Appalti – Norme
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Il principio di tipicità delle cause di esclusione e la tenuta del subappalto necessario
L’equivalenza del CCNL diverso da quello indicato, cosa devono fare operatori economici e stazioni appaltanti
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
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Affidamenti diretti a operatori economici stranieri e sottosoglia con interesse transfrontaliero
Dall’identificazione dell’attività principale alla scelta degli indici ISTAT: guida completa sulla revisione dei prezzi
La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.
Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.