/06/2026) e consegnate al suo stesso Contact Center, tale nuovo modulo non è corredato da alcuna istruzione operativa relativa a questa nuova opzione (né ai suoi effetti e conseguenze), peraltro non contemplata neppure dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 11 dell’Allegato II.4.
Tale carenza di informazioni, unita ad alcuni aspetti del sistema di monitoraggio ANAC ancora legati alla vecchia versione del formulario, può creare perplessità nelle stazioni appaltanti.
Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza insieme.