Appalti, istruzione per l'uso /1
Parte con questa prima puntata la rubrica di Gabriella Sparano “Appalti Istruzioni per l’uso” che tratterà in chiave monografica temi specifici, concreti, quotidiani della normativa sugli appalti pubblici con l’obiettivo di dare risposte operative a chi quei temi deve affrontare e risolvere. (g.sa.)
Oggi affrontiamo la decisione di contrarre prevista dall’articolo 17, comma 1, del codice degli appalti (Dlgs 36/2023): “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre …”.
Ma chi la adotta, come, quando? Vediamo.
Il soggetto che, all’interno della stazione appaltante (ente concedente), ha il potere di spesa e può legittimamente e validamente impegnare e rappresentare l’ente verso l’esterno.
Anche il RUP, quindi, laddove questi abbia queste prerogative (es. qualifica dirigenziale), atteso che viene designato prima della fase di affidamento (art. 15, comma 1: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”).
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