LE NOVITà DEL CORRETTIVO
Marcia indietro del codice appalti con le modifiche introdotte dal correttivo. Fin dalle linee guida SNA-ANAC approvate il 18 febbraio 2024, DIARIO DEI NUOVI APPALTI aveva fatto una battaglia contro l’esclusione di una parte consistente del mondo privato dalla formazione specialistica nel settore dei contratti pubblici accreditata ai fine della qualificazione delle stazioni appaltanti. Le linee guida erano obbligate ad attenersi alla norma del codice che prevedeva un esplicito divieto e che ora, nello schema di correttivo approvato dal Consiglio dei ministri, viene cancellata.
CODICE APPALTI
Sarà possibile ora nominare Responsabile unico del Progetto qualunque dipendente pubblico senza più distinzioni di inquadramento. Una disamina delle principali modifiche suddivise per le quattro fasi del ciclo di vita degli appalti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
Il pagamento diretto al subappaltatore è un istituto da sempre previsto nell’ambito degli appalti pubblici con la finalità di tutelare, da un lato, il subappaltatore laddove parte contrattualmente debole e di garantire, dall’altro lato, il completamento dell’opera pubblica rispetto ad eventi ad essa esterni. Ma, nell’avvicendarsi dei diversi Codici, ne sono mutati i presupposti e le conseguenze. Vediamo in che modo l’attuale Codice lo disciplina e come avviene.
Di cosa si tratta?
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce l’eccezione alla regola per la quale il pagamento va effettuato all’affidatario dell’appalto, quale controparte contrattuale della stazione appaltante. Esso, pertanto, è consentito o, in altri casi, addirittura imposto dalla norma allorquando ricorrono specifiche condizioni.
la revisione del codice appalti
Soluzioni equilibrate per l’equo compenso (articolo 9) e per il mezzo rinvio dell’obbligo di Bim, limitato alle opere sopra i due milioni (articolo 10). Brillante la soluzione dello sdoppiamento del PFTE che si fa pesante per gli appalti integrati con le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 11) e leggero per le proposte del promotore in Ppp (allegato I.7, articolo 6-bis). Aggiustamento sulla progettazione (c’è più Bim) ma ancora il quadro non è completo e manca l’adeguamento dei corrispettivi. Male sul contratto prevalente (articolo 1), con il mantenimento dei contratti a “tutele analoghe”: resta tutto com’è, le nuove linee guida non saranno la soluzione ai problemi che la norma crea. Più attenzione per l’interoperabilità delle banche dati (articoli 5 e 6), richiesti standard europei alle PAD (articolo 7). Incentivi anche al personale non dipendente (articolo 12). Rafforzati i poteri ministeriali nella fase autorizzativa (articolo 8). Possibile riconferma dell’appaltatore o del concessionario con prestazioni di qualità (articolo 13): norma pro-concorrenza o trappola?
Nel correttivo un punto di equilibrio sull’equo compenso, ma gli effetti su mercato e prestazioni vanno sottoposti a rigorosa vigilanza
LA DENUNCIA SULLA TRASPARENZA
I dati riguardano il primo semestre 2024 ed evidenziano che solo 36 appalti sono stati aggiudicati con una gara a procedura aperta. Inoltre, il 97% delle gare viene bandito con lo stesso criterio di esclusione delle offerte anomale, il metodo A. Riunione del Consiglio generale presieduto da Santo Cutrone alla presenza del vicepresidente nazionale De Bartolomeo. Il Rapporto è stato trasmesso all’assessore alle Infrastrutture Aricò con la richiesta di un incontro urgente. Il tema del recepimento del salva-casa.
Il principio di invarianza delle medie o della cristallizzazione della graduatoria, sebbene già previsto dal codice 163, ancora oggi tuttavia non è compreso e applicato correttamente dalle stazioni appaltanti e anche da qualche piattaforma di approvvigionamento digitale. Vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.
E’ un principio da sempre codificato in materia di appalti pubblici: lo prevedeva il codice 163/2006 (articolo 38, comma 2-bis, ultimo periodo), lo abbiamo ritrovato nel codice 50/2016 (articolo 95, comma 15) ed è stato recepito anche dall’attuale codice 36/2023. Il suo articolo 108, comma 12, stabilisce, infatti, che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
LE MODIFICHE AL CODICE 36
L’articolo 60 viene modificato in senso opposto a quanto richiesto con forza dalle imprese: la soglia del 5% per far scattare la revisione prezzi viene considerata una franchigia che esclude la revisione sui primi 5 punti di aumento dei prezzi. Tensione altissima fra i costruttori che lamentano anche il mancato rifinanzamento del decreto aiuti, sempre per compensare i rincari degli anni passati.
APPROVATO IL CORRETTIVO DAL CDM
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto correttivo del codice degli appalti con 89 articoli e un corposo intervento sugli allegati. È la prima approvazione, ora il testo andrà alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri, poi tornerà al Cdm per il via libera finale che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Un comunicato del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, evidenzia dodici punti qualificanti del decreto. Diario Diac comincia oggi e continuerà nei giorni prossimi un’analisi dettagliata delle norme del decreto, articolo per articolo, esprimendo anche una valutazione in voti da 1 a 10 della norma. Un modo non solo per rendere più chiara la norma e le sue implicazioni, ma anche capire le logiche e le dinamiche che ci sono dietro la soluzione prescelta (al posto di altre soluzioni possibili).
PRIMO ESAME DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Appalti, istruzione per l'uso
Parte con questa prima puntata la rubrica di Gabriella Sparano “Appalti Istruzioni per l’uso” che tratterà in chiave monografica temi specifici, concreti, quotidiani della normativa sugli appalti pubblici con l’obiettivo di dare risposte operative a chi quei temi deve affrontare e risolvere. (g.sa.)
Oggi affrontiamo la decisione di contrarre prevista dall’articolo 17, comma 1, del codice degli appalti (Dlgs 36/2023): “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre …”.
Ma chi la adotta, come, quando? Vediamo.
- Chi adotta la decisione di contrarre?
Il soggetto che, all’interno della stazione appaltante (ente concedente), ha il potere di spesa e può legittimamente e validamente impegnare e rappresentare l’ente verso l’esterno.
Anche il RUP, quindi, laddove questi abbia queste prerogative (es. qualifica dirigenziale), atteso che viene designato prima della fase di affidamento (art. 15, comma 1: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”).
IL DECRETO di revisione del codice 36 la prossima settimana
In corso gli ultimi confronti per arrivare a un documento unico della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera: si parte dal testo di Forza Italia e FdI, ma Salvini tiene duro e le richieste parlamentari saranno alleggerite. Si cerca di imbarcare le opposizioni sul testo, ma la rigidità del governo rende complicata l’operazione. Fra le novità del decreto del governo il rinvio della riduzione della soglia Bim a giugno 2025 o la correzione della stessa soglia a due milioni anziché uno, il partenariato con dialogo competitivo per rispondere alle obiezioni della Ue sulla concorrenza senza cancellare la prelazione, l’obbligo di avviso pubblico per le procedure negoziate fra 3 e 5,5 milioni, il Pfte sdoppiato in “di base” e “plus” per attenuare gli effetti dei due livelli di progettazione, incentivi più facili ai Rup e soluzione “bilanciata” all’equo compenso.
IL CONGRESSO DI ASSORUP
Molte novità dalla giornata congressuale. Busìa apre, nell’ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, a una certificazione dell’attività dei Rup fatta dall’Anac che ha i dati per valutare “i successi e gli insuccessi”. Vecchi (Bocconi): “Riforma del Ppp per garantire maggiore concorrenza a monte”. Milani (FdI): “Rinvio per il Bim o abbassamento della soglia a un livello più alto di un milione”
IL MINISTRO AL QUESTION TIME
IL PATRIMONIO ERP
L'ULTERIORE PASSO AVANTI DEL FVOE 2.0
LE NOVITà DAL CONVEGNO ANCE SULLE OPERE PUBBLICHE
Per il correttivo alta tensione sulla concorrenza ma alla fine si individua una strada che può portare a una maggiore apertura di mercato: niente riduzione delle soglie per le procedure negoziate ma si lavora su informazione preventiva con avvisi al mercato, pubblicazione della lista degli invitati, obbligo di invitare chi si candida a partecipare, informazione successiva anche per verificare l’attuazione del principio di rotazione. Dalle ricerche di Ance e Bankitalia emerge che solo il 7% degli appalti è affidato con gara competitiva, mentre sul fronte del Pnrr i “progetti in essere” sono al 48% di spesa effettiva sul totale e i nuovi progetti sono fermi all’8%.