Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.
Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?
Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.
Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.
Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.
Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?
L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).
Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO APPALTI
L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
Presto, pertanto, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico diventerà l’unica modalità attraverso cui richiedere i certificati/documenti necessari per effettuare le verifiche del possesso dei requisiti.
Vediamo, quindi, come funziona il FVOE e come si richiedono i certificati/documenti.
Quali sono i certificati/documenti acquisibili con il FVOE? Attualmente, i certificati/documenti che il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico consente di acquisire, attraverso i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per l’affidamento dei contratti pubblici
IL PARERE SUL CORRETTIVO APPALTI
Anche Palazzo Madama, dopo la Camera, sposa la posizione delle imprese e con proposte ancora più radicali che di fatto azzererebbero i due principali problemi creati dal correttivo. Grosso aiuto anche ai settori speciali e ai consorzi stabili. In tutto 14 condizioni fanno la differenza: difficilmente potranno essere ignorate dal governo nel presentare il testo definitivo in Cdm (probabilmente il 23). Sulla revisione in alternativa, se si dovesse mantenere una franchigia ridotta al 2%, bisognerebbe alzare la revisione al 90% della variazione intervenuta. Inoltre il periodo di riferimento della revisione non deve essere l’aggiudicazione ma la fine del mese di presentazione dell’offerta. Sul contratto da applicare richiesta la soppressione degli articoli 4 e 5 dell’allegato I.01. Sull’illecito professionale si chiede di eliminare la possibilità di escludere un’impresa per aver pagato penali del 2% o superiori.
Il bando
di Mercedes Tascedda
L’opera collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere Eur, la conclusione è prevista per il 2031. Il termine per la presentazione dell’offerta l’8 ottobre.
L'intervento
di Angelo Ciribini
Appalti Istruzioni per l’uso / 33
di Gabriella Sparano
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
Dentro il cerchio/11
La Voce dei Geometri
di Paolo Ghigliotti
Gli infortuni e le morti sul lavoro, continuano purtroppo a rappresentare una ferita profonda per il nostro Paese. Nonostante un quadro normativo in continua evoluzione, caratterizzato dal susseguirsi di leggi, campagne di sensibilizzazione e appelli pubblici, purtroppo i numeri degli infortuni e dei decessi sul lavoro restano ancora tragicamente troppo alti. Il 1° ottobre 2024 è stato introdotto un nuovo strumento mirato ad affrontare questa emergenza: la patente a punti per la sicurezza nei cantieri edili, con l’obiettivo dichiarato di innalzare gli standard di sicurezza in uno dei contesti più a rischio, rappresentato dai cantieri temporanei e mobili. Questo nuovo strumento non sembra però aver prodotto un’auspicata importante inversione di tendenza: i primi dati disponibili, confrontati con i dati del periodo precedente all’ottobre 2024 non confermano un miglioramento. Anzi.
LA NOTIZIA
OK DELLA CAMERA AL DDL
di Mauro Giansante
Servirà una terza lettura parlamentare per approvare in via definitiva il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale approvato ieri dalla Camera dopo il prima via libera arrivato da Palazzo Madama a marzo, quasi un anno dopo l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri. E’ il ddl con cui il governo dovrà recepire l’Ai Act europeo. Intanto, secondo dati Bigda, l’intelligenza artificiale coinvolge già oggi il 57% dei dipendenti pubblici italiani.
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Iscrizione n°65/2024
ROC numero 41634
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